Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 26 ottobre 2018, n. 27213

La massima estrapolata:

Il divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti “endoaziendali”, caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore/datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.
L’assoggettamento dei dipendenti al potere direttivo e di controllo del committente, quale l’effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative, costituisce uno degli indici principali dell’interposizione e, quindi, della non genuinità dell’appalto.

Sentenza 26 ottobre 2018, n. 27213

Data udienza 14 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente

Dott. LEONE Margherita – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 5023-2013 proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente-
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in atti;
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Societa’ di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I.) S.p.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta mandato in atti;
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta procura in atti;
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta mandato in atti;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) S.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1425/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 27/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2018 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per la cessazione della materia del contendere nei confronti dei lavoratori ed il rigetto del ricorso nei confronti dell’INPS;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di l’Aquila, con sentenza n. 1425 pubblicata il 27.12.2012, in riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimento delle impugnazioni proposte dall’Inps e dai lavoratori, ha respinto l’opposizione della (OMISSIS) (da ora, per brevita’, Federazione) alla cartella di pagamento relativa ai contributi pretesi dall’Inps sul presupposto che l’appalto concluso tra la Federazione e la (OMISSIS) s.r.l. (da ora, per brevita’, (OMISSIS)) avesse ad oggetto mere prestazioni di manodopera e che i lavoratori assunti dalla (OMISSIS) dovessero considerarsi dipendenti della Federazione che ne aveva utilizzato le prestazioni; ha poi ritenuto costituiti tra la Federazione medesima e i lavoratori appellanti rapporti di lavoro subordinato, con tutte le conseguenze di legge.
2. Occorre precisare che in primo grado erano stati riuniti: il procedimento di opposizione a cartella di pagamento emessa nei confronti della Federazione; il procedimento promosso autonomamente da quest’ultima per l’accertamento della natura del rapporto intrattenuto con i dipendenti della (OMISSIS) s.r.l., procedimento nell’ambito del quale i lavoratori convenuti avevano richiesto, in via riconvenzionale, l’accertamento della subordinazione; il procedimento instaurato dalla sig.ra (OMISSIS) nei confronti della Federazione per l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro.
3. Il tribunale di Teramo aveva accolto l’opposizione alla cartella di pagamento ritenendo insussistente un appalto di mere prestazioni di lavoro e respinto le domande proposte dai lavoratori, in via riconvenzionale o autonoma, per rivendicare la qualificazione del rapporto ai sensi dell’articolo 2094 c.c..
4. La Corte territoriale ha premesso come alla fattispecie in esame fosse applicabile la L. n. 1369 del 1960 per essere i contratti stipulati da (OMISSIS) s.r.l. con i dipendenti, poi impiegati presso la Federazione, tutti di epoca anteriore al 24.10.2003, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 276 del 2003.
5. Ha ritenuto dimostrate, in base alle prove raccolte, testimoniali e documentali, le seguenti circostanze: la Federazione ha tenuto corsi della durata di tre/quattro settimane per i dipendenti (OMISSIS) sulle modalita’ operative di svolgimento dell’attivita’; i dipendenti (OMISSIS) avevano accesso ai sistemi informatici delle banche consorziate; il legale rappresentante della (OMISSIS) non organizzava il lavoro dei dipendenti presso la Federazione ove si recava inizialmente ogni venti/trenta giorni e poi solo in caso di problemi; l’attivita’ svolta dai dipendenti (OMISSIS) era fungibile con quella dei dipendenti della Federazione ed era piu’ ampia rispetto all’oggetto del contratto di appalto; la prestazione dei dipendenti (OMISSIS) per la Federazione e’ durata piu’ di cinque anni, senza soluzione di continuita’.
6. Per la cassazione della sentenza la Federazione ha proposto ricorso, affidato a sei motivi, cui hanno resistito con distinti controricorsi l’Inps e i lavoratori.
7. La Federazione ha depositato memoria, ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., a cui ha allegato quietanza di versamento in favore dell’Inps della somma di Euro 46.337,00 e verbali delle conciliazioni giudiziali concluse con ciascuno dei lavoratori contro ricorrenti; sulla base di tali produzioni, ha chiesto che fosse dichiarato estinto il debito contributivo nei confronti dell’Inps e dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti dei lavoratori contro ricorrenti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso la Federazione ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, articoli 1, 3 e 5, del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, dell’articolo 2094 c.c. e dell’articolo 5 del CCNL per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali e Artigiane del 27.9.2005, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
2. Ha puntualizzato come l’appalto in oggetto fosse stato regolato inizialmente con un contratto disciplinare sottoscritto dalla Federazione e da (OMISSIS) il 17.9.2002, quindi sotto il vigore della L. n. 1369 del 1960, e si fosse poi svolto sotto il vigore del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, essendo stato anche rinnovato con modifiche in data 2.1.2006. La sentenza impugnata sarebbe affetta da violazione di legge per aver ritenuto applicabile unicamente la L. n. 1369 del 1960.
3. Ha rilevato come il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 derivasse dall’avere la sentenza ritenuto illecito l’appalto sulla base di criteri non pertinenti e inidonei a dimostrare l’esercizio da parte della Federazione dei poteri di direzione, controllo e disciplinari sul personale dipendente dall’appaltatore.
4. Ha argomentato (cfr. ricorso pag. 56 – 61) sul carattere inconferente di ciascuna delle circostanze valutate nella sentenza d’appello come determinanti ai fini della illiceita’ dell’appalto e sulla erronea ricostruzione di alcune di esse.
5. In particolare, ha sostenuto come la formazione impartita dai dipendenti della Federazione, di natura tecnica e pratica, non implicasse esercizio del potere direttivo e di conformazione; che l’accesso dei dipendenti (OMISSIS) alla piattaforma informatica della Federazione e ai sistemi delle banche associate fosse connaturato al tipo di appalto, endoaziendale e labour intensive, avente ad oggetto il trattamento e l’inserimento della documentazione bancaria gestita dalla Federazione nella piattaforma informatica per conto delle banche associate; che l’allontanamento dell’amministratore delegato di (OMISSIS) dal luogo di esecuzione dell’appalto, in quanto avvenuto dopo la fase di addestramento dei dipendenti e previa nomina di specifici referenti, nulla consentisse di inferire quanto alla riconducibilita’ in capo alla Federazione del potere direttivo, di controllo e disciplinare, specie in ragione dell’elementare contenuto professionale dell’attivita’ appaltata; che le mansioni svolte dai dipendenti (OMISSIS) su conti correnti rientrassero nell’oggetto dell’appalto, non limitato ad attivita’ di data entry, e non fossero riservate, in base al CCNL, ai dipendenti bancari; ha sottolineato come la liceita’ dell’appalto non fosse condizionata al fatto che l’oggetto dello stesso costituisse un quid autonomo e distinto rispetto all’attivita’ tipica del committente e come non esistesse alcuna norma atta a imporre un limite alla durata dell’appalto sicche’ nulla poteva desumersi dall’essersi quest’ultimo protratto dal 2002 al 2010.
6. Con il secondo motivo di ricorso la Federazione ha dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo modificato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012.
7. La Corte d’appello avrebbe, secondo la parte ricorrente, omesso di accertare la circostanza decisiva su chi esercitasse i poteri datoriali di direzione, controllo e disciplinare nei confronti dei dipendenti (OMISSIS) impiegati nell’appalto; tale circostanza era stata oggetto di discussione tra le parti come si evince dal fatto che la sentenza di primo grado aveva motivato la legittimita’ dell’appalto proprio in ragione della riferibilita’ a (OMISSIS) del concreto esercizio dei poteri datoriali e come si ricava dal contenuto della memoria di costituzione della Federazione in appello, alle pagine 19, 21-22.
8. Con il terzo motivo di ricorso la Federazione ha denunciato la nullita’ della sentenza o del procedimento per illogicita’ della motivazione e violazione dell’articolo 132 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
9. Ha ribadito come la sentenza impugnata, dopo aver correttamente riconosciuto la necessita’ di accertare la effettiva titolarita’ dei poteri datoriali nei confronti dei dipendenti impiegati nell’appalto, avrebbe poi utilizzato elementi del tutto inconferenti rispetto allo scopo, senza prendere in esame le deposizioni testimoniali, come quella del sig. (OMISSIS), rese su circostanze decisive.
10. Col quarto motivo di ricorso la Federazione ha censurato la sentenza impugnata per violazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’articolo 2697 c.c., degli articoli 24 e 111 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
11. La Corte d’appello avrebbe fatto malgoverno delle risultanze istruttorie (deposizioni dei testi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), integralmente trascritte alle pagine 94 e ss. del presente ricorso) atte a dimostrare l’esercizio, unicamente da parte di (OMISSIS), dei poteri di direzione e controllo delle prestazioni rese in esecuzione dell’appalto e la circostanza che (OMISSIS) fosse dotata di una propria ed effettiva organizzazione imprenditoriale nonche’ di beni materiali, quali due stabilimenti in provincia di Teramo, con uffici, impianti, personale, e di caveau per la conservazione dei documenti.
12. Col quinto motivo di ricorso la Federazione ha dedotto, in via subordinata, violazione e falsa applicazione degli articoli 1180, 2026 e 2041 c.c. nonche’ della L. n. 1369 del 1960 e del Decreto Legislativo n. 276 del 2003.
13. La Federazione ha riproposto l’eccezione, tempestivamente sollevata nel ricorso introduttivo di primo grado (trascritta nel ricorso in esame, pag. 88) e reiterata in appello (come riportato a pag. 88 del presente ricorso), volta ad ottenere il calcolo dei contributi dovuti previo scomputo, ai sensi dell’articolo 1180 c.c., e degli articoli 2036 e 2041 c.c., dei versamenti eseguiti da (OMISSIS) a titolo di contribuzione previdenziale per i dipendenti impiegati nell’appalto.
14. Col sesto motivo di ricorso la Federazione ha proposto la medesima censura di cui al quinto motivo, sempre in via subordinata, ma come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
15. Ha sottolineato come la sentenza non avesse esaminato l’eccezione sollevata sia nel ricorso di primo grado che in quello di appello, quindi oggetto di discussione, e supportata dalla produzione (doc. 25 del fascicolo di parte della Federazione) del Durc – documento unico di regolarita’ contributiva rilasciato alla (OMISSIS) da Inps ed Inail ed attestante il regolare versamento dei contributi da parte della stessa fino al 24.1.2007, (documento trascritto a pag. 92 del presente ricorso e depositato come doc. 8).
16. Deve anzitutto respingersi l’eccezione, sollevata dall’Inps, di inammissibilita’ del ricorso per contrasto con l’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Il ricorso della Federazione non include l’allegazione integrale del ricorso di primo grado ne’ di tutti gli atti successivi ma contiene una sintesi dei precedenti gradi di giudizio, con stralci delle sentenze pronunciate. Alcuni documenti sono inseriti integralmente nel corpo del ricorso, tra questi il disciplinare per l’appalto, ma senza che cio’ incida negativamente sull’esposizione sommaria dei fatti di causa.
17. Col primo motivo di ricorso la Federazione ha censurato l’individuazione ad opera della Corte d’appello della L. n. 1369 del 1960 come la sola applicabile all’intero rapporto dei dipendenti (OMISSIS) con la committente, sorto nel 2002 e protrattosi, a seguito di rinnovo del contratto di appalto nel 2006, ben oltre il 24.10.2003.
18. La L. n. 1369 del 1960 e’ stata espressamente abrogata dal Decreto Legislativo n. 296 del 2003, articolo 85, comma 1, lettera c), entrato in vigore in data 24.10.2003.
19. In base al principio generale tempus regit actum, la L. n. 1369 del 1960 continua ad applicarsi alle fattispecie relative ai fatti dedotti in giudizio ricadenti temporalmente nel periodo antecedente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, (Cass. n. 21818 del 2006).
20. Il Decreto Legislativo n. 276 del 2003, tuttavia, nel disciplinare diversamente la materia, non ha legittimato qualsiasi forma di interposizione nelle prestazioni di lavoro, con la conseguenza che ove questa si realizzi in violazione dei limiti e delle condizioni poste dagli articoli 20 e 21 dello stesso decreto, si riespande il divieto, immanente all’ordinamento, di dissociazione tra l’imputazione formale del rapporto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione lavorativa, con diritto dei lavoratori di rivendicare direttamente nei confronti dell’utilizzatore la costituzione di un rapporto di natura subordinata, come riconosciuto dall’articolo 27 del Decreto Legislativo citato.
21. Nel caso di specie la Federazione, dopo aver censurato l’applicazione della L. n. 1369 del 1960 all’intero rapporto di lavoro dei dipendenti (OMISSIS) impiegati nell’appalto, nulla ha dedotto quanto alle diverse conseguenze che, applicando il Decreto Legislativo n. 276 del 2003, la Corte d’appello avrebbe dovuto trarre dalla condotta illecita accertata. Pertanto la censura mossa risulta del tutto priva del requisito di decisivita’.
22. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 13184 del 2007; Cass. n. 886 del 2004), il vizio di violazione di legge deve, per regola generale, essere decisivo, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente. E’ pertanto necessario che il motivo di ricorso indichi non solo la regola che non va applicata al caso concreto, ma anche quella in concreto applicabile e l’idoneita’ di quest’ultima a determinare una decisione differente, favorevole all’impugnante; in difetto di tali requisiti, non e’ possibile apprezzare la decisivita’ della censura e, dunque, l’interesse a proporla.
23. Sotto altro profilo, col primo motivo di ricorso si e’ dedotta come violazione di legge l’utilizzazione ad opera della Corte territoriale di indici non idonei a dimostrare l’esercizio da parte committente dei poteri di direzione, controllo e disciplinari sul personale dipendente dall’appaltatore.
24. Occorre al riguardo ribadire i confini del sindacato di legittimita’ sulla qualificazione del rapporto di lavoro operata dai giudici di merito, come tracciati da una consolidata giurisprudenza. E’ costante l’affermazione secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, e’ censurabile in sede di legittimita’ soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, cioe’ l’individuazione del parametro normativo, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali al fine della verifica di integrazione del parametro normativo, (cfr. Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass. n. 23455 del 2009; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999). Tale principio puo’ trovare applicazione anche in relazione alla fattispecie in esame.
25. Ancora, e’ utile richiamare la giurisprudenza formatasi in merito alla L. n. 1369 del 1960, vigente in relazione alla prima fase di esecuzione dei rapporti di lavoro. Questa Corte ha piu’ volte affermato come il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti “endoaziendali”, caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di attivita’ strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, operi tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore – datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuita’ della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. n. 5648 del 2009; Cass. n. 18281 del 2007; Cass. n. 14302 del 2002).
26. Si e’ precisato che “in tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro occorre di volta in volta – al di la’ dell’ipotesi di presunzione di interposizione fittizia prevista dall’articolo 1 cit., comma 3 (per il caso di fornitura all’appaltatore da parte del committente di capitale, macchine ed attrezzature) – procedere ad una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti allo scopo di accertare se l’impresa appaltatrice, assumendo su di se’ il rischio economico dell’impresa, operi concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all’impresa committente; se sia provvista di una propria organizzazione d’impresa; se in concreto assuma su di se’ l’alea economica insita nell’attivita’ produttiva oggetto dell’appalto; infine se i lavoratori impiegati per il raggiungimento di tali risultati siano effettivamente diretti dall’appaltatore ed agiscano alle sue dipendenze”, (Cass., 18281 del 2007; Cass. n. 11957 del 2000).
27. L’assenza di quest’ultimo elemento, quindi l’assoggettamento dei dipendenti dello pseudo appaltatore al potere direttivo e di controllo dell’effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative costituisce, secondo quanto evidenziato in giurisprudenza, (Cass. n. 86431 del 2001, Cass. n. 3196 del 2000, Cass. n. 5087 del 99), uno degli indici principali dell’interposizione e, quindi della non genuinita’ dell’appalto.
28. Tanto premesso, ritiene la Corte che ferma la ratio legis che sottende la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 276 del 2003 e l’autonomia e specificita’ degli istituti ivi previsti rispetto alle disposizioni previgenti abrogate, l’interprete puo’ tutt’ora rinvenire nei principi sopra richiamati parametri significativi al fine della verifica della ricorrenza o meno di un contratto di appalto attraverso cui si intenda eludere le disposizioni che disciplinano il mercato del lavoro e, quindi, di una somministrazione irregolare di manodopera. Cio’, in particolare, tenendo conto che il Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29 nell’indicare le peculiarita’ del contratto di appalto fa riferimento alla “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che puo’ anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonche’ per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”, e, dunque, naturalmente, nei limiti della persistenza, nelle disposizioni vigenti, di analoghi indici rivelatori della insussistenza di un contratto di appalto di opere e di servizi (Cass. n. 16515 del 2011).
29. Cio’ comporta che l’analisi della fattispecie concreta in base ai parametri appena enunciati potra’ ritenersi riferita ad entrambi i testi normativi che si sono succeduti prima e dopo il 24.10.2003, come peraltro e’ nell’impostazione del ricorso proposto dalla Federazione, le cui censure non sono differenziate in base alla diversa legge applicabile ratione temporis.
30. In relazione al caso di specie, ritiene questa Corte che il giudice d’appello abbia correttamente individuato ed applicato i criteri generali e astratti ai fini dell’imputazione soggettiva del rapporto di lavoro del personale formalmente assunto da (OMISSIS) e impiegato nell’esecuzione dell’appalto presso la Federazione.
31. La Corte territoriale, sulla base di una attenta disamina delle prove testimoniali e documentali, ha ritenuto: che l’attivita’ svolta presso la Federazione dai dipendenti (OMISSIS) non si esaurisse nella operazione meccanica di inserimento dati e fosse pertanto diversa e piu’ ampia rispetto a quella indicata nel contratto di appalto; che all’organizzazione di tale attivita’, anche quanto alle concrete modalita’ di svolgimento, fosse del tutto estranea (OMISSIS); che il legale rappresentante di questa si recasse nel luogo di lavoro inizialmente ogni 20/30 giorni e poi solo in caso di problemi; che l’organizzazione del lavoro dei dipendenti (OMISSIS) non potesse dirsi delegata ai referenti nominati dal legale rappresentante, non risultando in capo ai predetti alcun potere di organizzazione e gestione; che vi fosse fungibilita’ tra le operazioni attribuite ai dipendenti della Federazione e quelle svolte dai dipendenti (OMISSIS), i quali avevano pari accesso ai sistemi informatici delle banche consorziate; che la prestazione dei dipendenti (OMISSIS) avesse avuto una durata superiore ai cinque anni.
32. Da una valutazione complessiva di tali elementi, la sentenza d’appello ha tratto la convinzione che (OMISSIS) si fosse limitata a fornire manodopera e che questa fosse stata in tutto gestita dalla Federazione, eccetto che per gli aspetti pretta mente amministrativi.
33. La Federazione appellante ha preso in esame gli elementi indiziari posti a base della decisione impugnata e, analizzandoli singolarmente, ha sostenuto come ciascuno di essi fosse di per se’ inidoneo a rivelare la riconducibilita’ in capo alla Federazione del potere direttivo, di controllo e disciplinare sui dipendenti (OMISSIS) occupati nell’appalto.
34. In particolare, il ricorso in esame ha reputato inconferenti, al fine suddetto, l’esecuzione dell’addestramento dei dipendenti (OMISSIS) ad opera del personale della Federazione, la proprieta’ in capo a questa della piattaforma informatica, l’assenza del legale rappresentante (OMISSIS) nel luogo di esecuzione dell’appalto, lo svolgimento anche di attivita’ bancaria da parte del personale (OMISSIS), la durata dell’appalto dal 2002 al 2010.
35. In realta’, gli elementi appena richiamati attengono ad aspetti specificamente rilevanti ai fini della qualificazione di un appalto genuino oppure di una interposizione fittizia, o somministrazione irregolare, di manodopera.
36. Criteri generali e astratti, a tal fine, sono certamente l’esercizio della facolta’ di istruire il personale sulle concrete modalita’ di esecuzione della prestazione, la proprieta’ degli strumenti e delle attrezzature di lavoro, l’organizzazione in concreto della manodopera attraverso anche la presenza in loco con poteri di gestione e soluzione dei problemi, il contenuto della prestazione svolta in relazione all’oggetto dell’attivita’ appaltata e l’eventuale sovrapponibilita’ o interscambiabilita’ tra mansioni dei dipendenti dell’appaltatore e dell’appaltante.
37. Deve quindi escludersi che nell’utilizzare i criteri anzidetti la Corte territoriale abbia violato le disposizioni di legge elencate nel primo motivo di ricorso.
38. Non solo, la sentenza impugnata ha correttamente sottoposto gli elementi indiziari ad una valutazione complessiva, cogliendo solo dal significato unitario e convergente degli stessi la convinzione della illecita interposizione di manodopera realizzata.
39. Cio’ in conformita’ alla giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto non plausibile, in relazione a fattispecie che presentino ambiguita’, che la riconduzione del rapporto di lavoro all’uno o all’altro tipo contrattuale o, deve aggiungersi, al datore di lavoro formale o di fatto, possa essere fondata su elementi indiziari valutati singolarmente, essendo ciascuno di essi, di per se’ considerato, inidoneo a costituire il criterio generale e astratto preordinato al suddetto risultato, (Cass., n. 9108 del 2012; Cass. S.U., n. 584 del 2008; Cass. n. 722 del 2007; Cass., n. 19894 del 2005; Cass., n. 13819 del 2003; Cass., S.U., n. 379 del 1999).
40. Al contrario, la Federazione ha fondato le proprie argomentazioni su una lettura non globale bensi’ atomistica degli indici sintomatici che sono, infatti, esaminati singolarmente e in tal modo privati della loro complessiva significativita’, in contrasto con l’indirizzo consolidato di questa Corte in tema di prova per presunzioni.
41. Per le ragioni finora esposte, il primo motivo di ricorso deve giudicarsi infondato.
42. Col secondo motivo di ricorso la Federazione pretende di censurare ai sensi del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame della circostanza decisiva su chi esercitasse, nei confronti dei dipendenti (OMISSIS) impiegati nell’appalto, i poteri datoriali di direzione, controllo e disciplinare.
43. Il motivo e’, anzitutto, inammissibile perche’ privo di tutti i requisiti che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014), devono ricorrere in relazione al vizio di cui all’articolo 360, comma 1, n. 5 nella nuova formulazione.
44. Basti considerare che nel ricorso in esame (pag. 71) si addebita alla Corte territoriale di non aver individuato un solo episodio da cui risultasse l’esercizio dei poteri direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Federazione e non dalla (OMISSIS) ma non si indica alcun fatto storico specifico, avente carattere decisivo, cioe’ capace di invertire da solo l’esito del processo, il cui esame sia stato omesso. Da questo punto di vista, nessun utile rilievo puo’ attribuirsi alla mancanza di riferimenti, nella motivazione della sentenza, al controllo sull’orario di lavoro o all’esercizio del potere disciplinare trattandosi di circostanze di per se’ non decisive, in quanto meri elementi presuntivi, come invece necessario ai fini dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
45. Il motivo e’, comunque, infondato atteso la Corte territoriale ha individuato ed analizzato plurimi elementi indiziari che ha valutato come globalmente significativi dell’essere la direzione ed organizzazione del lavoro dei dipendenti (OMISSIS) nel potere esclusivo della Federazione, con completa estraneita’ del datore di lavoro formale ed assenza di qualsiasi rischio in capo ad esso.
46. Nemmeno puo’ trovare accoglimento il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia la nullita’ della sentenza o del procedimento per illogicita’ della motivazione e violazione dell’articolo 132 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
47. Come precisato dalla S.U. nella sentenza n. 8053 del 2014, a seguito delle modifiche apportate al testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimita’ sulla motivazione deve considerarsi ridotto al minimo costituzionale. Con la conseguenza che e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, tanto da configurare un vizio cosi’ radicale da comportare la nullita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, per mancanza di motivazione.
48. Come di recente ribadito dalle Sezioni Unite, (sentenza n. 22232 del 2016), “la motivazione e’ solo apparente, e la sentenza e’ nulla perche’ affetta da error in procedendo, quando, benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le piu’ varie, ipotetiche congetture”.
49. Tale vizio non e’ riscontrabile nella sentenza in esame che ha specificamente analizzato il materiale probatorio, testimoniale e documentale, ed ha tratto dallo stesso una serie di indici sintomatici che, con un percorso logico rigoroso, ha valutato globalmente come gravi, precisi e concordanti nel senso della riconducibilita’ alla Federazione dell’organizzazione e direzione del lavoro dei dipendenti (OMISSIS).
50. Il quarto motivo di ricorso, se pure prospettato come violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, mira in realta’ a provocare una rivisitazione dell’intero materiale probatorio, non possibile in questa sede in base alla previsione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo applicabile ratione temporis.
51. Come piu’ volte precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e articolo 2697 c.c. puo’ porsi, rispettivamente, ove il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti in cui cio’ sia consentito dalla legge; abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi probatori soggetti invece a valutazione; abbia invertito gli oneri probatori. Nessuna di queste situazioni e’ rappresentata nel motivo di ricorso in esame ove e’ unicamente dedotto che il giudice ha fatto mal governo delle risultanze istruttorie. Ne’ appare dirimente il dato secondo cui (OMISSIS) sarebbe dotata di una propria ed effettiva organizzazione imprenditoriale nonche’ di beni materiali, quali due stabilimenti in provincia di Teramo, con uffici, impianti, personale, e di caveau per la conservazione dei documenti, in quanto elementi di contorno rispetto al tema centrale della fattispecie che investe le modalita’ concrete di esercizio della prestazione da parte dei dipendenti (OMISSIS) impiegati nell’appalto e l’individuazione del soggetto che ha esercitato i poteri di organizzazione e direzione degli stessi.
52. Col quinto e col sesto motivo di ricorso e’ denunciato, rispettivamente ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 e del n. 5, il mancato accoglimento dell’eccezione sollevata nei precedenti gradi di giudizio ai sensi degli articoli 1180, 2026 e 2041 c.c., al fine dello scomputo dal debito contributivo dei versamenti eseguiti da (OMISSIS) per i dipendenti impiegati nell’appalto.
53. Le censure non possono trovare accoglimento per la semplice ragione che difetta del tutto la prova del versamento dei contributi da parte di (OMISSIS). Questa prova e’ affidata unicamente al Durc prodotto, tuttavia, dalla Federazione solo col presente ricorso (pag. 93) e quindi in maniera assolutamente tardiva. La Federazione non ha in alcun modo indicato in quale precedente grado di giudizio il documento fosse stato prodotto.
54. Le considerazioni finora svolte conducono al rigetto del ricorso nei confronti dell’Inps. La quietanza prodotta in allegato alla memoria di cui all’articolo 378 c.p.c., di importo pari ad Euro 46.337,00, e l’assenza di qualsiasi specifico riferimento in essa alla cartella opposta, non consente di ritenere estinto il debito contributivo di complessivi Euro 578.853,18, come riportato a pag. 41 del ricorso in esame.
55. La regolazione delle spese di lite tra la Federazione e l’Inps segue il criterio di soccombenza, con liquidazione delle stesse come in dispositivo.
56. Le conciliazioni giudiziali intervenute tra la Federazione ed i singoli lavoratori contro ricorrenti, aventi ad oggetto anche i diritti vantati nel presente procedimento, conducono alla declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le suddette parti, con compensazione tra le stesse delle spese del presente giudizio di legittimita’.
57. Tali accordi conciliazioni non possono avere alcun effetto sull’obbligazione contributiva della Federazione nei confronti dell’Inps. Deve qui ribadirsi la totale estraneita’ ed inefficacia della transazione eventualmente intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo che discende dal principio secondo cui, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto l’espressione usata dalla L. n. 153 del 1969, articolo 12, per indicare la retribuzione imponibile (“tutto cio’ che il lavoratore riceve dal datore di lavoro…”) va intesa nel senso di “tutto cio’ che ha diritto di ricevere”, ove si consideri che il rapporto assicurativo e l’obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l’instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, (Cass. n. 17670 del 2007; Cass. n. 6607 del 2004; Cass. n. 5534 del 2003; Cass. n. 3122 del 2003;).
58. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra la Federazione ricorrente e i signori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).
Dichiara compensate tra le suddette parti processuali le spese del presente giudizio di legittimita’.
Rigetta il ricorso nei confronti dell’Inps.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Inps, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 9.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo articolo 13.

Avv. Renato D’Isa

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