Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 ottobre 2022| n. 28627.
Domanda di esecuzione in forma specifica ed in via subordinata di restituzione del doppio della caparra
Ove nel giudizio venga formulata in via principale domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. ed in via subordinata di restituzione del doppio della caparra versata, la richiesta alla controparte del versamento della somma di cui alla condanna, in caso di rigetto della domanda principale ed accoglimento di quella subordinata, costituisce acquiescenza tacita nei confronti del capo di sentenza relativo alla domanda principale atteso che l’acquiescenza può essere espressa o tacita, estrinsecandosi in atti incompatibili con la volontà di impugnare.
Ordinanza|3 ottobre 2022| n. 28627. Domanda di esecuzione in forma specifica ed in via subordinata di restituzione del doppio della caparra
Data udienza 17 febbraio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Vendita – Sentenza costitutiva dell’obbligo di stipulare il contratto di vendita di terreni – Art. 2932 c.c. – Accertamento dell’inadempimento – Prescrizione del diritto al trasferimento – Decorrenza del termine indicato nel contratto preliminare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20988-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 530/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO
CHE:
1. (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 530/2021 della Corte d’appello di Roma che, in parziale accoglimento dell’impugnazione del ricorrente, ha rigettato la domanda da egli fatta valere in via principale e ha accolto quella subordinata di restituzione “del prezzo versato da (OMISSIS) a titolo di acconto”, condannando (OMISSIS) e (OMISSIS) a restituirgli la somma di Euro 10.500.
2. Il ricorrente aveva citato in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo al Tribunale di Velletri, in via principale, di pronunciare ex articolo 2932 c.c. una sentenza costitutiva dell’obbligo di stipulare il contratto di vendita di alcuni terreni e, in via subordinata, di accertare l’inadempimento contrattuale dei convenuti e condannare gli stessi alla restituzione del doppio della caparra versata, ossia Euro 40.000. Il Tribunale di Velletri aveva rigettato “la domanda introduttiva del giudizio”, in particolare ritenendo prescritto il diritto al trasferimento della proprieta’ dei terreni ex articolo 2932 c.c., essendo decorso il termine indicato nel contratto preliminare per la stipulazione del definitivo ed essendo trascorsi piu’ di dieci anni dal (OMISSIS), la “data del rogito non prorogato”; quanto alla somma “acquisita dalle parti convenute, e’ da configurarsi quale corrispettivo per l’inadempimento della parte attrice”.
3. Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il ricorrente ha depositato memoria (allegando documenti che vanno considerati inammissibili ai sensi dell’articolo 372 c.p.c.).
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso e’ articolato in due motivi.
1) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 2932 c.c.”, in quanto la Corte d’appello non ha considerato che oggetto del trasferimento ex articolo 2932 c.c. sarebbero stati dei terreni e non dei fabbricati e che comunque il certificato di destinazione urbanistica avrebbe potuto essere prodotto in appello.
Il motivo e’ inammissibile. Come eccepiscono i controricorrenti, vi e’ stata acquiescenza alla parte della sentenza d’appello che ha rigettato la domanda principale ex articolo 2932 c.c. per non essere stati prodotti la documentazione ipotecaria e il certificato di destinazione d’uso del terreno. Il ricorrente ha infatti chiesto con atto scritto alle controparti di eseguire la parte della sentenza di secondo grado che le condannava alla restituzione delle somme versate. Con tale richiesta – che il ricorrente non allega contenesse alcuna espressa riserva in ordine alla impugnazione del rigetto della domanda principale il ricorrente ha posto in essere un atto, di natura non meramente passiva, ma commissiva, incompatibile con la volonta’ di impugnare il rigetto della domanda ex articolo 2932 c.c. (al riguardo il ricorrente, in memoria, si limita a obiettare che non vi sarebbe stata “piena acquiescenza alla sentenza d’appello”, non avendo, nel ricevere in restituzione la somma di Euro 10.500, “fatto alcuna rinunzia al successivo grado di giudizio”, non considerando che l’acquiescenza di cui all’articolo 329 c.p.c. puo’ essere, oltre che espressa, tacita, estrinsecandosi in atti incompatibili con la volonta’ di impugnare, cfr. al riguardo Cass. 3934/2016).
2) Il secondo motivo contesta “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5 in relazione alla domanda subordinata; violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 115 c.p.c. sempre in relazione alla domanda subordinata”: la Corte d’appello, nell’accogliere la domanda subordinata, ha quantificato la somma da restituire al ricorrente, senza considerare “taluni versamenti che invece costituiscono fatti assolutamente pacifici in quanto mai contestati”, ossia Lire 2.200.000 alla firma del preliminare e Lire 11.800.000 “in rimesse per denaro contante” e ancora Euro 2.500, sempre in contanti, versamenti che sono “stati dedotti nell’atto di appello e ribaditi con veemenza negli atti ulteriori del secondo grado di giudizio”.
Il motivo e’ inammissibile. A fronte di un atto di appello che si’ in premessa narrava di avere corrisposto “notevoli esborsi.. che ammontano alla somma complessiva di Euro 20.000 peraltro ben piu’ elevata (il doppio) rispetto all’originario prezzo di vendita pattuito”, ma poi nei motivi (v. il secondo e il terzo motivo) faceva riferimento unicamente alla somma versata a mezzo di bonifico bancario e nelle conclusioni chiedeva di riformare la sentenza di primo grado “per le motivazioni suesposte”, correttamente il giudice d’appello ha condannato (OMISSIS) e (OMISSIS) a restituire al ricorrente la somma di Euro 10.500, versata a mezzo di due bonifici bancari.
III. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in Euro 2.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply