Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 agosto 2022| n. 24844
Distanze nelle costruzioni qualora subentri una disposizione derogatoria o si verifichi una situazione favorevole al costruttore
In materia di distanze nelle costruzioni, qualora subentri una disposizione derogatoria o si verifichi una situazione favorevole al costruttore, si consolida – salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull’illegittimità della costruzione – il diritto di quest’ultimo a mantenere l’opera alla distanza inferiore se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, fermo restando, peraltro, il diritto del vicino al risarcimento del danno subìto nel periodo tra l’edificazione e la nuova disposizione normativa o situazione di fatto legittimante.(Fattispecie relativa ad un edificio originariamente sorto in violazione della normativa sulle distanze, prospiciente una strada privata di cui era stato successivamente accertato l’asservimento all’uso pubblico che incideva sul computo delle distanze in maniera favorevole per il costruttore.)
Ordinanza|17 agosto 2022| n. 24844. Distanze nelle costruzioni qualora subentri una disposizione derogatoria o si verifichi una situazione favorevole al costruttore
Data udienza 8 giugno 2022
Integrale
Tag/parola chiave: EDILIZIA ED URBANISTICA – DISTANZE LEGALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. POLETTI Dianora – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18036-2018 proposto da:
(OMISSIS) (C.F.: RMN CMN 61H22 C188M), rappresentato e difeso, in virtu’ di procura speciale, apposta su foglio allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’Avv. (OMISSIS) e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. (OMISSIS) e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;
– controricorrente –
e
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1321/2018 (pubblicata in data 22 marzo 2018);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 2022 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.
Distanze nelle costruzioni qualora subentri una disposizione derogatoria o si verifichi una situazione favorevole al costruttore
RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. (OMISSIS) conveniva dinanzi al Tribunale di Nola, con atto di citazione notificato nel maggio 2011, il sig. (OMISSIS), esponendo: – che, con atto del 28 settembre 1953, (OMISSIS) aveva ricevuto in donazione dal padre un terreno della superficie di are 16,36, di cui are 1.6 identificate con la particella n. (OMISSIS), posizionata lungo il confine degli eredi di (OMISSIS) fu (OMISSIS); – che, successivamente, in data 21 novembre 1991, (OMISSIS) ed il coniuge (OMISSIS), riservando in loro favore l’usufrutto vitalizio, avevano donato ad esso attore, quale figlio, la nuda proprieta’ dei citati immobili, ubicati in (OMISSIS), in catasto al foglio (OMISSIS); – che, per effetto di tale atto, esso attore era divenuto nudo proprietario di un piccolo fabbricato ad uso abitativo, confinante, tra gli altri, con le proprieta’ di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS); – che, in particolare, quest’ultimo era proprietario di un lotto confinante con quello di esso attore sul lato sud-est ed aveva ivi realizzato un edificio a forma rettangolare che si sviluppava parallelamente al comune lato di confine, ad una distanza dallo stesso di mt. lineari quattro, in luogo di quella di mt. lineari cinque prescritta dalle norme urbanistiche locali.
Sulla base di tale premessa, chiedeva che venisse dichiarata l’illegittimita’ della costruzione realizzata dal (OMISSIS), con la conseguente riduzione in pristino del precedente stato dei luoghi, mediante la demolizione del manufatto.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale invocava il rigetto della domanda, deducendo che i due fondi oggetto di causa erano separati da un muro di cinta, dell’altezza di circa 1 mt., con applicazione di relativa inferriata, senza il raggiungimento di un’altezza superiore a 3 mt., ragion per cui – ai sensi dell’articolo 878 c.c., comma 1, – non poteva essere considerato ai fini del computo delle distanze cosi’ come richiamate in citazione. Aggiungeva, peraltro, il (OMISSIS) che, in ogni caso, la distanza tra i due fabbricati era superiore ai 5 mt indicati dal (OMISSIS) e che gli stessi si fronteggiavano solo per un breve tratto, di circa 2 mt., ragion per cui – ove fosse rimasta dimostrata la denunciata violazione delle distanze legali – la messa in ripristino avrebbe dovuto riguardare solo detto tratto, non senza invocare anche l’applicabilita’ del principio di prevenzione, poiche’ il suo immobile era stato edificato con licenza edilizia rilasciata prima del 1968, quando nel fondo attiguo non era stato ancora realizzato alcun immobile. In ultimo, il convenuto eccepiva l’intervenuta usucapione del diritto a mantenere il suo fabbricato a distanza eventualmente inferiore a quella prescritta per legge, in quanto lo stesso era stato realizzato da almeno 33 anni.
All’esito dell’espletata istruzione probatoria, nel corso della quale era esperita c.t.u., l’adito Tribunale, con sentenza n. 1286/2008, rigettava la domanda attorea, rilevando che il manufatto edificato dal convenuto affacciava direttamente su una strada, denominata “Traversa Napoli”, che divideva i due lotti delle parti confinanti, ragion per cui, in base al disposto dell’articolo 879 c.c., comma 2, le prescrizioni sulle distanze legali non avrebbero potuto trovare applicazione. Al riguardo, il giudice di primo grado evidenziava che la suddetta “(OMISSIS)” si sarebbe potuta certamente considerare una strada pubblica, ai sensi del citato articolo, in quanto caratterizzantesi quale strada privata gravata da servitu’ pubblica di passaggio per la cui configurazione era sufficiente anche la protrazione dell’uso pubblico della stessa per il tempo necessario ai fini dell’usucapione.
2. Decidendo sull’appello formulato dal (OMISSIS) e nella sopravvenuta costituzione di (OMISSIS), terza intervenuta quale nuda proprietaria dell’immobile oggetto di contestazione (nel mentre l’appellato (OMISSIS) rimaneva contumace), la Corte di appello, dopo aver acquisito il fascicolo di primo grado e rinnovato la c.t.u., con sentenza n. 1321/2018 (pubblicata il 22 marzo 2018), rigettava il gravame, confermando l’impugnata sentenza e disponeva la compensazione per intero delle spese del grado, ponendo a carico delle parti costituite, per quote uguali, quelle occorse per l’espletamento della c.t.u. nel giudizio di appello.
A sostegno dell’adottata decisione, la Corte partenopea – ritenuta previamente l’ammissibilita’ dell’intervento della (OMISSIS) (siccome succeduta al genitore a sensi dell’articolo 111 c.p.c., essendo divenuta nuda proprietaria dell’immobile in virtu’ di atto di donazione del 6 luglio 2009), ricadendosi un una delle ipotesi previste dall’articolo 344 c.p.c. – rilevava, innanzitutto che, in conseguenza della ricostruzione complessiva della normativa e degli strumenti urbanistici locali, la distanza da osservare dall’immobile di proprieta’ (OMISSIS) avrebbe dovuto essere di mt. 5,30.
Il giudice di appello – pur a fronte di tale risultanza – riteneva, tuttavia, condivisibile la pronuncia di primo grado, con la quale era stata ravvisata l’applicabilita’ del disposto dell’articolo 879 c.c., comma 2, poiche’, per effetto del riconoscimento della sussistenza di una servitu’ di uso pubblico a carico della citata “(OMISSIS)” (interposta tre le due proprieta’), si era di fatto venuto a determinare il sopravvenire di un regime piu’ favorevole relativamente al fabbricato (OMISSIS), da ritenersi applicabile anche nel caso di specie.
3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il (OMISSIS), resistito con controricorso dalla sola (OMISSIS), mentre l’altro intimato (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Distanze nelle costruzioni qualora subentri una disposizione derogatoria o si verifichi una situazione favorevole al costruttore
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame del fatto decisivo riguardante la natura meramente dichiarativa dell’iscrizione della “(OMISSIS)” in elenco comunale, avendo la Corte di appello errato nel ritenere che, per il solo fatto che tale strada fosse stata inserita nell’elenco allegato alla delibera di G.C. n. 121 del 2008 del Comune di (OMISSIS), fosse gravata da servitu’ di uso pubblico.
2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e falsa applicazione dell’articolo 879 c.c., comma 2, nonche’ l’omesso esame di risultanze istruttorie, dalle quali era emerso che la citata “(OMISSIS)” non poteva essere asservita ad uso pubblico, soprattutto per la sua conformazione, non confinando nemmeno con una strada ma con la proprieta’ (OMISSIS).
3. Con la terza ed ultima doglianza il ricorrente ha prospettato – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – l’inapplicabilita’ del principio della prevenzione nonche’ l’omessa valutazione sulla esistenza di una servitu’ di passaggio privato.
4. Rileva il collegio che i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente siccome attinenti alla stessa questione e a profili tra loro connessi.
Essi sono infondati per le ragioni che seguono.
Appare opportuno fare una premessa generale sullo stato della giurisprudenza di questa Corte in ordine alla disciplina prevista dall’articolo 879 c.c., comma 2, e all’individuazione dei presupposti per la configurazione delle “vie pubbliche”, la cui esistenza – alla stregua della norma appena citata – comporta l’inapplicabilita’ delle disposizioni normative relative alle distanze per le costruzioni realizzate a confine con le stesse.
Al riguardo e’ consolidata l’affermazione del principio secondo cui, ai fini dell’esonero dall’osservanza delle norme del codice civile concernenti le distanze tra costruzioni, l’esistenza di una via pubblica si configura solo quando la determinazione della P.A. di realizzarla si sia tradotta nella concreta destinazione del suolo a tale scopo, mediante l’esplicazione della necessaria attivita’, sia giuridica che materiale. Si e’ anche chiarito (cfr. Cass. SU n. 1624/2010 e Cass. SU n. 26897/2016) che l’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico, pur non avendo una natura costitutiva bensi’ una funzione puramente dichiarativa, pone una presunzione di pubblicita’ dell’uso, superabile con la prova contraria della natura della strada (e, quindi, dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettivita’). Si e’, in ogni caso, precisato, sul piano generale, che l’esonero dal rispetto delle distanze legali, previsto dall’articolo 879 c.c., comma 2, per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche, va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprieta’ privata gravate da servitu’ pubbliche di passaggio, giacche’ il carattere pubblico della strada, rilevante ai fini dell’applicazione della norma citata, attiene, piu’ che alla proprieta’ del bene, all’uso concreto di esso da parte della collettivita’ (cfr. Cass. 6006/2008 e da, ultimo, Cass. n. 27364/2018).
Orbene, sulla scorta di tale inquadramento di base, la Corte di appello, ha esaminato costituendo il relativo accertamento il presupposto essenziale per la risoluzione della questione centrale alla stessa sottoposta con i motivi di appello – la natura giuridica della “(OMISSIS)”, previa idonea ricostruzione dello stato dei luoghi, dei passaggi amministrativi che avevano interessato tale strada e delle discipline urbanistiche succedutesi nel tempo.
A tal proposito, il giudice di secondo grado – confermando la pronuncia di prime cure ha puntualmente motivato in base a quali elementi la citata “Traversa” dovesse intendersi gravata da servitu’ di uso pubblico, risultando tale qualificazione sia da elementi formali inequivoci che da riscontri oggettivi circa l’accertamento dell’uso che di tale strada era stato fatto.
Con riferimento al primo aspetto la Corte partenopea ha appurato che, con apposita Derlib. G.C. del 30 luglio 2008, era stato deciso di attribuire alla strada costituita dalla “Traversa” in contestazione la natura di servitu’ di uso pubblico, in virtu’ del suo inserimento in apposito elenco allegato a detta delibera, essendo, peraltro, emerso che tale strada faceva parte anche dello stradario comunale.
Sul piano oggettivo, la Corte territoriale ha, altresi’, appurato che detta strada era segnalata sul posto da un’apposita targa toponomastica, che lungo il suo corso risultavano apposti i numeri civici e che era stata inserita nell’anagrafe oltre ad essere oggetto del servizio di nettezza urbana e, soprattutto, ad essere praticata da una collettivita’ indeterminata di persone, circostanza questa da far propendere gia’ univocamente – di per se’ – per il suo uso pubblico.
In presenza di tali univoci elementi, la Corte partenopea ha dato, poi, compiutamente conto di come l’attuale ricorrente non fosse stato in grado di offrire una idonea prova contraria, ovvero tale da rendere inapplicabile il disposto dell’articolo 879 c.c., comma 2, invocando, con il secondo motivo la necessita’ della valutazione di ulteriori elementi istruttori, e, quindi, sollecitando una rivalutazione del merito dell’apprezzamento sulle caratteristiche e sull’utilizzazione di detta strada, da ritenersi, tuttavia, gia’ sufficientemente compiuto – per quanto sopra evidenziato – dal giudice di appello in ordine agli elementi qualificanti per condurre all’inquadramento della strada in questione come gravata da servitu’ di uso pubblico.
Inoltre, il giudice di appello ha correttamente applicato l’ulteriore principio giuridico di diritto affermato da questa Corte in base al quale lo “ius superveniens” piu’ favorevole per il costruttore rende legittima la costruzione originariamente costruita ed ultimata in difformita’ di prescrizioni normative piu’ restrittive in tema di distanze legali (cfr. Cass. n. 18119/2013 e Cass. n. 12987/2016), con la sua conseguente estensibilita’ – per identita’ di “ratio” – anche al caso di specie, in cui l’accertamento della configurazione di una servitu’ di uso pubblico sulla suddetta “(OMISSIS)” ha, in concreto, comportato la sopravvenienza di un regime giuridico piu’ favorevole con riferimento al fabbricato dei (OMISSIS), per effetto della derivante applicabilita’ del citato disposto dell’articolo 879 c.c., comma 2, e del correlato esonero dal rispetto delle norme in materia di distanze.
5. Il terzo motivo si appalesa inammissibile (per assorbimento improprio dello stesso in dipendenza del rigetto dei due precedenti motivi), perche’ attiene ad un aspetto quello dell’asserita mancata applicazione del principio di prevenzione – non involto dall’unica “ratio decidendi” dell’impugnata sentenza – condivisa da questa Corte con la presente decisione – risolutiva della vicenda processuale, ovvero quella della ritenuta – in via assorbente – applicabilita’ del regime normativo di cui all’articolo 879 c.c., comma 2, (e, percio’, dell’esclusione di una servitu’ di passaggio privato sulla “Traversa” in questione), con il correlato superamento di ogni altra doglianza.
6. In definitiva, sulla scorta delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della controricorrente (OMISSIS), che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese in ordine al rapporto processuale tra il ricorrente e l’intimato (OMISSIS), non avendo quest’ultimo svolto alcuna attivita’ difensiva in questa sede.
Infine, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente (OMISSIS), delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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