Domanda avente ad oggetto la restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 settembre 2022| n. 27943.

Domanda avente ad oggetto la restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata

La domanda avente ad oggetto la restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata ben può essere proposta in separato giudizio e l’erronea qualificazione giuridica non osta al suo accoglimento, spettando al giudice del merito il potere-dovere di autonomamente qualificare la domanda, nei limiti dei fatti dedotti in domanda, non potendosi nemmeno predicare un giudicato ostativo sulla qualificazione operata dal primo giudice ove non consti che detta qualificazione abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto il giudice di appello, nel confermare il rigetto della richiesta di condanna alla restituzione dell’importo reclamato giustificata sul presupposto che lo stesso poteva e doveva essere richiesto a titolo di ripetizione d’indebito ex art. 2033 cod. civ. e non già ex art. 2041 cod. civ., aveva omesso di considerare che avrebbe comunque potuto e dovuto accogliere la domanda sulla base di una diversa qualificazione della stessa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 1° giugno 2018, n. 14077; Cassazione, sezione civile II, sentenza 1° agosto 2013, n. 18427).

Ordinanza|23 settembre 2022| n. 27943. Domanda avente ad oggetto la restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata

Data udienza 28 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Domanda giudiziale – Domanda avente ad oggetto la restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata – Proponibilità in separato giudizio – Erronea qualificazione giuridica – Circostanza non ostativa al suo accoglimento – Giudice del merito – Potere – dovere di autonomamente qualificare la domanda nei limiti dei fatti dedotti in domanda

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12232/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 1204/2021, depositata il 12 febbraio 2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dal Consigliere Emilio Iannello.

RILEVATO IN FATTO

che:
(OMISSIS) e (OMISSIS) convennero, avanti il Tribunale di Velletri, (OMISSIS) chiedendone la condanna, ex articolo 2041 c.c., alla restituzione dell’importo di Euro 3.515,21 versata in esecuzione della sentenza resa a conclusione del primo grado di pregresso separato giudizio, sul punto riformata in appello;
il tribunale rigetto’ la domanda, avendo ritenuto che l’importo poteva (e doveva) essere richiesto a titolo di ripetizione d’indebito ex articolo 2033 c.c., e non ex articolo 2041 c.c.;
la Corte d’appello ha confermato tale decisione, condannando l’appellante alle spese;
(OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione;
l’intimato non svolge difese nella presente sede;
essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che e’ stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:
a decorrere dal 31/03/2021 ha avuto attivazione presso la Corte di cassazione, settore civile, il servizio di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte dei difensori delle parti (giusta provvedimento del Direttore Generale della D.G.S.I.A. in data 27 gennaio 2021, adottato nel contesto della legislazione emergenziale, ai sensi del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 221, comma 5, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);
cio’ significa che per i difensori che – come nella specie – si avvalgano di tale modalita’ di deposito (ancora meramente facoltativa) non e’ necessario il deposito di copia analogica del ricorso e della relata di notifica telematica, asseverata conforme all’originale informatico ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 9, commi 1 bis e 1 ter, (deposito e asseverazione richiesti, secondo il principio affermato da Cass. Sez. U. n. 22438 del 2018, proprio sul presupposto della mancata attivazione del processo telematico per il giudizio di cassazione e della conseguente necessita’ del deposito del ricorso in cancelleria esclusivamente in modalita’ analogica);
nell’attuale descritto contesto normativo tali adempimenti devono infatti considerarsi ancora necessari nel solo caso in cui il difensore non si avvalga del deposito telematico degli atti, reso ora possibile ma non ancora obbligatorio bensi’ solo facoltativo;
il ricorso in esame e’ stato notificato a mezzo p.e.c. e depositato in modalita’ telematica successivamente alla predetta data;
esso, dunque, si sottrae alla sanzione di improcedibilita’ cui, se fosse stato invece depositato in copia analogica sarebbe andato incontro, in mancanza di asseverazione di conformita’, essendo l’intimato rimasto tale (v. Cass. Sez. U. n. 22438 del 2018, cit.);
con l’unico motivo i ricorrenti denunciano l’erroneita’ in diritto della decisione impugnata, sul triplice rilievo che la riconduzione della domanda all’articolo 2041 non era sbagliata; che, comunque, non era nemmeno corretto ricondurla alla previsione dell’articolo 2033 c.c.; che il giudice avrebbe comunque potuto/dovuto accogliere la domanda sulla base di una diversa qualificazione della domanda;
la censura e’ fondata e merita accoglimento nei termini appresso esposti;
l’azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non e’ riconducibile allo schema
della ripetizione d’indebito, perche’ si collega ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell’accipiens; per ottenere la restituzione di quanto pagato e’ necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex articolo 1282 c.c., dal giorno dell’avvenuto pagamento (Cass. n. 3291 del 06/04/1999 e succ. conff.; v. anche Cass. n. 24171 del 30/10/2020, in motivazione; Cass. n. 34011 del 12/11/2021); 12387 del 2016;
tale domanda ben puo’ essere proposta in separato giudizio e l’erronea qualificazione giuridica non osta al suo accoglimento, spettando al giudice del merito il potere/dovere di autonomamente qualificare la domanda, nei limiti dei fatti dedotti in domanda, non potendosi nemmeno predicare un giudicato ostativo sulla qualificazione operata dal primo giudice ove non consti – come nella specie – che detta qualificazione abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito (v. Cass. n. 18427 dell’1/08/2013; n. 14077 del 01/06/2018);
la censura coglie, pertanto, con il secondo e il terzo dei rilievi censori sopra esposti, l’error iuris che inficia la decisione di merito, la quale va pertanto cassata con rinvio al giudice a quo il quale dovra’ riesaminare la causa alla luce dei principi sopra enunciati.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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