Contratto di agenzia e l’indennità sostitutiva del preavviso

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|21 maggio 2021| n. 14062.

Contratto di agenzia e l’indennità sostitutiva del preavviso

In tema di contratto di agenzia, l’indennità sostitutiva del preavviso, spettante all’agente al momento della cessazione del rapporto, è assoggettata alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. e non all’ordinario termine decennale, in ragione dell’esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della chiusura del rapporto.

Sentenza|21 maggio 2021| n. 14062. Contratto di agenzia e l’indennità sostitutiva del preavviso

Data udienza 3 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto di agenzia – Recesso – Indennità di preavviso – Art. 1750 cc – Termine prescrizionale – Prescrizione quinquennale – Art. 2948 , n. 5 cc – Riferimento ad ogni tipo di indennità e ad ogni rapporto di lavoro – Fondamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 886-2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., gia’ (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli Avvocati (OMISSIS), che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo STUDIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4096/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/06/2015 R.G.N. 2087/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per: accoglimento primo motivo, assorbimento nel resto;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con sent. n. 4096/2015, depositata il 29 giugno 2015, la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame di (OMISSIS) ed in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha condannato (OMISSIS) S.p.A. al pagamento, in favore dell’appellante, dell’indennita’ ex articolo 1750 c.c., ritenuto che il diritto alla stessa (come anche il diritto all’indennita’ ex articolo 1751 c.c., di cui peraltro ha escluso, nel merito, la sussistenza) fosse soggetto al termine di prescrizione decennale e che tale termine, decorrente dalla risoluzione del rapporto nel giugno 1992, fosse stato interrotto prima con lettera dell’agente ricevuta dalla societa’ in data 24/12/1993 e successivamente con il ricorso in riassunzione depositato in data 13 novembre 2003.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) S.p.A. (gia’ (OMISSIS) S.p.A.) con sei motivi, cui ha resistito il (OMISSIS) con controricorso.
3. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
4. Il ricorso, presentato all’adunanza camerale del 27 febbraio 2020, e’ stato rinviato a nuovo ruolo per consentirne la trattazione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell’articolo 2948 c.c., n. 5 anche in relazione all’articolo 2946 c.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile, all’indennita’ sostitutiva del preavviso e all’indennita’ ex articolo 1751 c.c., il termine di prescrizione ordinario in luogo del termine quinquennale.
2. Con il secondo e con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’omessa pronuncia sulla eccezione di decadenza del (OMISSIS) dal diritto all’indennita’ di cui all’articolo 1751 c.c..
3. Con il quarto motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell’articolo 2943 c.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente attribuito efficacia interruttiva della prescrizione al deposito dell’atto di riassunzione del giudizio in precedenza introdotto da Fideuram avanti al Tribunale civile di Napoli e non alla sua notifica.
4. Con il quinto motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell’articolo 1750 c.c., la ricorrente censura la sentenza per avere erroneamente ritenuto irrilevante, al fine di escludere il diritto all’indennita’ sostitutiva del preavviso, la circostanza che il recesso in tronco di (OMISSIS)m fosse intervenuto dopo la dichiarazione di recesso con preavviso dell’agente.
5. Con il sesto motivo, infine, la ricorrente lamenta l’omesso esame delle risultanze di fatto, emerse in altro procedimento e suscettibili di essere valutate come prove atipiche, tali da dimostrare la sussistenza di fatti idonei a fondare la giusta causa di recesso di (OMISSIS) dal rapporto di agenzia.
6. Premesso che non risulta proposta impugnazione nei confronti della statuizione di rigetto della domanda relativa all’indennita’ ex articolo 1751 c.c., e’ da ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, (Ndr: testo originale non comprensibile).
7. E’ stato invero affermato che “In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le indennita’ spettanti sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex articolo 2948 c.c., n. 5 e non all’ordinario termine decennale, a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell’indennita’ medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in ragione dell’esigenza di evitare le difficolta’ probatorie derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto” (Cass. n. 15798/2008).
7.1. In motivazione la pronuncia richiamata precisa che l’articolo 2948 c.c., n. 5, disponendo prescriversi in cinque anni le indennita’ spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, trova la sua ragione giustificativa nell’opportunita’ di sottoporre a prescrizione breve i diritti del lavoratore che sopravvivano al rapporto di lavoro, in quanto nati nel momento della sua cessazione, e di evitare in tal modo le difficolta’ probatorie derivanti dall’esercizio delle relative azioni troppo ritardate rispetto all’estinzione del rapporto sostanziale; che tale ratio legis sussiste per qualsiasi tipo di indennita’, sia di natura retributiva sia previdenziale (Cass. n. 4415/1983; n. 3410/1985; n. 7040/1986) ed anche nel caso in cui si tratti di rapporto parasubordinato (Cass. n. 10923/1994; n. 10526/1997), quando, come nella specie, sia a carico del datore di lavoro; che l’assenza di distinzioni nell’articolo 2948 c.c., n. 5 induce ad includere nella sua previsione qualsiasi credito del prestatore di lavoro purche’ esso trovi causa nella cessazione del rapporto, e quindi anche l’indennita’ sostitutiva del preavviso, contrariamente a quanto ritenuto da Cass. n. 9438/2000 e n. 9636/2003.
7.2. Gia’ Cass. n. 10923/1994 aveva chiaramente escluso che l’articolo 2948 c.c., n. 5 potesse essere interpretato in senso restrittivo, nel senso della sua applicabilita’ unicamente ai crediti sorti nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
Al riguardo aveva osservato, da un lato e sotto un profilo sistematico, che il Libro V del Codice Civile (Del Lavoro) regola varie forme di attivita’ lavorative e, in particolare, il lavoro subordinato (Titolo II), il lavoro autonomo (Titolo III) ed il lavoro subordinato in particolari rapporti (Titolo IV); da altro lato, aveva sottolineato la genericita’ della formula usata dal legislatore nell’articolo 2948 c.c., n. 5 (“le indennita’ spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro”), genericita’ ritenuta tanto piu’ rilevante nella considerazione che le indennita’ di fine rapporto non sono previste solo nel rapporto di lavoro subordinato ma anche in altre forme contrattuali, che pure prevedono il regolamento di un’attivita’ lavorativa (v. articolo 1751 c.c.): premesse, di ordine sistematico e logico, sulle quali ha concluso che l’articolo 2948, n. 5 dovesse essere interpretato nel senso che la prescrizione quinquennale riguarda tutte “le indennita’ spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro”, senza la limitazione – non prevista dal legislatore – a quelle relative al rapporto di lavoro subordinato.
7.3. Tale orientamento e’ stato di recente, e nei medesimi termini, ribadito da Cass. n. 16139/2018 (“Le indennita’ spettanti al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex articolo 2948 c.c., n. 5 a prescindere dalla loro natura, retributiva o previdenziale, in ragione dell’esigenza di evitare le difficolta’ probatorie derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della chiusura del rapporto”), cosi’ da essere del tutto prevalente nella giurisprudenza di questa Corte.
Ad esso, e per tutte le considerazioni riportate, ritiene il Collegio di dover dare continuita’.
8. L’impugnata sentenza n. 4096/2015 della Corte di appello di Napoli deve, pertanto, essere cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale provvedera’ a fare applicazione del principio di diritto sopra richiamato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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