E’ emendabile la sentenza di conferma resa dal giudice di appello all’esito di rito ordinario che abbia omesso di condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 3 aprile 2019, n. 14702.

La massima estrapolata:

E’ emendabile, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., la sentenza di conferma resa dal giudice di appello all’esito di rito ordinario che abbia omesso di condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado, qualora non risultino dalla motivazione elementi indicativi della volontà del giudice di disporre la compensazione, totale o parziale, di dette spese ed emerga, invece, la giustificazione del pagamento in favore della parte civile.(Fattispecie relativa a giudizio di appello avverso sentenza di condanna del giudice di pace).

Sentenza 3 aprile 2019, n. 14702

Data udienza 4 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbar – rel. Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
parte civile nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del Tribunale di Sciacca del 26 ottobre 2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Barbara Calaselice;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. De Masellis M., che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sciacca, con il provvedimento impugnato, ha rigettato l’istanza di correzione dell’errore materiale, depositata nell’interesse della parte civile (OMISSIS), relativa alla sentenza emessa dal medesimo Tribunale in funzione di appello, in data 15 marzo 2018, n. 8/2018, con la quale, era stata confermata la pronuncia del Giudice di pace di Partanna, emessa nei confronti di (OMISSIS), anche in relazione alla condanna risarcitoria a favore della parte civile, in relazione al reato di cui all’articolo 612 c.p..
1.1. La sentenza di secondo grado, confermando la decisione appellata, non pronunciava sulle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado, omissione rispetto alla quale veniva proposta istanza di correzione, ex articolo 130 c.p.p., rigettata con l’impugnato provvedimento.
2. Avverso l’indicata pronuncia ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la parte civile, tramite il difensore e procuratore speciale, deducendo l’illegittimita’ dell’ordinanza.
Si assume che nella motivazione della sentenza e’ contenuta la giustificazione della quantificazione delle spese processuali in favore della parte civile, senza che a tale argomentazione corrisponda la relativa statuizione di condanna alla rifusione delle spese, nel dispositivo.
Secondo la ricorrente la correzione richiesta, riguardando un errore materiale per omissione, non inciderebbe sul contenuto della decisione ma condurrebbe all’adozione di una statuizione di carattere automatico, anche a fronte della motivazione resa, tenuto conto, altresi’, dell’avvenuto deposito di nota spese sostenute della parte civile, all’udienza di discussione del 15 marzo 2018 e della pronunciata conferma della condanna risarcitoria.
Il ricorso richiama giurisprudenza di questa Corte che reputa esperibile il rimedio di cui all’articolo 130 c.p.p., quando e’ necessario armonizzare l’estrinsecazione della decisione con il contenuto formale dell’atto e che considera la condanna alle spese effetto automatico in caso di soccombenza, anche relativamente alle spese giudiziali sostenute dalla parte civile, a mente dell’articolo 541 c.p.p., con conseguente emendabilita’ dell’eventuale omissione, con ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, quando non emergano ragioni che ne giustifichino la compensazione, totale o parziale.
3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.II ricorso e’ fondato.
2. Deve essere, preliminarmente, rilevato che e’ ricorribile per cassazione l’ordinanza che decide sull’istanza di correzione dell’errore materiale (Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254229 – 01; Sez. 2, n. 10948 del 09/12/2011 – dep. 2012, Sini, Rv. 252463 – 01; Sez. 4, n. 41618 del 27/10/2010, Lembo, Rv. 248913 – 01).
Tale maggioritario orientamento, affermato di recente in diverse pronunce di questa Corte di legittimita’, e’ senz’altro convincente, tenuto conto che l’indirizzo interpretativo di segno contrario, piu’ risalente (Sez. 1, n. 23176 del 08/05/2002, Capriati, Rv. 221655; Sez. 1, n. 26673 del 25/06/2002, Celini, Rv. 221990) secondo il quale l’ordinanza che decide sull’istanza di correzione di errore materiale e’ inoppugnabile fonda, in via principale, sul richiamo testuale, contenuto nell’articolo 130 c.p.p., comma 2, alla necessita’ che il giudice provveda a norma dell’articolo 127 c.p.p. Sicche’ si e’ reputato che dovessero essere osservate, anche per quanto concerne l’impugnazione, le forme stabilite in tale disposizione espressamente richiamata.
Detta impostazione, tuttavia, non ha trovato seguito in quanto si e’ affermato, con argomentato e convincente ragionamento, che l’articolo 130 c.p.p., comma 2, come altre norme del codice di rito, si limita ad un richiamo alla norma generale sul procedimento in camera di consiglio.
Questa Corte, nella sua espressione piu’ autorevole, proprio su questo punto, infatti, aveva chiarito in una pronuncia non recentissima, ma citata in talune decisioni di segno contrario sopra richiamate, che vi e’ un gruppo di norme (tra le quali e’ annoverato anche l’articolo 130 c.p.p. sulla correzione di errori materiali) nelle quali il richiamo operato e’ effettuato con l’espressione letterale a norma dell’articolo 127 c.p.p. (Sez. U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv. 191787). Si e’ notato, pero’ che si tratta di disposizioni che, secondo l’interpretazione offerta dalle stesse Sezioni Unite nella pronuncia indicata, pur non contemplando, in modo espresso, il ricorso per cassazione, si riferiscono ad istituti rispetto ai quali le parti non possono essere private di un rimedio di impugnazione, per evidenti ragioni di garanzia.
3. Tanto premesso si osserva che e’ principio affermato da questa Corte di legittimita’ anche nella sua piu’ autorevole composizione (Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426, relativa a procedimento definito ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., con richiesta di condanna dell’imputato alle spese processuali formulata dalla parte civile; Sez. 6, n. 6360 del 27/01/2016, C., Rv. 265960 – 01; Sez. 5, n. 50066 del 12/10/2016, Leoncino, Rv. 268627 – 01; Sez. 5, n. 42899 del 24/06/2014, Vizzardi, Rv. 260788 – 01; Sez. 2, n. 6809 del 13/01/2009, Gottuso, Rv. 243422) quello secondo il quale laddove il giudice abbia omesso di condannare l’imputato, anche all’esito di rito ordinario, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, puo’ farsi ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l’esercizio della facolta’ di compensazione, totale o parziale, delle stesse spese.
Si e’, infatti, ritenuto, con un ragionamento non univoco, ma che risulta ampiamente argomentato in modo condivisibile, che la relativa statuizione riveste natura accessoria ed obbligatoria e, come nel caso al vaglio, anche consequenziale, nel senso che essa consegue dalle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse.
Siffatto ragionamento deve reputarsi aderente a maggior ragione, a casi come quello in esame, nei quali la volonta’ del giudice circa la condanna alle spese della parte civile, risulti in modo espresso, dal contenuto della motivazione della sentenza che si chiede di emendare, pur non seguendo la statuizione di condanna nel dispositivo.
3.1. Si rileva, poi, che la descritta omissione non determina nullita’ non riguardando una componente essenziale della sentenza, onde ad essa puo’ porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all’articolo 130 cit., rientrando in tale ipotesi, ove non emergano – come nella specie – specifiche circostanze idonee a giustificare l’esercizio della facolta’ di compensazione, l’omissione della condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che ne abbia fatto richiesta.
In tal caso la condanna alle spese ha carattere accessorio in quanto consegue, obbligatoriamente, alla pronuncia penale di condanna (salvi i casi di compensazione, la cui ricorrenza non risulta dal contesto della decisione al vaglio) e richiede, da parte del giudice, non diversamente che nel caso di applicazione di pena concordata tra le parti preso in esame dalla decisione a Sezioni unite, ricorrente (OMISSIS) gia’ richiamata, un’operazione di tipo tecnico-esecutivo, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi predeterminati, di liquidazione dell’importo dovuto.
Il ragionamento sin qui svolto consente, dunque, di superare il diverso orientamento espresso, da questa Corte di legittimita’, in piu’ risalenti pronunce secondo le quali l’articolo 535 c.p.p., comma 4, prevede espressamente la rettificazione della sentenza, ex articolo 130 c.p.p., solo per l’ipotesi in cui essa abbia omesso di statuire in ordine alle spese processuali che il condannato e’ tenuto a versare allo Stato. Diversa e’ stata reputata, invece, l’ipotesi relativa all’omessa statuizione da parte del giudice in ordine alle spese processuali, espressamente chieste dalla parte civile a carico del soggetto condannato, in quanto considerata statuizione non automatica ed inderogabile quanto all’ammontare delle spese, potendo il giudice far luogo ad una compensazione totale o parziale per soccombenza reciproca, ad un accoglimento solo parziale della domanda, nonche’ potendo determinare le spese diversamente con riferimento agli onorari, fissati dalle tariffe professionali entro minimi e massimi (Sez. 4, n. 9579 del 23/04/2015 – dep. 2016, Carta, Rv. 266175 – 01 Sez. 1, n. 45238 del 28/05/2013, Foggetti, Rv. 257721 – 01).
Sennonche’ deve essere in questa sede ribadito, in ossequio a quanto esposto da questa Corte, anche nella sua piu’ autorevole composizione, che il tipo di errore qui in esame, rientra tra quelli di tipo omissivo, in cui la divergenza tra l’espressione usata dal giudice e quanto questi avrebbe dovuto univocamente disporre, pur nell’assenza di dirette risultanze della sua volonta’, rientrando in un obbligo normativo, rende necessario ed automatico l’intervento correttivo, in quanto diretto ad esplicitare una statuizione non rimessa alla valutazione discrezionale del giudice. Si e’ notato, poi, che la dizione testuale dell’articolo 444 , quanto alla automatismo della condanna alle spese del grado sostenute dalla parte civile, e’ corrispondente a quella di cui all’articolo 541 c.p.p. in merito alle statuizioni emesse all’esito del dibattimento, con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione e di risarcimento del danno.
Sicche’ l’intervento correttivo richiesto si limita ad un’operazione di tipo tecnico-esecutivo, da svolgersi con l’utilizzo di parametri, comunque, predeterminati quanto all’importo dovuto.
5. Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Sciacca per nuovo esame dell’istanza proposta, nel quale si tenga conto del principio di diritto qui affermato, quanto all’emendabilita’, ai sensi dell’articolo 130 c.p.p. della pronuncia, con riferimento alla rilevata omissione della condanna alle spese processuali sostenute dalla parte civile, non contenuta nel dispositivo, non risultando elementi dai quali evincere che giudice abbia esercitato la facolta’ di compensazione, totale o parziale, delle descritte spese ed emergendo, dalla motivazione della sentenza, giustificazione delle spese processuali in favore della parte civile, senza che a tale argomentazione corrisponda la relativa statuizione di condanna alla spese, nel dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sciacca per nuovo esame.

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