Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 18 aprile 2019, n. 10847.
La massima estrapolata:
La distruzione del testamento olografo costituisce, ai sensi dell’art. 684 c.c., un comportamento concludente avente valore legale in ordine sia alla riconducibilità della distruzione al testatore sia all’intenzione di quest’ultimo di revocare il testamento medesimo, salva la prova contraria dell’assenza di un’effettiva volontà di revoca.
Ordinanza 18 aprile 2019, n. 10847
Data udienza 6 febbraio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21990/2015 R.G. proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2472/2014, depositata in data 27.6.2014;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.2.2019 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pepe Alessandro, che ha concluso, chiedendo l’accoglimento del terzo e del quinto motivo di ricorso.
Udito l’avv. (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ha adito il tribunale di Milano, esponendo di essere stata nominata erede universale di (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS), con testamento del 28 giugno 2007; che il nipote del testatore – (OMISSIS) – aveva rivendicato la proprieta’ degli immobili siti in Lesa, in catasto al fl. (OMISSIS), facenti parte dell’asse ereditario, invocando le disposizioni contenute in un precedente testamento redatto in data 4.4.2002; che tale testamento era stato revocato e distrutto dal testatore il 28 giugno 2007, il quale aveva – inoltre – rilasciato alla (OMISSIS) una procura ad alienare i beni ereditari.
Ha proposto domanda di accertamento dell’intervenuta revoca dell’olografo redatto in data 4.4.2002 per distruzione o per effetto della successiva alienazione dei beni ereditari o di dichiararne comunque l’incompatibilita’ con il testamento del 28.6.2007; in subordine, ha chiesto la reintegra della quota di legittima nell’ipotesi che fosse stato ritenuto valido il primo testamento.
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno contestato l’autenticita’ del testamento del 28.6.2007, chiedendone l’annullamento per incapacita’ assoluta del testatore o per violenza.
Hanno inoltre chiesto di accertare la piena validita’ di testamento del 2002, o, in caso di nullita’ di entrambi i testamenti, di aprire la successione legittima; in subordine, di dichiarare la compatibilita’ dei due testamenti e di regolare la successione, attribuendo a (OMISSIS) il legato di un orologio da polso Rolex contemplato nell’olografo del 4.4.2002.
Il Tribunale ha dichiarato la revoca per distruzione del testamento del 2002, ordinando la cancellazione della trascrizione e regolando le spese, con pronuncia confermata in appello.
La Corte distrettuale di Milano ha respinto la domanda di annullamento del testamento del 28.6.2007, dichiarandone l’autenticita’ e negando che vi fosse prova dello stato di incapacita’ assoluta del testatore al momento della redazione dell’olografo. Ha respinto la domanda di attribuzione del legato ed ha escluso che (OMISSIS) fosse erede legittimo o legittimario di (OMISSIS). Per la cassazione di questa sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso in cinque motivi, illustrati con memoria.
(OMISSIS) ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo censura la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 11 Cost., comma 6, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che la Corte di merito abbia omesso di pronunciare e di motivare sulla autenticita’ del testamento del 288.6.2007, benche’ la perizia grafologica redatta dal tecnico di parte (OMISSIS) avesse evidenziato molteplici elementi di sospetto sia in merito all’autenticita’ della sottoscrizione che alle condizioni di capacita’ del de cuius.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 591 c.c. e articolo 111 Cost., comma 6, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la sentenza di appello abbia erroneamente ritenuto che (OMISSIS) fosse pienamente capace al momento della redazione del testamento del 28.6.2007 ed avesse inteso revocare tacitamente le disposizioni di ultima volonta’ del 4.4.2002, trascurando le molteplici circostanze (diverso stile redazionale dei due atti, le diverse espressioni utilizzate dal testatore, l’intervento del notaio solo in occasione del secondo testamento) idonee a far dubitare delle condizioni di capacita’ del de cuius al momento della redazione del testamento successivo.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Non sussiste – anzitutto – la denunciata omissione di pronuncia poiche’ la sentenza impugnata ha espressamente stabilito che il testamento del 28.6.2007 era stato redatto di persona dal testatore alla presenza del notaio ed ha – inoltre – escluso, con accertamento in fatto, che sussistessero elementi sufficienti per comprovare l’incapacita’ del de cuius, indicando i motivi e le fonti del proprio convincimento con argomentazioni che non incorrono nel denunciato difetto di motivazione.
La sentenza e’ stata depositata in data 27.6.2014 e pertanto ricade nella formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con L. n. 134 del 2012.
Di conseguenza, il controllo sulla motivazione, ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, risulta circoscritto nei limiti di garanzia del minimo costituzionale ai sensi dell’articolo 111 Cost.e puo’ aver luogo nelle sole ipotesi di mancanza dei motivi dal punto di vista grafico, di motivazione meramente apparente, in presenza di affermazione inconciliabili o di contraddittorieta’ che non consentano di individuare l’iter logico o il contenuto della pronuncia, con esclusione del vizio di insufficienza della motivazione (Cass. 23940/2017; Cass. 21257/2014; Cass. 13928/2015; Cass. s.u. 8053/2014).
Non ha rilievo che la sentenza non abbia dato conto delle risultanze processuali che, a parere dei ricorrenti, erano idonee a comprovare l’annullabilita’ del testamento successivo, poiche’ l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilita’ dei testi come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, appaiano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 16056/2016; Cass. 17097/2010; Cass. 12362/2006).
2. Il terzo motivo denuncia la violazione degli articoli 682 e 684 c.c. e articolo 111 Cost., comma 6, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la Corte d’appello abbia ritenuto che il testamento del 4.4.2002 fosse stato revocato tacitamente ai sensi dell’articolo 684 c.c., senza considerare che detta revoca travolge le sole disposizioni incompatibili con il contenuto del testamento successivo e non poteva comunque attingere il legato attribuito a (OMISSIS). Non sussisteva – a parere dei ricorrenti – alcuna incompatibilita’ tra le disposizioni oggetto del testamento del 4.4.2002 e la successiva istituzione ereditaria della (OMISSIS), ne’ si configurava alcuna lesione della quota di legittima riservata al coniuge del de cuius, dovendo infine escludersi che le attribuzioni contenute nel primo testamento integrassero un’istituitio ex re certa in favore dei ricorrenti.
In ogni caso, per aversi revoca ex articolo 684 c.c., occorreva la distruzione di tutti gli originali e non solo di quello rimasto in possesso del testatore.
Il motivo e’ infondato.
La tesi dei ricorrenti procede dall’errata premessa secondo cui la Corte di appello avrebbe ritenuto che il testamento del 4.4.2002 fosse stato oggetto di una revoca tacita per incompatibilita’.
Per contro, la sentenza impugnata, in risposta al secondo motivo di gravame (volto a sostenere la piena compatibilita’ delle disposizioni di ultima volonta’ del 4.4.2002 con quelle successivamente redatte da (OMISSIS)), ha asserito che – come sostenuto dal giudice di primo grado – “la revoca del testamento aveva comportato la revoca dei legati non riprodotti nelle disposizioni successive”, precisando che il contenuto del testamento del 28.6.2007 era comunque incompatibile con quello del 4.4.2002, “anche a prescindere dalla materiale distruzione di quest’ultimo e dalla sua incidenza sull’originale o su una copia dello stesso”.
In sostanza, l’affermata incompatibilita’ tra i due testamenti ha costituito un’argomentazione ad abundantiam, nient’affatto volta a modificare l’impianto argomentativo della sentenza appellata, basato, come detto, sull’intervenuta revoca per distruzione delle disposizioni oggetto dell’olografo del 4.4.2002.
Non era – quindi – necessario stabilire se e in che termini le disposizioni del primo testamento avessero conservato efficacia (in quanto compatibili con il testamento successivo), occorrendo semmai accertare se il testatore, pur avendo distrutto l’olografo, non avesse inteso revocarlo.
Difatti, la distruzione del testamento olografo costituisce un comportamento concludente avente valore legale, sia in ordine alla riconducibilita’ della distruzione al testatore, sia in ordine all’intenzione di quest’ultimo di revocare il testamento, salva la prova contraria in ordine all’assenza di un’effettiva volonta’ di revoca, volonta’ che la sentenza, con accertamento in fatto, ha ritenuto insussistente poiche’ il testatore, non solo aveva distrutto il primo testamento e ne aveva redatto uno nuovo, ma aveva anche conferito alla (OMISSIS) la procura a vendere gli immobili oggetto del lascito in favore del (OMISSIS) (Cass. 27395/2009; Cass. 1739/1979).
Quanto al fatto che (OMISSIS) non avesse distrutto tutti gli originali del testamento del 4.4.2002, la questione attiene al merito e di essa non vi e’ alcuna menzione nella sentenza impugnata, per cui, non essendo stata dibattuta in appello, non puo’ esser dedotta in sede di legittimita’.
3. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’articolo 467 e 468 c.c. e articolo 111 Cost., comma 6, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza negato a (OMISSIS) la qualita’ di erede legittimo, quale successore per rappresentazione della madre, sorella del de cuius (morto senza lasciare figli), sostenendo erroneamente che l’articolo 467 c.c.presuppone che l’erede sia in vita al momento dell’apertura della successione e che non possa o non voglia succedere, con conseguente subentro del rappresentato.
Il motivo e’ infondato.
Non ha alcun rilievo stabilire se la sentenza abbia correttamente interpretato l’articolo 467 c.c., avendo comunque ritenuto che (OMISSIS) fosse stata nominata erede universale con il testamento del 28.6.2007, il che escludeva il concorso di eventuali chiamati in rappresentazione, considerato inoltre che la madre del ricorrente non rivestiva la qualita’ di legittimaria.
4. Il quinto motivo denuncia la violazione degli articoli 682 e 649 c.c. e articolo 111 Cost., comma 6, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando alla sentenza di non aver considerato che, per effetto della revoca tacita del testamento del 4.4.2002, non era venuto meno il legato in favore di (OMISSIS).
Il motivo e’ infondato, poiche’, come detto, la sentenza ha stabilito che il testamento del 4.4.2002 era stato revocato per distruzione e ne era stato travolto l’intero contenuto, incluse le disposizioni a titolo particolare.
Il ricorso e’ respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza. Si da’ atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, apri ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5300,00 per compenso, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Da’ atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
Leave a Reply