Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 27 giugno 2019, n. 28269.

La massima estrapolata:

La posta elettronica e più in generale i dati conservati nella memoria di un computer sono qualificabili come documenti ai sensi dell’articolo 234 del Cpp e, pertanto, possono essere acquisibili con le forme del sequestro probatorio, dovendosi escludere, invece, che tale attività acquisitiva soggiaccia alle regole stabilite per la corrispondenza ovvero, a maggior ragione, alla disciplina delle intercettazioni telefoniche.

Sentenza 27 giugno 2019, n. 28269

Data udienza 28 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRONCI Andrea – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. GIORGI Maria Silv – rel. Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Gorizia;
avverso l’ordinanza del 18/02/2019 del Tribunale di Gorizia;
nel procedimento a carico di (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orsi Luigi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi alla memoria depositata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Gorizia, con ordinanza del 10/01/2019, annullava il decreto di sequestro probatorio emesso il 10/12/2018 dalla Procura della Repubblica di Gorizia nel procedimento a carico di (OMISSIS) (indagato per i reati di cui all’articolo 353 c.p., comma 1, e L. n. 646 del 1982, articolo 21, come modif. dal Decreto Legge n. 113 del 2018), presidente del CdA della (OMISSIS) s.p.a., limitatamente alle e-mail estratte dal server della societa’, sull’assunto che la relativa apprensione, implicando la captazione di un dinamico flusso informatico di comunicazioni, poteva essere eseguita solo nelle forme dell’intercettazione.
2. Il P.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, censurandone l’erronea applicazione della legge penale, ritenendo, da un lato, che il predetto sequestro non fosse in alcun modo diretto a captare in tempo reale un flusso telematico di comunicazioni, dall’altro che fosse in ogni caso l’unico mezzo idoneo ad acquisire la copia forense dei dati conservati nel server, qualificabili comunque come documenti.
3. Il difensore dell’indagato ha depositato in data 17/05/2019 breve memoria con la quale sostiene di condividere le ragioni del provvedimento impugnato e ne chiede la conferma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. Ritiene il Collegio che i dati informatici acquisiti dal server di una societa’ (nella specie si trattava di messaggi di posta elettronica “scaricati” e/o conservati nella memoria fisica del computer) siano qualificabili quali documenti ai sensi dell’articolo 234 c.p.p..
La relativa attivita’ acquisitiva non soggiace dunque alle regole stabilite per la corrispondenza, ne’ tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche.
La questione posta dal provvedimento impugnato, ossia che la acquisizione dei dati contenuti nel server sia configurabile alla stregua di un’attivita’ di intercettazione telefonica, non e’ fondata.
L’attivita’ di intercettazione telefonica, ammissibile in relazione a conversazioni o comunicazioni telefoniche o altre forme di telecomunicazione ex articolo 266 c.p.p., postula infatti, per sua natura, la captazione di un flusso di comunicazioni nel momento stesso in cui si realizzano, cosicche’ il provvedimento di autorizzazione del giudice risulta necessario in quanto finalizzato, in via preventiva ed in relazione al quadro accusatorio, alla verifica dell’esistenza di gravi indizi di reato, in una prospettiva di indispensabilita’ per la prosecuzione delle indagini preliminari.
Nel caso di specie, invece, il provvedimento di sequestro probatorio interviene per acquisire ex post i dati risultanti da precedenti e gia’ avvenute comunicazioni telefoniche, cosi’ come conservati nella memoria fisica del computer e come tali cristallizzati e documentati da quei flussi (conf. Sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, Parodi, Rv. 272319, con riguardo a sms, messaggi WhatsApp e di posta elettronica conservati nella memoria di un apparecchio cellulare; Sez. 3, n. 928 del 25/11/2015, Giorgi, Rv. 265991, in tema di messaggi WhatsApp e SMS rinvenuti in un telefono cellulare sottoposto a sequestro).
L’apprensione ha pertanto riguardo al risultato, definito e non piu’ modificabile, delle precedenti comunicazioni informatiche, come tali documentate e fisicamente acquisite, in ragione della finalita’ probatoria che le stesse conservano rispetto ad attivita’ gia’ completamente esaurite nel momento della apprensione mediante sequestro.
3. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Gorizia per nuovo esame, alla stregua del principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Gorizia per nuovo esame.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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