Domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 8 aprile 2020, n. 7743.

La massima estrapolata:

In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare l’effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, poiché la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., non è limitata alla cd. “famiglia nucleare”, il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.

Ordinanza 8 aprile 2020, n. 7743

Data udienza 5 novembre 2019

Tag – parola chiave: Responsabilità sanitaria – Morte del congiunto – Rapporto noni – nipoti – Convivenza – Mero indizio – Valutazione dell’intensità del rapporto – Rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16607/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS) CHIAVARESE, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 422/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 13/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/11/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

RILEVATO

che:
con atto di citazione del 22 dicembre 2006, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) evocavano in giudizio, davanti al Tribunale di Chiavari, la Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS) Chiavarese per sentir accertare la condotta omissiva colposa dei medici del Reparto di chirurgia generale dell’Ospedale di (OMISSIS) in occasione dell’intervento che aveva determinato la morte di (OMISSIS) e, conseguentemente, condannare la Regione Liguria Azienda Sanitaria Locale – Ospedale di (OMISSIS) al risarcimento di tutti danni, sia iure proprio che iure ereditario. Aggiungevano che la (OMISSIS) era stata ricoverata presso il nosocomio nell’anno (OMISSIS) per una serie di patologie e che il (OMISSIS) si era rivolta al Pronto Soccorso dell’Ospedale di (OMISSIS), dove le era stata diagnosticata una sospetta diverticolite, poi era stata trasferita nel Reparto di chirurgia dell’ospedale di (OMISSIS), dove era stata sottoposta ad un intervento chirurgico che aveva risolto la diverticolite, ma aveva causato una peritonite acuta da perforazione viscerale. A seguito di cio’ era stata sottoposta ad un intervento chirurgico all’esito del quale era stata trasferita nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di (OMISSIS) e, successivamente, in data (OMISSIS), era deceduta, con diagnosi di perforazione intestinale;
si costituiva l’Azienda convenuta contestando la responsabilita’ e chiedendo il rigetto della domanda;
il Tribunale, con sentenza dell’8 febbraio 2012, riteneva sussistente il nesso causale tra la condotta dei sanitari e il decesso di (OMISSIS) e accoglieva, per quanto di ragione, le pretese risarcitorie degli attori;
avverso tale sentenza proponeva appello l’Azienda Sanitaria e si costituivano gli appellanti chiedendone la reiezione. L’appellante censurava la sentenza impugnata per avere riconosciuto ad alcuni degli attori un danno iure proprio in accoglimento di una domanda inammissibile, perche’ fondata su una responsabilita’ contrattuale che non avrebbe potuto essere azionata da soggetti diversi dal paziente e che non avevano rapporti contrattuali con l’Azienda Sanitaria. Contestava, altresi’, l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta da alcuni nipoti della paziente, rilevando che il diritto al risarcimento del danno per la morte della nonna richiedeva l’ulteriore presupposto del rapporto di convivenza;
la Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 13 aprile 2016, aderiva all’orientamento di legittimita’ che richiede, per la risarcibilita’ del danno parentale, oltre al profilo della intensita’ del legame affettivo, anche il dato oggettivo della convivenza. Conseguentemente accoglieva l’impugnazione sul punto, escludendo il risarcimento in favore dei nipoti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS);
avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione questi ultimi affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l’Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS) Chiavarese che illustra con memoria ex articolo 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:
con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame del dato storico della convivenza dei nipoti con la nonna, decisivo per il giudizio sul risarcimento del danno iure proprio dei nipoti, che era stato oggetto di discussione tra le parti, come emergerebbe dalle risultanze processuali. In particolare, l’istruttoria espletata e la documentazione in atti avrebbero acclarato la convivenza dei nipoti con la nonna che la Corte d’Appello di Genova, avrebbe omesso di esaminare. Quanto ai nipoti (OMISSIS) e (OMISSIS), emergerebbe dal verbale di udienza dell’11 novembre 2009 del giudizio di primo grado, in occasione del quale il teste (OMISSIS), genitore di (OMISSIS) e (OMISSIS), avrebbe riferito che la suocera, che pure risiedeva in (OMISSIS), viveva presso la famiglia della figlia (OMISSIS), coniuge del teste, per dare una mano alla famiglia in occasione delle crisi lupiche della figlia. In ogni caso, avrebbe abitato stabilmente per due anni, nel periodo in cui la figlia (OMISSIS) ed il nipote (OMISSIS), si erano trasferiti a Napoli. In sostanza, la nonna avrebbe mantenuto, presso quella abitazione, i suoi effetti personali. Quanto alle nipoti (OMISSIS) e (OMISSIS), il padre (OMISSIS) avrebbe reso in sede testimoniale dichiarazioni analoghe, precisando che la nonna aveva convissuto per un certo periodo di tempo dividendosi con generosita’ tra le due famiglie. Infatti, entrambe le figlie non si erano mai avvalse di baby-sitter e i nipoti erano stati cresciuti dalla nonna;
con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c., nella parte in cui la Corte d’Appello di Genova ha ritenuto necessaria la convivenza ai fini del risarcimento del danno iure proprio dei nipoti, a seguito del decesso della nonna. La Corte territoriale aveva precisato di aderire ad un orientamento della giurisprudenza non univoco, senza considerare il recente orientamento che non considera la convivenza un presupposto necessario per il risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio dai nipoti. Il profilo decisivo sarebbe costituito dalla lesione alla integrita’ familiare e alla rete di relazioni affettive che si creano e si fortificano all’interno della famiglia. In questi termini si sarebbe espressa la Corte di legittimita’ nell’anno 2013, dopo la decisione menzionata dalla Corte territoriale e negli stessi termini anche la Corte di Cassazione penale riguardo alla legittimazione dei nonni, per la quale non sarebbe necessario il requisito della convivenza;
appare prioritario l’esame del secondo motivo che riguarda la questione di diritto e cioe’ se la indispensabilita’ o meno del dato fattuale della convivenza ai fini della prova della effettivita’ della relazione parentale risarcibile;
la Corte intende dare continuita’ al recente orientamento (Cass. Sez. 3 n. 21230 del 20/10/2016) secondo cui “in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare la effettivita’ e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma puo’ costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondita’, e cio’ anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la “societa’ naturale”, cui fa riferimento l’articolo 29 Cost., all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”, il rapporto nonni-nipoti non puo’ essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilita’ per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarieta’ con il familiare defunto” (da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 29332 del 07/12/2017);
il primo motivo e’ assorbito e il giudice del rinvio nel valutare il profilo del quantum provvedera’ a prendere in esame le risultanze della prova testimoniale al fine di valutare, in maniera specifica, il profilo della specificita’ o genericita’ delle dichiarazioni testimoniali, quello della attendibilita’ delle stesse, della provenienza delle fonti di prova e della eventuale contraddittorieta’. All’esito di tali valutazioni doverose, provvedera’ a definire l’ampiezza e la profondita’ del pregiudizio per la scomparsa del familiare deceduto;
ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio demandando alla Corte d’Appello di Genova di operare le valutazioni sopra indicate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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