È configurabile il reato di maltrattamenti e non quello di abuso di mezzi di correzione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|25 febbraio 2021| n. 7434.

È configurabile il reato di maltrattamenti e non quello di abuso di mezzi di correzione nei confronti dei genitori che impongono alle figlie femmine di pulire la casa e occuparsi dei fratelli più piccoli impedendogli di vedere le coetanee, venendo picchiate in caso di disobbedienza. Ciò in quanto la violenza non è contemplata tra i metodi educativi leciti e consente di inquadrare la condotta delittuosa nel più grave tra i due reati.

Sentenza|25 febbraio 2021| n. 7434

Data udienza 9 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Reati tributari – Confisca diretta del profitto – Indebita compensazione delle somme sul conto in assenza della prova della loro origine lecita

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Maria – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 08/10/2020 del Tribunale della liberta’ di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MOLINO Pietro, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi;
letta la memoria inviata dal difensore, avv. (OMISSIS) del foro di Vercelli, con cui insiste nell’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Caltanissetta, costituito ai sensi dell’articolo 324 c.p.p., in parziale accoglimento presentato da (OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante della (OMISSIS) srl, e da (OMISSIS), disponeva limitarsi il vincolo cautelare anche con riferimento al sequestro per equivalente alle somme indicate nei capi di imputazione ascritti agli indagati, nel resto confermando il decreto di sequestro preventivo in via diretta nei confronti delle persone giuridiche beneficiarie dei reati tributari in contestazione, nonche’, in caso di incapienza, anche per equivalente nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS), indagati per il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-quater, rispettivamente ascritto ai capi 9) e 10) quanto al primo, al capo 26) quanto alla seconda.
2. Avverso l’indicata ordinanza, gli indagati, per il tramite del comune difensore di fiducia, con un unico atto propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce l’inosservanza di legge in relazione al principi del ne bis in idem. Assumono i ricorrenti che il provvedimento emesso da G.i.p. rappresenterebbe la reiterazione di un precedente decreto, emesso per i medesimi addebiti e nei riguardi dei medesimi indagati, che e’ stato annullato dal Tribunale distrettuale in data 8 settembre 2020. Di conseguenza, il secondo provvedimento, in assenza di elementi non precedentemente esaminati ovvero di una diversa esigenza cautelare, violerebbe il principio del ne bis in idem cautelare.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione di legge, per essere stato disposto il vincolo reato su somme di denaro depositate sui conti correnti bancari della societa’ (OMISSIS) srl successivamente alla commissione dei fatti di reato ed in forza di titoli leciti, derivanti dai pagamenti di clienti, sicche’ tali somme, non rappresentando il profitto del denaro, non potrebbero essere assoggettabili a sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Il primo motivo e’ manifestamente infondato.
3. Va premesso che il decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta 1 settembre 2020 e’ stato preceduto dal decreto di sequestro preventivo emesso – per le medesime ipotesi di reato e nei confronti dei medesimi indagati – da quello stesso ufficio il 15 luglio 2020, poi annullato l’8 settembre 2020 dal Tribunale distrettuale di Caltanissetta, che ne aveva rilevato la nullita’ derivante dal difetto di autonoma valutazione, da parte del G.i.p., circa la sussistenza dei presupposti di legge per l’adozione del vincolo cautelare.
4. Cio’ posto, i ricorrenti, nel riproporre l’eccezione ad oggetto l’asserita violazione del ne bis in idem cautelare, non si confrontano con l’orientamento di questa Corte di legittimita’, a cui si e’ espressamente appellato il Tribunale distrettuale e che il Collegio condivide, secondo cui e’ legittima l’emissione di un provvedimento di sequestro preventivo, dopo che un primo analogo provvedimento sia stato revocato, vertendosi in ipotesi di provvedimenti reiterabili ed autonomi l’uno dall’altro, purche’ la r’evoca intervenuta in sede di riesame o di appello sia basata su profili formali e/o processuali e non sulla insussistenza del fumus delicti (Sez. 3, n. 29975 del 08/05/2014, dep. 09/07/2014, Rv. 259944).
In altri termini, la preclusione processuale determinata dal cosiddetto “giudicato cautelare” opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell’imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscano l’incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali (Sez. 6, n. 43213 del 27/10/2010, dep. 06/12/2010, Rv. 248804; Sez. 4, n. 4273 del 28/11/2008, dep. 29/01/2009, Rv. 242502), come, appunto, e’ avvenuto nel caso in esame.
5. Il secondo motivo e’ inammissibile.
6. Come affermato da questa Corte a Sezioni Unite, ove il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilita’, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato (Sez. Un., n. 10561 del 30/01/2014, dep. 05/03/2014, Gubert, Rv. 258647 nonche’ Sez. Un., n. 31617 del 26/06/2015, dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264437); e cio’, implicitamente, proprio perche’ la natura fungibile del bene, che, come sottolineato dalle Sezioni Unite Lucci, si confonde automaticamente con le altre disponibilita’ economiche dell’autore del fatto, ed e’ tale da perdere – per il fatto stesso di essere ormai divenuta una appartenenza del reo – qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilita’ fisica, rende superfluo accertare se la massa monetaria percepita quale profitto o prezzo dell’illecito sia stata spesa, occultata o investita; “cio’ che rileva”, proseguono le Sezioni Unite, e’ che “le disponibilita’ monetarie del percipiente si siano accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca in forma diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito nell’interesse del reo”.
7. Ma, proprio in ragione di cio’, ed in senso esattamente corrispondente, seppure a contrario, al principio enunciato dalle Sezioni Unite, ove si abbia invece la prova che tali somme non possano proprio in alcun modo derivare dal reato, le stesse neppure possono, evidentemente, rappresentare il risultato della mancata decurtazione del patrimonio quale conseguenza del mancato versamento delle imposte (ovvero, in altri termini del “risparmio di imposta” nel quale la giurisprudenza ha costantemente identificato il profitto dei reati tributari), e, dunque, non sono sottoponibili a sequestro, difettando in esse la caratteristica di profitto, pur sempre necessaria per potere procedere, in base alle definizioni e ai principi di carattere generale, ad un sequestro, come quello di specie, in via diretta.
8. In questa direzione si colloca il principio secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in forma diretta del profitto derivante dal delitto di indebita compensazione, di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10-quater, commesso dall’amministratore di una persona giuridica, puo’ avere ad oggetto il saldo attivo presente sul conto corrente sociale al momento della consumazione del reato, coincidente con la presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato – sul rilievo indiziario che le disponibilita’ monetarie si siano accresciute per il risparmio di spesa conseguito con il mancato versamento dell’imposta -, restando onere della difesa allegare circostanze specifiche da cui desumere che, alla data di consumazione del reato, non vi fossero sul predetto conto somme liquide a disposizione del contribuente o che il denaro sequestrato sia frutto di accrediti con causa lecita effettuati successivamente a tale momento (Sez. 3, n. 23040 del 01/07/2020, dep. 29/07/2020, Rv. 279827).
9. Nel caso di specie, il motivo e’ del tutto assertivo e generico: la difesa, infatti, si e’ limitata ad affermare che le giacenze sul conto corrente della societa’ sarebbero riconducibili ad una causa lecita, senza che pero’ a tale affermazione corrisponda il benche’ minimo elemento di riscontro evincibile dagli atti.
10. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 Euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *