E’ ammissibile l’appello del pubblico ministero innanzi al tribunale di sorveglianza

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|13 gennaio 2021| n. 1196.

E’ ammissibile l’appello del pubblico ministero innanzi al tribunale di sorveglianza, ai sensi degli artt. 579, comma 2, e 680, comma 2, cod. proc. pen., avverso la sentenza di condanna emessa all’esito di giudizio abbreviato che abbia modificato anche uno solo dei titoli di reato, qualora si contesti la sola omessa statuizione sulla applicazione della misura di sicurezza, operando in tale ipotesi la previsione generale di cui all’art. 443, comma 3, cod. proc. pen.

Sentenza|13 gennaio 2021| n. 1196

Data udienza 4 dicembre 2020

Integrale
Tag – parola chiave: MISURE DI SICUREZZA – PERSONALI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/04/2020 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Lignola Ferdinando, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, previa riqualificazione dell’appello del Procuratore generale di Firenze quale ricorso per cassazione, e l’annullamento con rinvio della sentenza di primo grado, limitatamente all’omessa disposizione dell’espulsione dallo Stato, con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Firenze del 21 novembre 2019 che, all’esito del giudizio abbreviato, ha condannato (OMISSIS) per due delitti di furto con strappo, uno consumato (capo A) e l’altro tentato, cosi’ diversamente qualificato il fatto di cui al capo B) originariamente contestato quale furto consumato, alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 640,00 di multa.
In particolare, la Corte di appello, su impugnazione del solo Pubblico ministero, ha applicato all’imputato, ai sensi dell’articolo 235 c.p., la misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato a pena espiata.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed affidandosi a due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce l’incompetenza della Corte di appello evidenziando che la sentenza, emessa all’esito del giudizio abbreviato, non era appellabile, stante il disposto dall’articolo 443 c.p.p., comma 3.
Ai sensi dell’articolo 579 c.p.p., comma 2, e articolo 680 c.p.p., comma 2, il Pubblico ministero avrebbe dovuto impugnare la sentenza innanzi al Tribunale di sorveglianza, atteso che il gravame aveva ad oggetto esclusivamente l’applicazione di una misura di sicurezza.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il difetto di motivazione in ordine alla pericolosita’ sociale.
La sentenza di appello non motiva adeguatamente in ordine alla pericolosita’ sociale dell’imputato, desumendo in modo automatico la stessa dalla recidiva e dalla precedente espulsione, mentre la esistenza di precedenti penali non vale da sola a giustificare la pericolosita’ sociale e la precedente espulsione ha natura meramente amministrativa ed e’ dovuta alla sola irregolare presenza dell’imputato sul territorio dello Stato.
3. In data 27 novembre 2020 il difensore del ricorrente ha depositato una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, affermando che l’appello del Pubblico ministero non puo’ essere convertito in ricorso per cassazione, in quanto il potere di impugnare spettante alla parte pubblica si e’ consumato con la proposizione dell’appello e la riqualificazione dell’impugnazione determinerebbe un’indebita rimessione del Pubblico ministero nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale; sostiene anche che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ parzialmente fondato.
In linea generale, per rimediare all’omessa statuizione della sentenza di condanna limitatamente all’applicazione della misura di sicurezza, il sistema processuale predispone il mezzo di gravame contemplato dal disposto dell’articolo 579 c.p.p., comma 2 e articolo 680 c.p.p., comma 2, attribuendone la competenza funzionale al Tribunale di sorveglianza, quale giudice specializzato in materia di misure di sicurezza, sempre che l’impugnazione resti rigorosamente limitata “alle sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza”, mentre, qualora essa riguardi anche altri capi penali della sentenza, ovvero altri punti della decisione, pur inerenti allo stesso e unico capo, e pero’ diversi rispetto a quello attinente alla disposizione applicativa della misura di sicurezza personale, riprende vigore la regola generale attributiva della competenza al giudice della cognizione, sul merito della impugnazione relativa ai capi penali.
Nel caso di specie, tuttavia, essendo la sentenza di primo grado stata emessa all’esito del giudizio abbreviato, occorre valutare se operi la generale preclusione stabilita dall’articolo 443 c.p.p., comma 3, che stabilisce che il pubblico ministero non puo’ appellare le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
Ai sensi dell’articolo 680 c.p.p., comma 3, l’impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure di sicurezza e’ definita espressamente “appello” – in considerazione degli evidenti connotati di merito di cui e’ intrisa la necessaria valutazione di pericolosita’ sociale del condannato – e non si sottrae all’osservanza delle disposizioni generali sulle impugnazioni.
Nel caso di specie, il Tribunale si e’ pronunciato su due reati e solo per uno di essi (capo B) ha riqualificato il fatto, originariamente contestato quale furto consumato, come tentativo di furto.
Ne consegue che in relazione al reato di cui al capo B), l’appello e’ ammissibile.
La parte pubblica puo’ infatti proporre appello anche per il solo punto della decisione relativo alla omessa applicazione della misura di sicurezza, sempre che la sentenza abbia anche modificato il titolo di reato; tale possibilita’ ricorre anche quando il pubblico ministero pure non impugni contestualmente anche il punto della decisione relativo alla intervenuta modifica del titolo di reato. In altri termini, il mutamento del titolo di reato nella sentenza di condanna e’ il presupposto indefettibile e sufficiente per l’appello della parte pubblica, il cui contenuto puo’ poi riguardare anche punti diversi da quello relativo alla modifica del titolo del reato (Sez. 4, n. 48825 del 25/10/2016, Dhif, Rv. 268217; Sez. 6, n. 20140 del 06/05/2015, Perri, Rv. 263672; Sez. 6, n. 6274 del 17/11/2010 – dep. 2011, Chiefari, Rv. 249462).
Difatti, l’inappellabilita’, da parte del pubblico ministero, della sentenza di condanna emessa all’esito di giudizio abbreviato, prevista dall’articolo 443 c.p.p., comma 3, costituisce una eccezione alla regola generale della appellabilita’, fissata dall’articolo 593 c.p.p. e fatta rivivere nella seconda parte del comma citato, in relazione alla ipotesi della sentenza di condanna che abbia modificato il titolo del reato (Sez. 5, n. 21176 del 05/04/2006, Santonocito, Rv. 233989).
Neppure rileva che, nel caso di specie, il mutamento del titolo del reato sia intervenuto solo per uno dei reati oggetto di contestazione.
In tema di giudizio abbreviato, poiche’ l’inappellabilita’, da parte del pubblico ministero, della sentenza di condanna emessa all’esito di giudizio abbreviato, prevista dall’articolo 443 c.p.p., comma 3, costituisce una eccezione alla regola generale della appellabilita’, quando il pubblico ministero puo’ proporre appello per alcuni capi e ricorso per cassazione per altri capi della sentenza, si impone la proposizione del primo mezzo di gravame anche in relazione ai capi suscettibili di ricorso (Sez. 6, n. 9910 del 10/07/1995, Dell’Agnese, Rv. 202650).
Sulla base dei principi sopra esposti, deve quindi concludersi che la sentenza di primo grado era appellabile dal Pubblico ministero innanzi al Tribunale di sorveglianza di Firenze, cosicche’ la sentenza di appello deve essere annullata senza rinvio, in quanto emessa da un giudice funzionalmente incompetente, e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze per il giudizio di secondo grado.
Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze per il giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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