Diverso limite di velocità ed obbligatorietà da sola segnaletica stradale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 novembre 2021| n. 36412.

Diverso limite di velocità ed obbligatorietà da sola segnaletica stradale.

Perde efficacia fidefacente il verbale di contestazione in cui venga sanzionata la violazione di un diverso dovere o obbligo derogatorio della norma ordinaria (nella specie un limite di velocità ordinariamente di 90 km orari ridotto a 60 km) asseverato unicamente dalla presenza di segnaletica stradale. La sussistenza in capo agli automobilisti di un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in materia di circolazione stradale presuppone infatti il perfezionamento di una fattispecie complessa, rappresentata dal provvedimento della competente autorità impositivo dell’obbligo (oppure del divieto) e dalla pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che il provvedimento non può ritenersi implicito nell’installazione del segnale nel luogo della contravvenzione, atteso che l’obbligatorietà della prescrizione contenuta nel segnale rimane condizionata dal riscontro della sussistenza del provvedimento in esecuzione del quale esso è stato apposto.

Ordinanza|24 novembre 2021| n. 36412. Diverso limite di velocità ed obbligatorietà da sola segnaletica stradale

Data udienza 24 giugno 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Comportamento alla guida – Violazione art. 142, co. 8, Cds – Sanzioni amministrative – Diverso limite di velocità – Obbligatorietà da sola segnaletica stradale – Insufficienza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17971-2020 proposto da:
COMUNE di PUGLIANELLO, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1849/2019 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 28/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.

RILEVATO

che:
il Comune di Puglianello ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, che aveva annullato il verbale di contestazione elevato dal Comando della Polizia municipale di detto comune a (OMISSIS) per la violazione dell’articolo 142 C.d.S., comma 8, per avere superato il limite di velocita’ di 60/km orari, sulla base della considerazione che, essendo tale limite di velocita’ derogatorio del limite di 90/km h. vigente per le strade extraurbane secondarie, l’Amministrazione non aveva fornito la prova, attraverso la sua produzione in giudizio, del provvedimento che aveva introdotto il diverso limite di velocita’;
(OMISSIS) ha depositato controricorso.
CONSIDERATO
che:
il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2700 c.c., assume l’erroneita’ della sentenza impugnata per non avere riconosciuto efficacia fidefacente al verbale di contestazione in cui si dava atto nel tratto di strada percorso dall’opponente sussisteva il limite di velocita’ di km/h 60 e per non avere considerato che tale limite era asseverato dalla segnaletica stradale presente in loco;
il motivo e’ manifestamente infondato, in quanto, con riferimento alla prima censura, l’indicazione contenuta nel verbale circa l’esistenza del limite di velocita’ non vale a superare il rilievo del giudice a quo che ha ritenuto l’opposizione fondata per non avere il comune provato l’esistenza di un provvedimento derogatorio al limite di velocita’ imposto dalle norme ordinarie, non potendo la sussistenza di tale atto reputarsi implicita e presupposta nella predetta indicazione del verbale, che appare del tutto generica e riferibile anche alla sola esistenza della segnaletica stradale;
con riferimento anche alla seconda censura, l’affermazione del Tribunale in ordine alla insufficienza a tal fine della sola segnaletica stradale appare conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui la sussistenza in capo agli automobilisti di un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in materia di circolazione stradale presuppone il perfezionamento di una fattispecie complessa, rappresentata dal provvedimento della competente autorita’ impositivo dell’obbligo (o del divieto) e dalla pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che il provvedimento in questione non puo’ ritenersi implicito nell’installazione del segnale nel luogo della contravvenzione, atteso che l’obbligatorieta’ della prescrizione contenuta nel segnale rimane condizionata dal riscontro della sussistenza del provvedimento in esecuzione del quale esso e’ stato apposto (Cass. 3939 del 2016; Cass. n. 3660 del 2009);
il secondo motivo denunzia contraddittorieta’ e illogicita’ della motivazione, per avere il giudice attribuito efficacia fidefacente al verbale di contestazione nella parte in cui esso dava atto della presenza di cartelli di preavviso del dispositivo elettronico di rilevazione della velocita’ negandola invece in ordine alla sussistenza del limite di velocita’;
anche questo motivo e’ infondato per le ragioni sopra dette, tenuto conto che il Tribunale non ha affatto negato la presenza di segnaletica comportante il limite di velocita’ il cui superamento e’ stato contestato, ma ha ritenuto non provata da parte dell’amministrazione la legittimita’ di tale limite in assenza di provvedimento derogatorio;
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c.;
le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, dell’articolo 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Si da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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