Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 maggio 2021| n. 14082.
Distrazione delle spese processuali ed il credito superiore
In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex art. 93 c.p.c., si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore, sicchè rimane integra la facoltà di quest’ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l’intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta.
Ordinanza|21 maggio 2021| n. 14082. Distrazione delle spese processuali ed il credito superiore
Data udienza 24 marzo 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Impugnazioni – Indebito arricchimento – Appello – Eccezione di merito respinta in primo grado – Valutazione di infondatezza – Devoluzione al giudice di appello – Proposizione del gravame incidentale – Distrazione delle spese processuali ed il credito superiore.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 716-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se stessa;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1096/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 09/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.
RITENUTO
che la vicenda, per quel che ancora qui residua d’utilita’, puo’ riassumersi nei termini seguenti:
– l’avv. (OMISSIS) ottenne decreto ingiuntivo per la somma di Euro 11.124,00, oltre accessori, nei confronti di (OMISSIS), a titolo di compensi professionali;
– il Tribunale, a seguito dell’opposizione dell’ingiunto, revoco’ il decreto e rigetto’ la domanda della professionista;
– la Corte d’appello di Lecce, con la sentenza di cui in epigrafe, accolta, per quanto reputato di ragione, l’impugnazione della (OMISSIS), condanno’ il (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 3.213,70, oltre accessori;
– il (OMISSIS) ricorre avverso la statuizione d’appello sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria, e la (OMISSIS) resiste con controricorso e memoria.
CONSIDERATO
che il difetto di valida procura per ricorrere dedotto dalla controricorrente e’ privo di fondamento, stante che la procura, rilasciata in calce al ricorso, appare univocamente riferita allo stesso;
ritenuto che con le due censure, fra loro osmotiche, il ricorrente denunzia violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, e articolo 112 c.p.c., articolo 111 Cost., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonche’ violazione degli articoli 93 e 346 c.p.c., articoli 2230, 2233, 2236, 1460, 1176 c.c., articolo 12, 14 e 15 cod. deontologico professionale forense, articolo 75 disp. att. c.p.c., nonche’ ancora omesso esame, omessa decisione e violazione dell’articolo 1460 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assumendo di avere eccepito in primo grado ed espressamente dedotto in appello, con la comparsa di costituzione, a) l’inadempimento del prestatore d’opera professionale, b) la preclusione derivante dall’avere accettato senza condizioni quanto liquidato dal giudice alla professionista distrattataria, c) l’eccessivita’ del preteso ammontare, posizione processuale che la Corte locale aveva omesso del tutto di riportare, omettendo, inoltre, di prendere in esame le difese dell’appellato;
considerato che il complesso censuratorio, quanto alla prospettazione di cui sub b) e c), non e’ fondato:
– valendo a riguardo della prima questione l’orientamento gia’ espresso da questa Corte e condiviso dalla Corte locale, secondo il quale, in virtu’ del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (articolo 93 c.p.c.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore; rimane pertanto integra la facolta’ di quest’ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l’intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta (Cass. n. 27041/2008, Rv. 605450);
– dovendosi osservare a riguardo della seconda questione che trattasi di valutazioni squisitamente di merito, in questa sede non censurabile;
considerato, in ordine alla prospettazione sub a), che l’eccezione d’inadempimento era stata presa in esame e rigettata dal primo Giudice, di conseguenza, come affermato piu’ volte da questa Corte, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex articolo 345 c.p.c., comma 2, (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’articolo 329 c.p.c., comma 2), ne’ sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresi’, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione e’ riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex articolo 345 c.p.c., comma 2 (S.U. n. 11799, 12/5/2017, Rv. 644305; conf., ex multis, Cass. nn. 24658/2017, 21264/2018);
considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualita’ della causa, nonche’ delle attivita’ espletate;
considerato che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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