I provvedimenti di autotutela

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 27 settembre 2019, n. 6476.

La massima estrapolata:

I provvedimenti di autotutela, infatti, sono manifestazione dell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale che l’Amministrazione non ha alcun obbligo di attivare e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse pubblico che giustifichi la rimozione dell’atto, valutazione della quale essa sola è titolare e che non può ritenersi dovuta nel caso di una situazione già definita con provvedimento inoppugnabile, con la conseguenza che, una volta che il privato, o per aver esaurito i mezzi di impugnazione che l’ordinamento gli garantisce, o per aver lasciato trascorrere senza attivarsi il termine previsto a pena di decadenza, si trovi di fronte ad un provvedimento inoppugnabile, a fronte del quale può solo sollecitare l’esercizio del potere da parte dell’Amministrazione, che non ha alcun obbligo di rispondere all’istanza di riesame.

Sentenza 27 settembre 2019, n. 6476

Data udienza 19 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2284 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Lu. An., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto come in atti;

contro
Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il rigetto dell’istanza di riesame del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 settembre 2019 il Cons. Stefania Santoleri e udita per la parte appellata l’avvocato dello Stato Cr. Ge.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR per la Toscana, il ricorrente – cittadino -OMISSIS- – ha impugnato il provvedimento del 28 ottobre 2016 prot. -OMISSIS-, con il quale la Questura di Firenze ha rigettato la sua istanza di riesame del precedente diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dell’11 marzo 2011.
Nella nota impugnata, la Questura ha confermato quanto già comunicato con la nota del 15 novembre 2015, di risposta ad analoga richiesta di riesame; ha poi aggiunto che il ricorrente aveva mantenuto la medesima condotta già ritenuta socialmente pericolosa nel diniego del quale veniva chiesto il riesame, “non riuscendo nemmeno a completare positivamente il percorso di Affidamento in Prova al Servizio Sociale Adulti, lui concesso in data 17.09.15 dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, tanto da terminare di scontare la pena in carcere a Ravenna”.
La Questura ha anche aggiunto che egli era stato colpito da un nuovo decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ravenna con contestuale ordine del Questore di Ravenna di lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni.
Ha quindi dichiarato che il riesame richiesto non poteva che essere negativo.
2. – Nel ricorso di primo grado il ricorrente ha censurato tale provvedimento denunciando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere lamentando, in particolare, l’insufficiente motivazione dell’atto per non aver valutato la vicenda storica del ricorrente ed, in particolare, le sentenze di assoluzione di cui aveva nel frattempo beneficiato.
3. – Con la sentenza appellata il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Secondo il primo giudice, infatti, l’atto sarebbe meramente confermativo e dunque non impugnabile.
4. – Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello chiedendo anche la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado.
4.1 – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione appellata che ha chiesto il rigetto dell’impugnativa.
5. – Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta l’istanza cautelare.
6. – All’udienza pubblica del 19 settembre 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione.
7. – L’appello è infondato e va, dunque respinto.
8. – Il TAR ha rilevato che:
– il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno del Questore di Firenze dell’11 marzo 2011 era stato ritenuto legittimo dallo stesso TAR, con sentenza n. -OMISSIS- passata in giudicato;
– già con la precedente nota del 19 novembre 2015 (rectius 15 novembre 2015), la Questura si era espressa negativamente sulla richiesta di riesame del precedente diniego;
– con l’atto del 28 ottobre 2016, oggetto di impugnazione in primo grado, la Questura si era limitata a confermare quanto già comunicato, senza effettuare una nuova istruttoria o una rivalutazione dei fatti;
– l’atto doveva ritenersi, quindi, meramente confermativo e, come tale, non impugnabile;
– il ricorso doveva ritenersi, pertanto, inammissibile.
9. – Deduce l’appellante che erroneamente il TAR avrebbe ritenuto l’atto impugnato come meramente confermativo della nota del 15 novembre 2015 (indicata nella sentenza con la data del 19 novembre 2015): tale nota, in realtà, si limitata a richiamare la procedente espulsione convalidata dal Giudice di Pace, ma nulla disponeva in merito all’istanza di riesame e alla valutazione in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente.
Nell’atto impugnato, invece, la Questura – contrariamente a quanto ritenuto dal TAR -, avrebbe valutato i fatti sopravvenuti fondando il giudizio di pericolosità del ricorrente alla luce della revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali, e facendo riferimento all’espulsione disposta dal Questore di Ravenna.
Sostiene, pertanto, che il provvedimento impugnato non sarebbe un atto confermativo: il TAR avrebbe erroneamente dichiarato il ricorso inammissibile.
9.1 – Quanto al giudizio di pericolosità sociale ha reiterato le doglianze emesse in primo grado, con le quali ha rappresentato che, all’esito dei processi, era stato prosciolto per i reati di violenza sessuale; erano rimaste la sola condanna per resistenza a pubblico ufficiale alla pena di sei mesi di reclusione, ormai definitiva (per la quale aveva ottenuto il beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali nei casi speciali per soggetti alcoldipendenti), e due condanne per guida in stato di ebbrezza.
Quanto alla revoca del beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali, esso sarebbe stato disposto solo in relazione al tentativo di suicidio e non per la commissione di altri reati.
10. – Le doglianze non possono essere condivise.
10.1 – Occorre innanzitutto considerare che oggetto del giudizio è il provvedimento con il quale la Questura ha riscontrato la richiesta di riesame di un proprio provvedimento divenuto ormai inoppugnabile.
In presenza di un’istanza di riesame relativa ad un provvedimento ormai inoppugnabile (quale è il decreto dell’11 marzo 2011 prot. -OMISSIS-, gravato dinanzi al TAR Toscana e ritenuto legittimo con sentenza, passata in giudicato, n. -OMISSIS-) non sussisteva alcun obbligo per la Questura di Firenze di riaprire l’istruttoria alla luce dei fatti ivi rappresentati: in questa specifica materia, secondo la giurisprudenza, l’obbligo per la P.A. di provvedere, sancito con disposizione generale dall’art. 2 della L. n. 241 del 1990, non sussiste.
I provvedimenti di autotutela, infatti, sono manifestazione dell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale che l’Amministrazione non ha alcun obbligo di attivare e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse pubblico che giustifichi la rimozione dell’atto, valutazione della quale essa sola è titolare e che non può ritenersi dovuta nel caso di una situazione già definita con provvedimento inoppugnabile, con la conseguenza che, una volta che il privato, o per aver esaurito i mezzi di impugnazione che l’ordinamento gli garantisce, o per aver lasciato trascorrere senza attivarsi il termine previsto a pena di decadenza, si trovi di fronte ad un provvedimento inoppugnabile, a fronte del quale può solo sollecitare l’esercizio del potere da parte dell’Amministrazione, che non ha alcun obbligo di rispondere all’istanza di riesame (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 09/07/2013, n. 3634).
La Questura, per poter riaprire l’istruttoria, avrebbe dovuto riscontrare elementi nuovi, tali da far venir meno i presupposti sui quali si fondava la precedente determinazione divenuta inoppugnabile; nel contempo, non avrebbe dovuto rinvenire nuovi elementi tali da suffragare la precedente valutazione negativa, o idonei essi stessi a negare il bene della vita anelato dalla parte privata.
In presenza di tali circostanze, infatti, il riesame sarebbe stato del tutto inutile, in quanto l’esito del procedimento di secondo grado avrebbe avuto un esito scontato, comunque negativo per gli interessi del richiedente il riesame.
10.2 – Nel caso di specie, la scelta della Questura di non procedere ad una analitica rivalutazione della posizione dell’appellante è immune dai vizi dedotti, in quanto:
– sussistevano elementi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno, già rappresentati con il provvedimento del 15 novembre 2015 (essendo stato emesso nei confronti dell’appellante il primo provvedimento di espulsione);
– la valutazione di pericolosità sociale, che aveva condotto all’adozione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dell’11 marzo 2011 (fondata non solo sulle condanne penali, ma anche su misure di prevenzione, dimostrative ex sé della pericolosità sociale del cittadino straniero), era rimasta immutata;
– la revoca del beneficio disposto dal Tribunale di Sorveglianza (con conseguente rientro in carcere del richiedente) era indicativa, infatti, della sua incapacità di reinserimento sociale;
– era intervenuto un ulteriore provvedimento di espulsione convalidato dal Giudice di Pace, elemento anch’esso ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno.
Tenuto conto di tali elementi – alcuni dei quali sopravvenuti – la valutazione discrezionale della Questura di non procedere al riesame della posizione del cittadino -OMISSIS- odierno appellante deve ritenersi immune dai vizi dedotti nell’atto di appello.
11. – L’appello va quindi respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza di primo grado.
12. – Le spese del grado di appello possono comunque compensarsi tra le parti, in considerazione della particolarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, e per l’effetto conferma la sentenza di primo grado che ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado.
Spese del grado di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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