E’ inammissibile l’intervento spiegato nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 8 luglio 2019, n. 4765.

La massima estrapolata:

E’ inammissibile l’intervento spiegato nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l’interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all’impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che deve essere azionato mediante proposizione di ricorso principale nei prescritti termini decadenziali.

Sentenza 8 luglio 2019, n. 4765

Data udienza 27 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 259 del 2018, proposto da
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
Ba. Ba. ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati St. Vi., Mi. Mi. e Mi. Ro. Lu. Li., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato St. Vi. in Roma, viale (…);
Bi. An. Ri. ed altri, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Ri. Ce. non costituita in giudizio;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Te. Lo., rappresentato e difeso dall’avvocato Lu. Mo., elettivamente domiciliata in Roma, viale (…), studio Ro. – Pa., presso l’avvocato Co. Mo., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
ad opponendum:
Ad. – Associazione Do. In. da Ab., Fe. Li., rappresentate e difese dagli avvocati Mi. Bo. e Sa. De., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mi. Bo. in Roma, via (…);
Do. Ga. Ac. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Do. Na., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, (…);
Ro. Ra., rappresentato e difeso dall’avvocato Wa. Mi., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sa. Ru. in Roma, via (…);
Ga. Ca. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato An. Ve., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza, n. 11625/2017, resa tra le parti, per l’annullamento
– del Decreto 0000374 del 1° giugno 2017, con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, ha disposto la costituzione la costituzione per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 in ciascuna istituzione scolastica di specifiche graduatorie suddivise in tre fasce utili per l’attribuzione delle supplenze di cui agli articoli 1 e 7 del regolamento 13 giugno 2007 n. 131, nella parte in cui non consente la iscrizione nella seconda fascia degli aspiranti in possesso del titolo di studio per l’accesso all’insegnamento tecnico pratico, privi di abilitazione in ragione della mancata
attivazione dei percorsi abilitanti;
per l’annullamento di ogni altro atto, antecedente, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, ove di necessità e per quanto di ragione, della nota AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE (U) 00225196.01-06-2017, del regolamento approvato con il predetto D.M. 137 del 13 giugno 2007, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, del D.M. 7 maggio 2014, n. 308, recante disposizioni inerenti la valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto in
applicazione del citato decreto MIUR 10.09.2010, n. 249, del D.M. 1 aprile 2014, n. 235, del D.M. 3 giugno 2015, n. 326, recante disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente, del D.M. 23 febbraio 2016, n. 92, del D.M. 9 maggio 2017, n. 259,
del d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione e l’accorpamento della classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lett. a) del decreto legge 112 del 25.06.2008, convertito con modificazioni dalla legge 6.08.2008, n. 133, del parere reso dal C.S.P.I. nella adunanza plenaria del 10 maggio 2017, nonché di ogni altro atto, con il quale è stata negato l’inserimento degli aspiranti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, che dà accesso all’insegnamento tecnico pratico nella II fascia delle graduatorie di istituto.
per l’accertamento e la declaratoria del diritto all’inserimento nella II fascia delle costituende graduatorie di istituto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BA. BA. il 6.11.2017:
– Per l’annullamento, e comunque per la declaratoria di nullità, ove necessario e per quanto di ragione del provvedimento di cui alla nota MIUR prot. 35937 del 17 agosto 2017 e della nota MIUR prot. 0024040 del 25 agosto, nonché, ove emessi, dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie di istituto di seconda fascia.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BA. BA. il 6.11.2017:
– per l’annullamento, e comunque per la declaratoria di nullità, ove necessario e per quanto di ragione del provvedimento di cui alla nota MIUR prot. 35937 del 17 agosto 2017 e della nota MIUR prot. 0024040 del 25 agosto, nonché, ove emessi, dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie di istituto di seconda fascia.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BA. BA. il 6.11.2017:
– per l’annullamento dei provvedimenti con i quali sono state approvata le graduatorie di istituto compilate ai sensi del D.M. 374 del 2017, nella parte in cui hanno omesso ricomprendere i ricorrenti, diplomati ITP nella seconda fascia delle predette graduatorie;
– dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto;
– per l’annullamento e/o per la declaratoria di nullità di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso, ove necessario e per quanto di ragione, il provvedimento di cui alla nota MIUR prot. 35937 del 17 agosto 2017 e della nota MIUR prot. 0024040 del 25 agosto successivo, ove interpretato nel senso di escludere i ricorrenti dall’inserimento nella seconda fascia della delle graduatorie di istituto.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ba. Ba. ed altri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti d’intervento in epigrafe indicati;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2019 il Consigliere Oswald Leitner e uditi, per le parti, gli avvocati St. Vi., Lu. Mo., Fr. Am., in dichiarata sostituzione dell’avvocato Do. Na. e l’avvocato dello Stato Ma. St. Me.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per il Lazio, gli odierni appellati agivano:
1) per l’annullamento:
– del Decreto 374 del 1° giugno 2017, con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, ha disposto la costituzione la costituzione per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 in ciascuna istituzione scolastica di specifiche graduatorie suddivise in tre fasce utili per l’attribuzione delle supplenze di cui agli articoli 1 e 7 del regolamento 13 giugno 2007 n. 131, nella parte in cui non consente la iscrizione nella seconda fascia degli aspiranti in possesso del titolo di studio per l’accesso all’insegnamento tecnico pratico, privi di abilitazione in ragione della mancata attivazione dei percorsi abilitanti;
– di ogni altro atto, antecedente, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, ove di necessità e per quanto di ragione, della nota AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE (U) 00225196.01-06-2017, del regolamento approvato con il predetto D.M. 137 del 13 giugno 2007, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, del D.M. 7 maggio 2014, n. 308, recante disposizioni inerenti la valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto in applicazione del citato decreto MIUR 10.09.2010, n. 249, del D.M. 1 aprile 2014, n. 235, del D.M. 3 giugno 2015, n. 326, recante disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente, del D.M. 23 febbraio 2016, n. 92, del D.M. 9 maggio 2017, n. 259, del D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione e l’accorpamento della classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lett. a) del decreto legge 112 del 25.06.2008, convertito con modificazioni dalla legge 6.08.2008, n. 133, del parere reso dal C.S.P.I. nella adunanza plenaria del 10 maggio 2017, nonché di ogni altro atto, con il quale è stata negato l’inserimento degli aspiranti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, che dà accesso all’insegnamento tecnico pratico nella II fascia delle graduatorie di istituto.
2) per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti all’inserimento nella II fascia delle costituende graduatorie di istituto.
Con motivi aggiunti presentati da BA. BA., questa agiva:
– per l’annullamento, e comunque per la declaratoria di nullità, ove necessario e per quanto di ragione del provvedimento di cui alla nota MIUR prot. 35937 del 17 agosto 2017 e della nota MIUR prot. 0024040 del 25 agosto, nonché, ove emessi, dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie di istituto di seconda fascia.
Sempre con motivi aggiunti presentati da BA. BA., questa agiva:
– per l’annullamento dei provvedimenti con i quali sono state approvate le graduatorie di istituto compilate ai sensi del D.M. 374 del 2017, nella parte in cui hanno omesso ricomprendere i ricorrenti, diplomati ITP nella seconda fascia delle predette graduatorie;
– dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto;
– per l’annullamento e/o per la declaratoria di nullità di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso, ove necessario e per quanto di ragione, il provvedimento di cui alla nota MIUR prot. 35937 del 17 agosto 2017 e della nota MIUR prot. 0024040 del 25 agosto successivo, ove interpretato nel senso di escludere i ricorrenti dall’inserimento nella seconda fascia della delle graduatorie di istituto.
In particolare, i ricorrenti in primo grado deducevano di essere tutti in possesso di un diploma conseguito presso un istituto tecnico-professionale, in virtù del quale gli stessi hanno acquisito l’idoneità all’insegnamento in relazione a specifiche classi.
Più nello specifico, i ricorrenti lamentavano l’illegittimità dell’art. 2 del D.M. 374/2017, nella parte in cui si consente l’ingresso nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia esclusivamente ai soggetti in possesso “di specifica abilitazione o di specifica idoneità all’insegnamento conseguita a seguito dei concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti”, ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione indicati comma 1, lett. a), senza, tuttavia, considerare la posizione anche degli insegnanti tecnico-pratici che, come i ricorrenti, si trovavano nell’impossibilità di conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, contestando quanto ex adverso dedotto, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 11625/2017, il TAR ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato “l’art. 2 e l’art. 4bis del D.M. 1 giugno 2017, n. 374, nei limiti di cui in motivazione”, attribuendo al diploma di ITP valore di “titolo abilitativo all’insegnamento”, purché rientrante nell’elenco di cui all’Allegato C al D.M. n. 39/1998 – il cui art. 2 consentiva la partecipazione ai concorsi per l’insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche per il cui accesso era sufficiente il diploma di istruzione secondaria.
Secondo il T.A.R., infatti, l’art. 3, comma 2 DPR n. 19/2016, pur apportando radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha tuttavia stabilito che “il possesso dell’idoneità all’insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento”, il che – secondo il T.A.R. – “significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all’insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al D.P.R. n. 19/2016”.
Avverso la sentenza ha interposto gravame il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, per resistere al gravame.
Hanno proposto intervento ad opponendum le parti, indicate in epigrafe, in possesso di diploma ITP, e l’Associazione ADIDA.
Ha proposto intervento ad adiuvandum anche la parte, indicata in epigrafe, docente inserita nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che è controinteressata, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso in esame comporterebbe per essi il pregiudizio derivante dall’essere “superata” in graduatoria dai ricorrenti in primo grado.
All’udienza del 27 giugno 2019, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1.- La questione posta all’esame della Sezione attiene alla valenza abilitante o meno del diploma degli insegnanti tecnico pratici (ITP) ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.
2.- In via preliminare deve essere dichiarato inammissibile l’intervento ad opponendum proposto dalle parti aventi posizione identica agli appellati (titolari diplomi ITP).
La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che è inammissibile l’intervento “spiegato nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l’interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all’impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che deve essere azionato mediante proposizione di ricorso principale nei prescritti termini decadenziali” (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2018, n. 2200).
Nella fattispecie in esame, con l’atto di intervento gli intervenienti sopraccitati affermano di essere tutti in possesso del diploma in esame. Ne consegue che gli stessi erano legittimati a proporre il ricorso di impugnazione e, pertanto, agiscono nel presente giudizio in qualità di titolari di un interesse legittimo all’annullamento degli atti impugnati in primo grado, con conseguente inammissibilità dell’intervento.
3.- Sempre in via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla parte resistente.
L’eccezione non è fondata.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che l’esecuzione della sentenza di primo grado da parte dell’amministrazione pubblica soccombente “non comporta acquiescenza, né fa venir meno l’interesse della stessa all’appello, poiché si tratta della mera (e doverosa) ottemperanza ad un ordine giudiziale provvisoriamente esecutivo” (Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2017, n. 3030). Ciò vale salvo che “emerga in modo esplicito la volontà dell’amministrazione di accettare l’assetto di interessi conseguente alla sentenza di primo grado” (tra le altre, Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3182).
Nella fattispecie in esame tale esplicita volontà dell’amministrazione che ha eseguito la sentenza del primo giudice non emerge. Essa, infatti, non può desumersi dall’adozione della nota prot. n. 35937 del 17 agosto 2017, con la quale il Ministero ha chiesto agli uffici scolastici di conformarsi alla sentenza del Tribunale amministrativo. Né può ritenersi il contrario in ragione dell’inciso “anche al fine di garantire un ordinato avvio dell’anno scolastico” e del richiamo al parere dell’Avvocatura di Stato. Il primo aspetto ha valenza non significativa, potendo essere inteso nel senso di evitare ulteriori contestazioni, anche mediante procedure esecutive, ed assicurare così l’interesse pubblico all’avvio ordinato dell’anno scolastico.
Il secondo aspetto non è anch’esso dirimente, in quanto è sì vero che l’Avvocatura ritiene non “censurabile” la sentenza ma al contempo chiede all’amministrazione di informarla qualora intenda prestare acquiescenza.
4.- Nel merito l’appello è fondato, in base a quanto già statuito da questa Sezione con sentenze n. 4503/2018 e n. 4683/2019, alle cui motivazioni e statuizioni questo Collegio intende conformarsi, facendole proprie.
Secondo la prima sentenza:
“5. L’esame nel merito della questione presuppone la ricostruzione del quadro normativo rilevante.
5.1. La figura professionale dell’ITP è stata creata dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277 (Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica).
Essa, negli istituti tecnici e professionali, svolge la funzione di docente non laureato con competenze tecnico-pratiche che si occupa delle attività svolte nei laboratori.
5.2. L’abilitazione all’insegnamento costituisce un titolo ulteriore rispetto al titolo di studio e persegue lo scopo di accertare l’attitudine e la capacità tecnica necessaria da parte dell’insegnante.
Essa è stata prevista dall’art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341.
Tale norma dispone che: i) “il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione”; ii) “con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedonoalla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico”; ii) “l’esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all’insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea”; iii) “i diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie”.
Si tratta di un diploma post universitario, che si conseguiva con la frequenza di una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario (Ssis), e con il superamento del relativo esame finale.
Tale sistema è stato poi superato dall’art. 64, comma 4-ter, del decreto-legge. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, che ha sospeso le procedure per l’accesso alle Ssis, di fatto abolendo il relativo percorso di abilitazione.
L’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 ha poi istituito il tirocinio formativo attivo (Tfa), anch’esso con valore abilitante. Esso è stato concretamente attivato solo con il successivo decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 249.
Il sistema non può ancora dirsi assestato a regime, poiché anche il Tfa è stato abolito a partire dal 2017 e attende di essere sostituito da un nuovo percorso abilitativo, il percorso di formazione, inserimento e tirocinio (Fit), previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 e dalle norme attuative del decreto ministeriale 10 agosto 2017 n. 616.
Il percorso sin qui descritto identifica le cd. procedure ordinarie, ovvero quelle aperte, ferma la sussistenza di taluni requisiti, a chiunque sia munito del prescritto titolo di studio ovvero di una laurea, senza che sia richiesto il previo svolgimento di attività di insegnamento a titolo precario nelle scuole statali (Cons. Stato, sez. VI, 11 giugno 2018, n. 3544).
5.2.1. Il sistema ha previsto anche i cd. percorsi abilitanti speciali (Pas), che hanno la caratteristica comune di essere riservati a chi abbia già prestato servizio per un periodo minimo come docente non di ruolo (cd precario) presso le scuole statali o paritarie. Tali percorsi sono stati istituiti di volta in volta con norme specifiche e attualmente sono disciplinati dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 (Cons. Stato, sez. VI, n. 3544 del 2018, cit.).
5.3. Applicando la normativa sopra riportata alla fattispecie in esame, non può ritenersi che il diploma ITP abbia valore abilitante.
Come questa Sezione ha più volte avuto modo di affermare in sede cautelare (da ultimo, ordinanze 6 luglio 2018, n. 3087; aprile 2018, n. 1587) non risulta infatti che le parti resistenti abbiamo seguito uno dei percorsi ordinari o speciali sopra riportati.
Né il valore abilitante può desumersi, come ritenuto dal primo giudice, dal decreto ministeriale 30 giugno 1998, n. 39, in quanto tale decreto si è limitato ad ordinare le classi di concorso.
Non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici, previsti dalla normativa sopra riportata, perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle seconde nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.
6. L’accoglimento del motivo di appello sopra riportato impone la trattazione del motivo riproposto con il quale si deduce l’illegittimità del decreto ministeriale nella parte in cui non ha considerato che la parte appellante non è stata messa in grado di ottenere l’abilitazione per non avere l’amministrazione attivato le procedure ordinarie di abilitazione.
Il motivo non è fondato.
L’accertamento della oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari può giustificare la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedono l’abilitazione in quanto in questo caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale. Ma la suddetta mancanza non può valere per consentire l’iscrizione nella seconda fascia che autorizza direttamente l’insegnamento. Si tratterebbe di una finzione giuridica priva di fondamento giustificativo”.
Nella seconda sentenza citata, si legge, invece:
“13. Ciò posto, vanno esaminati congiuntamente il secondo motivo dell’appello, n. 7757/2018 e l’unico motivo dell’appello n. 7178/2018, entrambi centrati sul presunto valore di per sé abilitante del titolo di studio degli ITP, che il primo dei due afferma e il secondo nega. Il secondo motivo dell’appello n. 7757/2018 è allora infondato, mentre è specularmente fondato l’unico motivo dell’appello n. 7178/2018. Il Collegio infatti non ritiene in proposito di doversi discostare da quanto già affermato sul punto, se pure in termini sintetici, nelle sentenze sez. VI 23 luglio 2018 n. 4507 e 20 marzo 2019 n. 1833.
13.1 Come osservato nelle sentenze citate, l’abilitazione all’insegnamento come titolo distinto ed ulteriore per accedervi, ovvero per intraprendere la professione di insegnante iscrivendosi al relativo concorso, è stata creata per effetto dall’art. 4 comma 2 della l. 19 novembre 1990 n. 341. La norma, per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie superiori prevedeva un diploma post universitario, che si conseguiva con la frequenza ad una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario – SSIS, e con il superamento del relativo esame finale. Secondo il testo della norma stessa, infatti, “Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L’esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all’insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie”.
13.2 La l. 341/1990 ha però introdotto, per implicito ma inequivocabilmente, un’innovazione ulteriore nel sistema: nel prevedere che per ottenere l’abilitazione fosse necessario un corso post laurea, ha infatti escluso che gli insegnanti ITP, i quali per definizione della laurea sono privi, potessero conseguire l’abilitazione stessa e quindi accedere al concorso, e quindi, in buona sostanza, ha per il futuro escluso i diplomati dall’accesso all’insegnamento. In proposito, con l’art. 402 del d.lgs. 297/1994, si è stabilito che “Fino al termine dell’ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341, ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l’insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore”, fattispecie quest’ultima cui appartengono gli ITP. Il principio per cui il semplice diploma di scuola secondaria superiore non consente l’accesso diretto all’insegnamento è stato poi mantenuto anche nel sistema del citato d.Lgs. 59/2017, per cui, secondo l’art. 5, per accedere al concorso per ITP è comunque necessaria la cd laurea breve, e ciò, per inciso, va contro la tesi degli originari ricorrenti, per cui dallo stesso d.L.gs. 59/107 si desumerebbe il contrario.
13.3 Una deroga al principio così introdotto, tale da consentire l’accesso all’insegnamento, che con l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie è immediato, all’ITP che non sia abilitato si potrebbe allora ritenere solo ove espressamente disposta da una norma, norma che però non si rinviene in alcuno dei testi legislativi che gli originari ricorrenti citano, né altrove. In proposito, è necessaria una spiegazione, che approfondisca quanto sinteticamente affermato nelle sentenze brevi 4507/2018 e 1833/2019 di cui si è detto. Come risulta a lettura del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, la differenza fra l’iscrizione in terza fascia e quella in seconda fascia, nel che consiste più precisamente il valore del il bene della vita domandato dai ricorrenti, sta in questo: gli iscritti in terza fascia ricevono di norma le cd supplenze brevi, mentre agli iscritti in seconda fascia spettano di norma le supplenze per periodi più lunghi, in particolare annuali. In tale ultimo caso, in linea di fatto, da un lato l’insegnante ha la completa responsabilità della classe e del programma, dall’altro lato la supplenza viene spesso confermata per gli anni successivi, e in tal modo si crea un rapporto di lavoro dal contenuto molto simile a quello di ruolo. E’ evidente che una situazione di questo tipo non si può estendere oltre i casi espressamente previsti.
13.4 Tale esito non si potrebbe nemmeno ritenere contrario alla Costituzione, nell’ordine di idee sostenuto dai ricorrenti in I grado. L’art. 51 Cost, non attribuisce certo un diritto indiscriminato ad accedere ai pubblici impieghi, e non è nemmeno decisivo il rilievo per cui i percorsi abilitanti previsti dalla l. 341/1990 e dalle norme successive non sarebbero stati in concreto attivati. Ciò infatti può giustificare la partecipazione degli ITP a concorsi pubblici a cattedre che richiedono l’abilitazione semplicemente per parteciparvi, in quanto in questo caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale; la mancanza dell’abilitazione però non può valere per consentire l’iscrizione nella seconda fascia, che consente l’insegnamento nei termini spiegati.
14. E’ infondato e va respinto anche il terzo motivo dell’appello n. 7757/2018: è sufficiente ricordare che il Comitato economico sociale europeo, nome esatto dell’organo citato, ai sensi degli artt. 257 e ss. del Trattato, è un organo consultivo, privo di competenze legislative o giurisdizionali, dato che i suoi atti sono pareri e non sentenze con efficacia generale, al pari di quelle della Corte di giustizia, e neanche atti normativi. Non è pertanto configurabile un vizio di legittimità dell’atto amministrativo per preteso contrasto con un parere di tale organo, a prescindere dai contenuti che tale parere potrebbe avere.
15. Da ultimo, è infondato e va respinto il quarto ed ultimo motivo dell’appello n. 7757/2018. Le norme cui esso si richiama, e in particolare il d.Lgs. 206/2007, riguardano infatti per quanto qui interessa, il “riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell’Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell’accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale”, ai sensi dell’art. 1 comma 1 bis. Non riguardano quindi un caso come il presente, in cui si tratta della validità da riconoscere in Italia ad un presunto titolo professionale formato per intero nell’ordinamento italiano”.
5. – Conclusivamente, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, vanno respinti il proposto ricorso in primo grado ed i motivi aggiunti.
6.- I motivi fatti valere con l’intervento ad adiuvandum possono ritenersi assorbiti dall’accoglimento dell’appello.
7.- Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado ed i motivi aggiunti.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Diego Sabatino – Presidente FF
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere
Stefano Toschei – Consigliere
Oswald Leitner – Consigliere, Estensore

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