È da rifare l’udienza se l’imputato non ha potuto essere presente neppure in video

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|19 gennaio 2021| n. 2213.

È da rifare l’udienza se l’imputato non ha potuto essere presente, neppure in video. La partecipazione di costui, infatti, deve sempre essere garantita.

Sentenza|19 gennaio 2021| n. 2213

Data udienza 19 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Misura di custodia cautelare in carcere – Partecipazione a gara pubblica con false attestazioni – Aggravante dell’agevolazione mafiosa – Istanza di partecipazione a distanza del reo mediante videoconferenza – Tempestività – Nullità assoluta del procedimento e della sentenza – Rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. AMOROSO Riccar – rel. Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 29/05/2020 del Tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AMOROSO Riccardo;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ORSI Luigi, depositate ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Torino, adito ex articolo 310 c.p.p., in sede di appello cautelare ha confermato le ordinanze emesse dal G.i.p. del medesimo Tribunale in data 08/02/2020, 23/04/2020 e 30/04/2020, con le quali sono state rigettate le istanze di sostituzione della custodia cautelare in carcere avanzate da (OMISSIS), indagato per avere partecipato ad una gara pubblica con false attestazioni, con l’aggravante dell’articolo 416-bis c.p., comma 1, per avere agevolato l’associazione mafiosa di (OMISSIS).
2. Tramite il proprio difensore di fiducia, il (OMISSIS) ha proposto ricorso, deducendo un unico motivo per violazione di legge in relazione al mancato funzionamento del collegamento in videoconferenza per la partecipazione a distanza dell’indagato alla udienza camerale nelle forme dell’articolo 127 c.p.p., fissata e svoltasi in data 29 maggio 2019 per la trattazione dell’appello cautelare.
Secondo l’assunto del ricorrente, il dedotto malfunzionamento, dovuto a ragioni non accertate e non rivelate, ne’ rilevabili durante l’udienza neppure dal difensore, che ne ha avuto notizia solo dopo lo svolgimento dell’udienza, comporta la nullita’ assoluta dell’udienza ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 179 c.p.p., comma 1.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
Dagli atti allegati al ricorso si evince che il ricorrente, ristretto in stato di detenzione presso la Casa circondariale di Torino, ha avanzato in data 20 maggio 2020 a norma del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, comma 12, conv., con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, la richiesta di partecipazione a distanza all’udienza mediante videoconferenza fissata per il giorno (OMISSIS) per la trattazione dell’appello cautelare, promosso tempestivamente ai sensi dell’articolo 310 c.p.p..
Dal verbale della sopra menzionata udienza camerale si evince che l’indagato non e’ stato presente all’udienza e neppure viene dato atto della sua partecipazione a distanza, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articolo 146-bis, comma 6, richiamato dal gia’ citato Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83.
Pertanto, sebbene non risulti che il difensore presente all’udienza abbia eccepito in quella sede la mancata attivazione della videoconferenza, la violazione del diritto dell’indagato di partecipare all’udienza camerale, fissata nelle forme dell’articolo 127 c.p.p., integra una nullita’ assoluta, allorche’ la richiesta di presenziare, sia pure a mezzo di videoconferenza e nei casi consentiti, sia pervenuta in tempo utile per predisporre i necessari collegamenti audiovisivi, come avvenuto incontestabilmente nel caso in esame, tenuto conto della sua presentazione nove giorni prima dell’udienza.
Come precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247836, la mancata traduzione all’udienza camerale d’appello, perche’ non disposta o non eseguita, dell’imputato che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della liberta’ personale, e che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volonta’ di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della liberta’ personale, determina la nullita’ assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Conseguentemente, essendo in vigore nel periodo interessato la normativa emergenziale per il contenimento della diffusione dell’epidemia da covid-19, che al citato Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, prevede che la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, o in stato di custodia cautelare, deve essere assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, ne deriva che la mancata attivazione della videoconferenza e degli altri mezzi di collegamento da remoto e’ da equipararsi all’omessa traduzione perche’ ugualmente lesiva del diritto di partecipazione.
In assenza dell’attivazione di detti mezzi, infatti, come gia’ affermato nel caso di omessa traduzione, l’avviso non puo’ svolgere in concreto l’unica funzione che gli e’ propria, quella della vocatio in iudicium che puo’ definirsi tale solo in quanto rivolta a chi ad essa sia in grado di rispondere (Sez. U. n. 35399 del 254/06/2010, Rv. 247836).
Ne consegue la nullita’ dell’udienza dell’appello cautelare e della ordinanza impugnata, che va dunque annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per nuovo giudizio, competente ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 7.
La cancelleria curera’ gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino competente ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 7.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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