Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 5 maggio 2020, n. 8480.
La massima estrapolata:
È inammissibile il ricorso nel quale invece di esporre i fatti di causa vengono riprodotti gli atti dei gradi di merito.
Ordinanza 5 maggio 2020, n. 8480
Data udienza 30 gennaio 2020
Tag – parola chiave: Contenzioso – Ricorso nel quale invece di esporre i fatti di causa vengono riprodotti gli atti dei gradi di merito – Inammissibilità – Tecnica dell’assemblaggio – Violazione disposizioni dettate dall’articolo 366 del codice di rito civile sul contenuto del ricorso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11341/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), domiciliato, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 2, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., rappresentata dalla (OMISSIS) s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 663 della Corte d’appello di Roma depositata il 1 febbraio 2018;
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;
letta la sentenza impugnata;
letti il ricorso, i controricorsi e le memorie depositate ai sensi dell’articolo 380-bis-1 c.p.c..
RITENUTO
(OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Viterbo, (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.r.l.
Il Tribunale rigettava la domanda.
Il (OMISSIS) e la (OMISSIS) appellavano la decisione, ma la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame.
Avverso tale decisione la (OMISSIS), anche quale erede del (OMISSIS), nel frattempo deceduto, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.p.a. hanno resistito con controricorso e hanno successivamente depositato memorie difensive.
La (OMISSIS) s.p.a. (incorporante la (OMISSIS) s.p.a.) non ha svolto attivita’ difensive in questa sede.
CONSIDERATO
In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento puo’ essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.
Il ricorso e’ inammissibile, in quanto privo dell’esposizione, ancorche’ sommaria, dei fatti di causa, sostituita dalla mera riproduzione testuale dell’atto di citazione, del dispositivo della sentenza di primo grado, dell’atto di appello e del dispositivo della sentenza di primo grado.
Il ricorso in esame, dunque, va ascritto al genere dei c.d. ricorsi assemblati, ossia nei quali il luogo dell’esposizione dei fatti di causa e’ tenuto dalla mera interpolazione grafica o dalla testuale riproduzione degli atti dei gradi di merito. Il ricorso per cassazione redatto mediante assemblaggio – cioe’ attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali e’ carente del requisito di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che non puo’, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 3385 del 22/02/2016, Rv. 638771). Cio’ in quanto la tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza (Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015, Rv. 636551).
Tale elaborazione giurisprudenziale e’ peraltro conforme a quanto gia’ ritenuto dalle Sezioni unite, secondo cui, ai fini del requisito di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali e’, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si e’ articolata; per altro verso, e’ inidonea a soddisfare la necessita’ della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813).
Nella specie, peraltro, l’esposizione dei fatti tramite la gia’ criticata tecnica dell’assemblaggio e’ anche carente, in quanto vi e’ la totale omissione – anche meramente grafica – delle ragioni della decisione impugnata, che non e’ possibile evincere neppure dalla lettura dei motivi di ricorso.
Il ricorso e’ quindi inammissibile, anche perche’, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimita’, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimita’ in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessita’ di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015, Rv. 634266; Sez. 1, Sentenza n. 19018 del 31/07/2017, Rv. 645086).
Le spese del giudizio di legittimita’, in favore della (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS) s.p.a., vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.
Sussistono, altresi’, i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicche’ va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida, per ciascuno delle controricorrenti, in Euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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