È configurabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto se la quantità di cannabis detenuta supera di pochissimo il tetto dell’uso personale.

Corte di Cassazione, sezione terzo penale, Sentenza 27 agosto 2019, n. 36447.

Massima estrapolata:

È configurabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto se la quantità di cannabis detenuta supera di pochissimo il tetto dell’uso personale.

Sentenza 27 agosto 2019, n. 36447

Data udienza 28 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/07/2018 del Tribunale di Lanusei;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Epidendio Tomaso, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20/07/2018, il Tribunale di Lanusei, pronunciando nei confronti di (OMISSIS), imputato del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 per illecita detenzione di gr 10,19 di sostanza stupefacente del tipo cannabis sativa, dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto per essere la punibilita’ esclusa per particolare tenuita’ del fatto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei, articolando un unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione dell’articolo 131-bis c.p..
Espone che la sentenza impugnata motiva l’applicazione della tenuita’ del fatto sulla base della insussistenza di elementi ostativi (pena edittale, abitualita’ della condotta) e dell’esiguita’ del quantitativo di sostanza stupefacente detenuto; lamenta che manchi, invece, una congrua motivazione in ordine alla ritenuta tenuita’ del fatto, distinguibile dagli elementi posti a fondamento della riconducibilita’ del fatto al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 ed argomenta che il solo elemento della modestia del quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuta non puo’ essere elemento sintomatico della tenuita’ della condotta posta in essere dall’imputato.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.
2. Questa Corte ha affermato il principio di diritto, che va qui ribadito, secondo il quale, ai fini dell’applicabilita’ della causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131-bis c.p., il giudizio sulla tenuita’ dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’articolo 133 c.p., comma 1, ma non e’ necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez.6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv.274647 – 01).
Nella specie, il Tribunale, ha ritenuto applicabile la causa di esclusione della punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p., rimarcando sia l’occasionalita’ della condotta che l’esiguo quantitativo di sostanza stupefacente detenuto dall’imputato (di pochissimo al di sopra della quantita’ massima detenibile per l’uso personale) ed ha desunto, quindi, da tali elementi della condotta che l’offesa al bene giuridico era di particolare tenuita’.
Le argomentazioni sono congrue e prive di illogicita’, quanto meno manifesta, e la motivazione, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimita’.
3. Ne’ tale valutazione si pone in contrasto con la previa qualificazione della condotta posta in essere dall’imputato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.
Tale qualificazione e’ stata correttamente basata sulla diversa e piu’ ampia considerazione sia degli elementi concernenti l’azione (mezzi, modalita’, circostanze della stessa) che di quelli relativi all’oggetto materiale del reato (qualita’ e quantita’ della sostanza stupefacente).
Va ricordato che questa Corte ha affermato che la fattispecie di lieve entita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 e la causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto ex articolo 131 bis c.p. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilita’ della prima il giudice e’ tenuto a valutare i mezzi, le modalita’ e le circostanze dell’azione nonche’ la quantita’ e la qualita’ delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilita’ devono essere considerate le modalita’ della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l’entita’ del danno o del pericolo ed altresi’ il carattere non abituale della condotta (1. Sez.4 n. 48758 del 15/07/2016, Rv.268258 – 01).
4. Ne’, infine, coglie nel segno la deduzione che il dato quantitativo della sostanza stupefacente, gia’ considerato per la qualificazione del reato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, non poteva essere considerato anche ai fini della applicazione della causa di esclusione della punibilita’ di cui si discute, atteso che costituisce principio consolidato che il giudice puo’ tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della sua valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato piu’ volte sotto differenti profili per distinti fini senza che cio’ comporti lesione del principio del “ne bis in idem” (Sez.2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378).
5. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

 

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