È inammissibile il ricorso scritto con parole tanto “oscure” da essere sconosciute persino ai giudici di legittimità.

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 28 maggio 2020, n. 9996.

È inammissibile il ricorso scritto con parole tanto “oscure” da essere sconosciute persino ai giudici di legittimità.

Ordinanza 28 maggio 2020, n. 9996

Data udienza 28 novembre 2019

Tag – parola chiave: Processo civile – Ricorso redatto in forma oscura con parole sconosciute alla corte – Inammissibilità – Guida per gli avvocati – Invito per i legali alla lettura

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4337-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SAS, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 6678/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. L’esposizione dei fatti di causa sara’ limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.
Nel 2009 (OMISSIS), avvocato, chiese ed ottenne dal Tribunale di Cassino un decreto ingiuntivo nei confronti di (OMISSIS), sia in proprio che quale amministratore della societa’ (OMISSIS) s.a.s., decreto avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali.
(OMISSIS) propose opposizione al decreto ingiuntivo.
Il ricorso non indica ne’ le ragioni dell’opposizione, ne’ le difese avverso di esse svolte in primo grado, limitandosi a riferire che le une e le altre debbono “aversi qui per trascritte” (cosi’ il ricorso, p. 4, 5 8).
Nel corso del giudizio di opposizione l’opponente venne dichiarato fallito, ed il giudizio interrotto.
Il processo di opposizione al decreto ingiuntivo venne riassunto dalla curatela fallimentare.
2. Con sentenza 7.10.2013 il Tribunale di Cassino dichiaro’ improcedibile la domanda proposta in via monitoria da (OMISSIS) nei confronti del fallimento, e revoco’ il decreto ingiuntivo.
3. La Corte d’appello di Roma, adita da (OMISSIS), con sentenza 19.10.2017 dichiaro’ inammissibile l’appello per genericita’, ex articolo 342 c.p.c..
4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con ricorso fondato su undici motivi.
Le parti intimate non si sono difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Tutti i motivi di ricorso, ad eccezione del nono, sono inammissibili per due indipendenti ragioni.
1.1. La prima ragione e’ la irresolubile farraginosita’ dell’esposizione dei fatti processuali e delle censure.
Il ricorso oggi in esame, infatti:
a) tace circostanze rilevanti, quali le ragioni poste a fondamento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, quelle di contrasto all’opposizione, ed i motivi di appello, in violazione del precetto di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 3;
b) contiene riferimenti a fatti o circostanze introdotti nella narrazione, ma inesplicati:
b’) cosi’ a p. 3, ove si fa cenno al “citato errore materiale”, di cui si ignora la natura;
b”) cosi’ a p. 4, ove si dichiarano “da aversi qui per trascritte” le ragioni poste dall’opponente a fondamento dell’opposizione;
b”’) cosi’, ancora, a p. 4, ove si fa riferimento “al presente preverbale” (lemma, quest’ultimo, ignoto a questa Corte);
b””) cosi’ a p. 5, ove si fa riferimento “alla costante giurisprudenza di legittimita’ che qui si abbia per integralmente trascritta;
b””’) cosi’, ancora, a p. 5, ove si fa riferimento a quanto dichiarato da “l’avv. (OMISSIS) nell’atto di citazione con querela di falso”, vicenda altrimenti ignota;
c) contiene riferimenti ridondanti a fatti e circostanze del tutto irrilevanti ai fini del decidere (le modalita’ dell’esecuzione iniziata sulla base del decreto opposto; la scansione delle udienze fissate dal giudice di primo grado; il numero identificativo delle raccomandate inviate al cliente).
Un ricorso cosi’ concepito appare incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma. Ma coerenza di contenuti e chiarezza di forma costituiscono l’imprescindibile presupposto perche’ un ricorso per cassazione possa essere esaminato e deciso. E cio’ non solo per il nostro ordinamento, ma in tutte le legislazioni degli ordinamenti economicamente avanzati: bastera’ ricordare a tal riguardo, excerpta multorum, l’articolo 3 codice del processo amministrativo, comma 2 (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), il quale impone alle parti di redigere gli atti “in maniera chiara e sintetica”; il par. 14, lettera “A”, della Guida per gli avvocati” approvata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, ove si prescrive che il ricorso dinanzi ad essa debba essere redatto in modo tale che “una semplice lettura deve consentire alla Corte di cogliere i punti essenziali di fatto e di diritto”; o la Rule 8, lettera (a), n. 2, delle Federal Rules of civil Procedures statunitensi, la quale impone al ricorrente “una breve e semplice esposizione della domanda” (regola applicata cosi’ rigorosamente, in quell’ordinamento, che nel caso Stanard v. Nygren, 19.9.2011, n. 091487, la Corte d’appello del VIII Circuito U.S.A. ritenne inammissibile per lack of punctuation un ricorso nel quale almeno 23 frasi contenevano 100 o piu’ parole, ritenuto “troppo confuso per stabilire i fatti allegati” dal ricorrente).
1.2. In secondo luogo, i motivi di ricorso diversi dal nono sono altresi’ inammissibili perche’, per quanto e’ dato comprendere dalla confusa esposizione dei fatti gia’ rilevata, essi sono estranei alla ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata.
La Corte d’appello di Roma ha dichiarato l’appello di (OMISSIS) inammissibili per genericita’, sicche’ solo di questa statuizione si puo’ in questa sede discutere se sia corretta o scorretta.
La ricorrente, invece, disquisisce sulla validita’ della procura di controparte (primo e secondo motivo); sulla procedibilita’ del giudizio nei confronti del fallito (terzo motivo); sulla regolarita’ dell’istruttoria svolta in primo grado (quarto motivo); sulla regolare riassunzione del giudizio di primo grado (quinto motivo); sulla regolarita’ della notifica non si sa bene di quale atto (sesto e ottavo motivo); sulla valutazione delle prove (settimo e decimo motivo); sul rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato (undicesimo motivo).
Le censure suddette nulla hanno a che vedere con il contenuto decisorio della sentenza impugnata, e sono pertanto inammissibili.
2. Col nono motivo la ricorrente lamenta “la violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3” in relazione all’articolo 342 c.p.c..
L’illustrazione del motivo, che occupa meno di un foglio, e’ cosi’ concepita:
-) nelle prime diciassette righe viene trascritto il contenuto dell’articolo 342 c.p.c., ed alcune affermazioni generali circa la natura dell’appello; -) alle righe 18 e 19 si afferma che “l’avvocato (OMISSIS) ha prodotto ex novo i documenti gia’ depositati per accertare la fondatezza (non si sa di cosa);
-) dal ventiduesimo al ventiseiesimo rigo si dichiara di voler censurare la sentenza d’appello perche’ “ove fosse stata riscontrata l’insussistena della aspecificita’ dei motivi, avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilita’”;
-) l’illustrazione del motivo si conclude con l’affermazione che la Corte d’appello avrebbe omesso di “rilevare e accertare il credito gia’ richiesto prima del fallimento”.
2.1. Orbene, anche ad ammettere che un testo col contenuto sopra riassunto possa qualificarsi come “motivo di ricorso per cassazione”, del che fortemente questo Collegio dubita, quel che rileva e’ che la censura e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 6.
La ricorrente infatti si duole del giudizio di genericita’ del gravame formulato dalla Corte d’appello, ma ne’ riassume, ne trascrive, i termini in cui il proprio atto d’appello era stato formulato.
Tuttavia denunciare l’erroneita’ del giudizio di genericita’ dell’appello e’ un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sull’atto della cui erronea qualificazione la ricorrente si duole, e cioe’ l’atto d’appello.
Quando il ricorso si fonda su atti processuali, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilita’ (articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6).
“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:
(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;
(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;
(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 dei 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).
Di questi tre oneri, richiesti come s’e’ detto a pena di inammissibilita’, la ricorrente non ne ha assolto alcuno.
3. Non e’ luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.
Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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