Distinzione tra transazione novativa e transazione conservativa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 giugno 2021| n. 17636.

La distinzione tra transazione novativa e transazione conservativa dipende dall’accertamento dell’intento concretamente perseguito dalle parti, consistente nel primo caso nell’addivenire, in sede di composizione dell’originario rapporto litigioso, alla sostituzione di quest’ultimo con un nuovo rapporto, fonte di autonome obbligazioni, oggettivamente diverse da quelle preesistenti, e nel secondo caso nell’apportare modifiche meramente quantitative ad una situazione già in atto ed a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, in modo tale da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un “quid medium” tra le prospettazioni iniziali

Ordinanza|21 giugno 2021| n. 17636. Distinzione tra transazione novativa e transazione conservativa

Data udienza 12 gennaio 2021

Integrale
Tag/parola chiave: Banca – Conto corrente bancario – Interessi – Clausole contrattuali – Cessione del credito – Accordo transattivo – Distinzione tra transazione novativa e transazione conservativa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7163/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del procuratore speciale (OMISSIS), in qualita’ di procuratrice del (OMISSIS) S.C., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– controricorrente –
e
(OMISSIS) S.P.A., in persona del procuratore (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avv. (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1186/16 depositata il 19 luglio 2016.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Distinzione tra transazione novativa e transazione conservativa

FATTI DI CAUSA

1. L’ (OMISSIS) S.r.l., intestataria di un conto corrente presso la filiale di (OMISSIS) del (OMISSIS) S.p.a., convenne in giudizio la Banca, per sentir dichiarare la nullita’ delle clausole contrattuali che prevedevano l’addebito d’interessi passivi ad un tasso ultralegale e comunque superiore al tasso soglia previsto dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, la capitalizzazione trimestrale degl’interessi e l’applicazione della commissione di massimo scoperto, e per sentir rideterminare il saldo del conto corrente, con la condanna della Banca alla restituzione degl’importi indebitamente percepiti.
Si costitui’ il (OMISSIS), e resistette alla domanda, opponendo un accordo transattivo stipulato mediante scambio di lettere con l’attrice, la validita’ delle clausole contestate e la prescrizione del credito azionato, e chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento della somma di Euro 6.058,98, a titolo di saldo debitore del conto corrente.
1.1. Con sentenza del 29 dicembre 2008, il Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Acireale, rigetto’ la domanda, dando atto dell’intervenuta stipulazione dell’accordo transattivo.
2. L’impugnazione proposta dall’ (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) S.p.a., in qualita’ di cessionaria del credito derivante dal rapporto di conto corrente, e’ stata rigettata dalla Corte d’appello di Catania con sentenza del 19 luglio 2016, che ha dichiarato assorbito il gravame incidentale condizionato proposto dall’appellata.
A fondamento della decisione, la Corte ha confermato l’avvenuta stipulazione dell’accordo transattivo, rilevando che a fronte di una lettera del 31 luglio 2002, con cui il (OMISSIS) aveva comunicato la revoca del fido e richiesto l’immediato rientro dalla scopertura, l’ (OMISSIS) aveva proposto, con lettere del 13 agosto e del 6 settembre 2002, la chiusura la vertenza mediante l’immediato pagamento di meta’ della somma richiesta ed il versamento del residuo in rate mensili, con adeguato trattamento degl’interessi ed imputazione favorevole delle rimesse; tale proposta era stata accettata con nota del 22 novembre 2002, con cui la (OMISSIS) S.p.a., resasi nel frattempo cessionaria del credito, aveva dato atto dell’intervenuto inizio dell’esecuzione da parte dell’attrice, in tal modo determinando il perfezionamento di un accordo negoziale volto a dirimere una possibile lite giudiziaria attraverso reciproche concessioni, costituite per la Banca dalla rinuncia agl’interessi convenzionali sulla meta’ della sorta capitale e dal riconoscimento dell’inoperativita’ dell’imputazione delle rimesse.
La Corte ha inoltre escluso l’invalidita’ della transazione ai sensi dell’articolo 1972 c.c., osservando da un lato che la pattuizione di clausole contrastanti con gli articoli 1283 e 1284 c.c. e con la L. n. 108 del 1996, non comportava l’illiceita’ della causa del contratto di conto corrente bancario ne’ la configurabilita’ di un motivo illecito comune ad entrambi i contraenti, e dall’altro che la nullita’ di singole clausole del contratto base non poteva comportare l’annullabilita’ della transazione, non risultando dedotta ne’ provata l’essenzialita’ delle stesse nell’economia del contratto.
3. Avverso la predetta sentenza l’ (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria, la (OMISSIS) S.p.a., in qualita’ di procuratrice speciale del (OMISSIS) S.c., cessionario dei crediti della (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, si rileva che, a seguito della trasformazione del (OMISSIS) da societa’ cooperativa in societa’ per azioni, quest’ultima e’ intervenuta direttamente nel giudizio, in sostituzione della (OMISSIS), precedentemente costituitasi in qualita’ di procuratrice speciale della cooperativa.
Tale intervento deve considerarsi ammissibile, non comportando l’ingresso nel giudizio di un nuovo soggetto, diverso da quello gia’ costituito a mezzo del controricorrente, ma soltanto la sostituzione di quest’ultimo da parte del rappresentato, consentita in qualsiasi momento del processo. Com’e’ noto, infatti, la trasformazione di una societa’ da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorche’ connotato di personalita’ giuridica, non comporta l’estinzione di un soggetto e la sua sostituzione con uno di nuova creazione, configurandosi invece come una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, consistente in una variazione di assetto e di struttura organizzativa, che non incide sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all’originaria organizzazione societaria (cfr. Cass., Sez. VI, 22/10/2020, n. 23030; Cass., Sez. I, 9/10/2017, n. 23575; 19/05/2016, n. 10332). A sua volta, il conferimento della rappresentanza processuale al procuratore ad negotia non comporta l’acquisto da parte di quest’ultimo di una legittimazione processuale esclusiva rispetto a quella originaria del rappresentato, il quale puo’ subentrargli nel processo e sostituirlo in qualsiasi momento, dal momento che il rappresentante non agisce in concorrenza con il rappresentato, ma in sostituzione dello stesso e per suo conto (cfr. Cass., Sez. I, 15/06/2017, n. 14894; 9/07/1994, n. 6524; Cass., Sez. III, 11/01/2002, n. 314).
2. Va inoltre disattesa l’eccezione d’inammissibilita’ dell’impugnazione sollevata dalla difesa del controricorrente in relazione alle modalita’ di formulazione della procura speciale ad litem e del ricorso, non recanti l’indicazione dei dati identificativi del legale rappresentante della societa’ ricorrente.
La mancata indicazione, nell’intestazione del ricorso, delle generalita’ e della qualita’ della persona che ha agito in veste di legale rappresentante di una persona giuridica non comporta infatti la nullita’ dell’atto, a meno che non sussistano incertezze in ordine alla sua identita’ o alla fonte del suo potere rappresentativo (cfr. Cass., Sez. Un., 10/06/1998, n. 5764; Cass., Sez. lav., 10/05/2003, n. 7168; Cass., Sez. I, 12/04/2002, n. 5282), nel caso in esame chiaramente desumibili dalla sottoscrizione della procura, apposta in calce al ricorso, e dall’indicazione della qualita’ di amministratore della societa’, in cui la stessa e’ stata rilasciata. La circostanza che il potere rappresentativo trovi la sua fonte nella titolarita’ di una carica prevista da un atto soggetto a pubblicita’ legale pone poi a carico della controparte, che abbia eccepito l’invalidita’ della procura e del ricorso, l’onere di fornire la prova della sua insussistenza, rimasto nella specie inadempiuto (cfr. Cass., Sez. V, 11/03/2020, n. 6799; Cass., Sez. III, 15/05/2020, n. 8987; 18/09/2014, n. 19710).
3. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1230 e 1965 c.c., sostenendo che, anche a voler attribuire natura transattiva all’accordo con cui la Banca aveva consentito la rateizzazione del pagamento con addebito degl’interessi in misura inferiore a quella originaria, lo stesso avrebbe dovuto essere considerato privo di efficacia novativa, essendo stato concordato che, in caso di inadempimento di essa ricorrente, la Banca avrebbe potuto agire esecutivamente in base al titolo originario, e quindi pretendere il pagamento degl’interessi cui aveva rinunciato con l’accordo.
3.1. Il motivo e’ infondato.
Correttamente, infatti, nell’attribuire efficacia preclusiva all’accordo transattivo concluso tra le parti, la sentenza impugnata ha omesso di verificarne la natura conservativa o novativa, non potendo tale distinzione assumere alcun rilievo ai fini della decisione in ordine alla domanda proposta dall’attrice, la quale, avendo ad oggetto l’accertamento dell’invalidita’ delle clausole del contratto di conto corrente che disciplinavano la misura e la capitalizzazione degl’interessi e l’addebito delle commissioni, atteneva proprio a quella lite che le parti avevano inteso comporre o prevenire facendosi reciproche concessioni, e non era pertanto ulteriormente proponibile, anche nel caso in cui le parti non avessero inteso estinguere il rapporto preesistente, se non subordinatamente alla risoluzione dell’accordo, nella specie neppure richiesta. Com’e’ noto, la distinzione tra transazione novativa e transazione conservativa dipende dall’accertamento dell’intento concretamente perseguito dalle parti, consistente nel primo caso nell’addivenire, in sede di composizione dell’originario rapporto litigioso, alla sostituzione di quest’ultimo con un nuovo rapporto, fonte di autonome obbligazioni, oggettivamente diverse da quelle preesistenti, e nel secondo caso nell’apportare modifiche meramente quantitative ad una situazione gia’ in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, in modo tale da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali (cfr. Cass., Sez. VI, 6/10/2020, n. 21371; Cass., Sez. I, 11/11/2016, n. 23064; Cass., Sez. III, 14/07/2011, n. 15444). Sotto il profilo effettuale, la differenza tra le due ipotesi consiste essenzialmente nel fatto che, mentre nella transazione conservativa il venir meno dell’accordo determina la reviviscenza del rapporto originario, con il conseguente ripristino delle posizioni precedentemente vantate dalle parti, nella transazione novativa cio’ non puo’ accadere, dal momento che la situazione sulla quale e’ venuto ad innestarsi l’accordo e’ stata ormai rimossa e non puo’ piu’ rivivere, salvo che le parti non ne abbiano previsto la mera quiescenza, anziche’ il definitivo accantonamento: cio’ che giustifica la disciplina dettata dall’articolo 1976 c.c., riferibile esclusivamente alla transazione novativa, secondo cui, ove le parti abbiano inteso estinguere per novazione il rapporto preesistente, non puo’ essere richiesta la risoluzione della transazione per inadempimento, a meno che il diritto alla risoluzione non sia stato espressamente pattuito. La circostanza che il predetto accantonamento si verifichi soltanto a seguito della stipulazione di una transazione novativa non significa peraltro che, in presenza di una transazione conservativa, sia consentito alle parti di far valere le reciproche pretese nascenti dal rapporto preesistente, come se quella transazione non fosse mai stata conclusa: diversamente opinando, verrebbe infatti meno la stessa funzione assegnata al contratto in esame, consistente nell’evitare l’insorgenza della lite o nel porre fine alla stessa proprio mettendo da parte quelle pretese, attraverso la modificazione del precedente assetto d’interessi, in modo tale da pervenire ad un nuovo equilibrio tra le posizioni delle parti (cfr. Cass., Sez. III, 16/11/2006, n. 24377; 26/01/2006, n. 1690). Tale funzione, comune ad entrambi i tipi di transazione, giustifica, tanto in quella novativa quanto in quella conservativa, la preclusione dell’accertamento di diritti ed obblighi derivanti dal rapporto preesistente, nella misura in cui gli stessi abbiano costituito oggetto di modificazione nell’ambito del nuovo regolamento d’interessi concordato tra le parti, in tal senso dovendosi intendere l’effetto delle reciproche concessioni da queste ultime convenute in vista del definitivo superamento della res litigiosa, destinato a venir meno soltanto in caso di caducazione dell’accordo transattivo.
4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1272, 1283, 1284 e 1419 c.c., osservando che, nell’escludere l’invalidita’ dell’accordo transattivo, in virtu’ del carattere non essenziale delle clausole nulle, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della natura sostanzialmente vincolata del contratto di conto corrente, il cui contenuto viene imposto dalla Banca ai clienti senza possibilita’ di concordare modifiche.
4.1. Il motivo e’ inammissibile.
In materia contrattuale, l’affermazione del carattere essenziale delle clausole nulle, ai fini dell’estensione dell’invalidita’ all’intero contratto, ai sensi dell’articolo 1419 c.c., implica infatti l’accertamento della volonta’ delle parti di stipularlo anche in mancanza delle clausole nulle, e si traduce quindi in un’indagine di fatto, da compiersi sulla base del regolamento d’interessi concretamente concordato, rimessa in via esclusiva al giudice di merito, e censurabile in sede di legittimita’ soltanto per incongruenza o illogicita’ della motivazione, nella specie neppure prospettate (cfr. Cass., Sez. III, 16/12/2005, n. 27732; Cass., Sez. II, 5/05/2003, n. 6756; 1/03/1995, n. 2340).
5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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