Distanze dei comignoli con canna fumaria dal confine

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|16 febbraio 2022| n. 5040.

Distanze dei comignoli con canna fumaria dal confine.

In difetto di norme regolamentari che prevedano distanze dei comignoli con canna fumaria dal confine, il giudice, nel definire la distanza idonea, secondo l’art. 890 c.c., a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza, può far riferimento a quella di due metri prevista dall’art. 889 c.c.

Sentenza|16 febbraio 2022| n. 5040. Distanze dei comignoli con canna fumaria dal confine

Data udienza 25 novembre 2021

Integrale
Tag/parola chiave: EDILIZIA ED URBANISTICA – DISTANZE LEGALI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 5337/2017 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv.to (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– ricorrente principale e controricorrente all’incidentale –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in (OMISSIS);
– ricorrente incidentale e controricorrente al principale –
avverso la sentenza n. 2015/2016 della CORTE di APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 6.09.2016;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 25/11/2021, dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;
esaminata la requisitoria scritta del Procuratore generale.

Distanze dei comignoli con canna fumaria dal confine

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 15.9.2006, (OMISSIS), proprietaria di un immobile in (OMISSIS), catastalmente identificato al NCEU del Comune di Negrar al Fg. (OMISSIS), mapp. (OMISSIS), conveniva davanti al Tribunale di Verona (OMISSIS), proprietario del mapp. (OMISSIS), chiedendo che fosse accertata la comproprieta’ sul sottopasso censito a mapp. (OMISSIS) e sulla corte a mapp. (OMISSIS), e che (OMISSIS) fosse condannato a rimuovere ogni cosa posta nel sottopasso, a non parcheggiare autovetture nel sottopasso e nella corte comune, a rimuovere il pluviale posto sul lato perimetrale e a risarcire i danni derivanti dall’abuso della cosa comune.
Si costituiva il (OMISSIS) chiedendo l’autorizzazione a chiamare in causa i soggetti che risultavano in catasto proprietari del mapp. (OMISSIS) ( (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Espletata CTU e prova testimoniale, con sentenza n. 1596/2013, il Tribunale di Verona dichiarava l’attrice comproprietaria del sottopasso; dichiarava inammissibili le domande di accertamento dell’esistenza di servitu’ di passaggio in favore dei terreni di cui al Fg. (OMISSIS), mapp. (OMISSIS), formulate da parte attrice; rigettava tutte le altre domande formulate dalle parti; compensava tra le parti le spese di lite; poneva a carico solidale delle parti le spese di CTU.
Avverso detta sentenza proponeva appello (OMISSIS), al quale resisteva (OMISSIS).
Con sentenza n. 2015/2016, depositata in data 6.9.2016, la Corte d’Appello di Venezia dichiarava che la corte fosse comune al mapp. (OMISSIS) (proprieta’ (OMISSIS)) e al mapp. (OMISSIS) (proprieta’ (OMISSIS)); condannava il (OMISSIS) a deviare lo scarico del pluviale dentro l’edificio di sua proprieta’ secondo le prescrizioni del CTU in modo da evitare il ristagno al suolo dell’acqua piovana; condannava la (OMISSIS) ad arretrare i due comignoli sino alla distanza di m. 1,50 dal muro del (OMISSIS); confermava nel resto; compensava le spese del grado. In particolare, la Corte d’Appello evidenziava che il Giudice di primo grado aveva disatteso le risultanze della CTU secondo la quale il mapp. (OMISSIS) apparteneva ai proprietari di tutte le porzioni di fabbricato derivanti dal frazionamento dell’originario mapp. (OMISSIS) e, in particolare, alla (OMISSIS). La Corte territoriale richiamava la CTU anche con riferimento allo scarico del pluviale. Riteneva infondato il terzo motivo di appello in quanto i fatti esposti nella domanda introduttiva si riducevano al parcheggio dell’autovettura da parte del (OMISSIS) e non comprendevano la richiesta di rimozione degli oggetti nel sottopasso; ma la (OMISSIS) aveva chiesto il ripristino dello stato originario del luogo rispettando le norme in materia di uso comune; era cosi’ evidente che il semplice parcheggio dell’auto, non contraddistinto da una significativa continuita’ temporale, non poteva risolversi in un uso abnorme della cosa che apparteneva anche al (OMISSIS). La Corte di merito rigettava il primo motivo di appello incidentale poiche’ quando il (OMISSIS) diventava proprietario in data 1.12.1989 acquistava dalla moglie la comproprieta’ sul mapp. (OMISSIS) e il Tribunale aveva negato al (OMISSIS) l’intenzione di possedere uti dominus. Inoltre, la Corte riteneva infondata la pretesa del (OMISSIS) di essere comproprietario del mapp. (OMISSIS) e la negatoria servitutis contro la (OMISSIS). Invece, era accolto l’ultimo motivo di appello incidentale relativo alla mancata condanna della (OMISSIS) ad arretrare i due comignoli posti a distanza non regolamentare, come accertato dal CTU.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di sette motivi. Resiste (OMISSIS) con controricorso e con ricorso incidentale sulla scorta di otto motivi, con cui controverte la ricorrente.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

 

Distanze dei comignoli con canna fumaria dal confine

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso principale, la ricorrente deduce “Ex Art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 890 c.c. sulla distanza dalla proprieta’ (OMISSIS) dei due comignoli posti sul tetto della proprieta’ (OMISSIS), non essendo previsto alcunche’ nel regolamento edilizio comunale e dovendosi, percio’, valutare le distanze “necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidita’, salubrita’ e sicurezza”.
1.1. – Il motivo non e’ fondato.
1.2. – Il giudice di merito ha rettamente interpretato il regolamento edilizio comunale. Nel regolamento locale non vi e’ un’indicazione precisa in ordine alla distanza dei camini dai confini, ma vi sono solo richiami alle distanze prescritte per gli impianti tecnologici a vista (come pompe di calore, condizionatori e simili), che devono essere collocati alla distanza di almeno ml 1,50 dai confini di proprieta’. Orbene i comignoli rientrano negli impianti tecnologici a vista, essendo anch’essi destinati al riscaldamento degli edifici.
Costituisce principio di diritto quello secondo cui il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall’articolo 890 c.c., nella cui regolamentazione rientrano anche i comignoli con canna fumaria, sia collegato ad una presunzione assoluta di nocivita’ e pericolosita’ che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosita’, seppure relativa, che puo’ essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti puo’ ovviarsi al pericolo od al danno del fondo vicino (Cass. n. 3199 del 2002; nello stesso senso Cass. n. 9267 del 2018; Cass. n. 22389 del 2009).

 

Distanze dei comignoli con canna fumaria dal confine

Non avendo la (OMISSIS) superato la presunzione relativa di pericolosita’ di cui all’articolo 890 c.c., in mancanza di una distanza regolamentare, esattamente ai comignoli e’ stata ritenuta applicabile la distanza di due metri prevista dall’articolo 889 c.c. (Cass. n. 351/2011).
2. – Con il secondo motivo, la ricorrente principale deduce “Ex articolo 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c., nell’interpretazione del titolo costitutivo della servitu’ di passaggio sotto il porticato con mezzi agricoli e del conseguente ed esplicito divieto di sosta di veicoli, anche solo temporanea, sotto il portico e nelle sue vicinanze”. Secondo la Corte d’Appello il parcheggio dell’autovettura, non contraddistinto da una significativa continuita’ temporale, non poteva risolversi in un uso abnorme della cosa, che apparteneva anche al (OMISSIS). Secondo la ricorrente in questo modo il Giudice del gravame finiva per autorizzare i comproprietari a parcheggiare l’autovettura nelle aree comuni, in violazione della servitu’ di passaggio contenuta negli atti di acquisto dell’immobile. Nell’atto di compravendita del 18.10.1983, con cui la (OMISSIS), precedente proprietaria dell’intero fabbricato rurale, vendeva alla (OMISSIS) (moglie e dante causa del (OMISSIS)) la porzione di fabbricato identificata al mapp. (OMISSIS)/1 (ora (OMISSIS)), e’ prevista la servitu’ di passaggio per accedere alla fontana attraverso il porticato del fabbricato distinto con il mapp. (OMISSIS) e attraverso la corte comune e il mapp. (OMISSIS), sia a piedi che con mezzi meccanici con divieto assoluto di sosta sotto il portico e nei primi 2530 metri dall’uscita dallo stesso, e cioe’ nella corte comune mapp. (OMISSIS). Pertanto, anche il parcheggio temporaneo e’ interdetto dal titolo costitutivo della servitu’, indipendentemente dalla continuita’ temporale dello stesso. Si sottolinea che, nell’ambito dei canoni interpretativi di cui agli articoli 1362 c.c. e segg., risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, con la conseguenza che, quando quest’ultimo risulti sufficiente, l’operazione ermeneutica deve ritenersi conclusa (Cass. n. 5595 del 2014).

 

Distanze dei comignoli con canna fumaria dal confine

2.1. – Il motivo e’ inammissibile.
2.2. – In primo grado, la (OMISSIS) aveva chiesto l’applicazione del divieto di sosta al resistente, lamentando il suo uso anomalo della cosa comune: non gia’ quindi la violazione di un obbligo di non parcheggiare le proprie autovetture (o quelle degli aventi causa) nella corte comune ovvero nel sottopasso e negli spazi antistanti e circostanti (conclusioni di appello, pag. 2 sub 3 e 7)). E non certo la violazione di un divieto contrattuale; tant’e’ che, cosi’ come nell’atto di appello, la (OMISSIS) non ha lamentato alcuna errata interpretazione contrattuale, ma una presunta mancata pronuncia, esistente la’ dove il Tribunale si era pronunciato con congrua motivazione, accertando che dalle indagini svolte dal CTU e dalle deposizioni testimoniali non erano emersi comportamenti del (OMISSIS) o realizzazioni di manufatti nel sottopasso che eccedessero le legittime facolta’ connesse con la sua qualita’ di comproprietario.
3. – Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta “Ex articolo 360 c.p.c., nn. 4 e 5, per violazione dell’articolo 112 c.p.c. e omessa pronuncia sulla domanda di condanna di (OMISSIS) “a rimuovere ogni cosa nonche’ ogni manufatto posto o realizzato nel sottopasso” mapp. (OMISSIS) (domanda sub 6 delle conclusioni in appello, pag. 2). Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta “ex articolo 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo relativamente alla permanente presenza di manufatti, scale a pioli, ceste e altri oggetti realizzati o depositati da (OMISSIS) nel sottopasso in comproprieta’ e gravato di servitu’ di passo anche con mezzi meccanici”. Con il quinto motivo, lamenta “Ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’articolo 112 e omessa pronuncia sulle domande di condanna di (OMISSIS) “a rimuovere ogni cosa nonche’ ogni manufatto, posto o realizzato nella corte comune” (domanda sub 2 delle conclusioni in appello) e “di non parcheggiare le proprie autovetture nella corte comune m. n. (OMISSIS) e negli spazi antistanti e circostanti la corte” (domanda sub 3 delle conclusioni in appello).
3.1. – Anche questi motivi sono inammissibili.
3.2. – Non vi e’ stata omessa pronuncia, avendo la Corte territoriale accertato, con motivazione congrua, che, dalle indagini svolte dal CTU e dalle deposizioni testimoniali, non era emersa la realizzazione di manufatti nel sottopasso che eccedessero le legittime facolta’ connesse con la qualita’ di comproprietario del (OMISSIS). Il fatto che il CTU avesse affermato la presenza nel sottopasso di sostegni sui quali erano poste scale a pioli per la raccolta della frutta risulta irrilevante siccome i testi avevano confermato che i supporti e le scale a pioli affisse alla parete preesistevano alla vendita alla (OMISSIS) e quindi la domanda di rimozione era informata.

 

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Quanto al preteso omesso esame di un fatto decisivo, la censura e’ inammissibile in presenza della c.d. doppia conforme, che non ammette il motivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5, non ricorrendo in ogni caso omesso esame di un punto decisivo, come asserito dalla ricorrente.
4. – Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta “Ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’articolo 112 c.p.c. e omessa pronuncia sulla domanda di condanna di (OMISSIS) “a risarcire i danni subiti dall’attrice e derivanti dall’abuso della cosa comune e dalle infiltrazioni d’acqua verificatesi all’interno dell’abitazione della (OMISSIS), nella somma che verra’ quantificata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi” (domanda sub 5 delle conclusioni in appello)”.
4.1. – La censura e’ fondata.
4.2. – La Corte d’Appello ha si’ condannato il (OMISSIS) a deviare lo scarico del pluviale dentro l’edificio di sua proprieta’, ma ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni, ritualmente riproposta in appello. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio alla corte territoriale sul punto.
5. – Con il settimo motivo, la ricorrente lamenta “Ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., sulla compensazione integrale delle spese di lite”.
5.1. – La censura rimane assorbita nella cassazione della sentenza impugnata in relazione all’accoglimento del sesto motivo.
6. – (OMISSIS) propone altresi’ ricorso incidentale in base ai seguenti otto motivi.
7. – Con il primo motivo del ricorso incidentale, il ricorrente deduce ex “Art. 360 c.p.c., n. 4 – nullita’ della sentenza – carenza di motivazione, totale contraddittorieta’ o apparenza della motivazione violazione articolo 132 c.p.c.”, la’ dove la sentenza impugnata ha richiamato il parere del CTU, che ha ritenuto che il terreno mapp. (OMISSIS) sia in comproprieta’ degli intestatari di tutte le porzioni di fabbricato derivate dall’originario edificio (OMISSIS) mapp. (OMISSIS), senza motivazione, nonostante le specifiche critiche svolte, incorrendo nel vizio di carenza e mera apparenza della motivazione.

 

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7.1. – Il motivo non e’ fondato.
7.2. – La Corte territoriale ha illustrato le ragioni della propria decisione con motivazione (p. 5) esente da vizi logici e giuridici. In particolare, la Corte d’Appello non s’e’ limitata a richiamare il contenuto della CTU, avendo motivato in merito alla comproprieta’ della corte mapp. (OMISSIS) (pag. 5 sentenza: “l’intero fabbricato insistente sul mappale (OMISSIS) in origine era intestato a tale (OMISSIS), la quale ha frazionato il mappale nei tre subalterni (OMISSIS) e venduto il (OMISSIS) a (OMISSIS), poi dante causa del marito (OMISSIS) odierno appellato, nonche’ il (OMISSIS) a (OMISSIS). Nella compravendita del 18.10.1983 al n. 22242 di rep. Notaio (OMISSIS) ( (OMISSIS) – (OMISSIS), doc. 3) e’ specificato che il trasferimento del (OMISSIS) investe anche la “…proporzionale quota di comproprieta’ del terreno ortivo distinto con il mappale (OMISSIS) di are 1.76 – ente comune ai mappali (OMISSIS)…”).
8. – Con il secondo motivo del ricorso incidentale, il ricorrente deduce ex “Art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione di norme di diritto – articoli 1117 e 818 c.c.”. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente applicato la norma dell’articolo 1117 c.c., che prevede l’applicazione del principio accessorium sequitur principale, al terreno in questione. Parimenti, la Corte avrebbe errato nel non applicare la norma dell’articolo 818 c.c., alla fattispecie, pur risultando che il terreno era pertinenza della sola porzione alienata alla (OMISSIS) e poi passata al (OMISSIS).
8.1. – Il motivo e’ inammissibile.
8.2. – Invero, il ricorrente non coglie e non censura la ratio della decisione impugnata sul punto, che e’ fondata su quanto stabilito dal titolo di proprieta’.
9. – Con il terzo motivo, il ricorrente incidentale deduce ex l'”Art. 360 c.p.c., n. 5 – Omesso esame circa fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti”. La Corte d’Appello avrebbe omesso l’esame di fatti decisivi che evidenziano che tutta la quota del terreno di pertinenza dell’originario edificio dell’alienante era stata trasferita alla (OMISSIS), dante causa del (OMISSIS).

 

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9.1. – Il motivo e’ inammissibile.
9.2. – Il novellato paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente (nella formulazione adottata dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 6.09.2016) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioe’, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).
Nel rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e soprattutto a sua “decisivita’” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Viceversa, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, non v’e’ alcuna idonea e specifica indicazione.
Il motivo, peraltro, e’ inammissibile perche’ sollecita una diversa interpretazione del titolo.
E’ principio consolidato quello per cui l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016).
I ricorrenti mostrano di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimita’ in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e le vicende processuali, quanto gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi, e per cio’ solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri piu’ consoni ai propri desiderata. E tuttavia, compito della Cassazione non e’ quello di condividere o meno la ricostruzione degli accadimenti contenuti nella decisione impugnata, ne’ quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008); dovendo invece il giudice di legittimita’ limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; cio’ che appunto, nel caso di specie, e’ dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

 

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10. – Con il quarto motivo, il ricorrente incidentale lamenta ex “articolo 360 c.p.c., n. 4 – nullita’ della sentenza – carenza di motivazione, totale contraddittorieta’ o apparenza della motivazione – violazione articolo 132 c.p.c.”. La Corte ha ritenuto fondato il motivo di appello (OMISSIS) che chiedeva la rimozione del pluviale in quanto posto sul muro (OMISSIS) – basandosi sulla CTU, che invece aveva accertato proprio l’opposto, ovvero che il pluviale e’ posto sul muro del (OMISSIS); mentre nella prima parte la sentenza impugnata aveva ritenuto fondata la domanda principale di rimozione del pluviale, condannava poi il (OMISSIS) a deviare lo scarico dello stesso all’interno della sua proprieta’. In entrambi i casi, l’apparente motivazione contiene un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ed e’ comunque perplessa e incomprensibile.
Con il quinto motivo, poi, il ricorrente incidentale lamenta ex “Art. 360 c.p.c., n. 5 – Omesso esame circa fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti”. La Corte ha condannato il (OMISSIS) a deviare lo scarico del pluviale in quanto il CTU aveva rilevato fenomeni di stagnamento sotto il pluviale, omettendo di considerare il fatto, decisivo e discusso tra le parti, che il CTU aveva accertato che la causa delle infiltrazioni non poteva essere ricondotta alle acque che defluiscono dal pluviale (OMISSIS), che la stessa (OMISSIS) aveva riconosciuto che il fenomeno era avvenuto una sola volta e proveniva dallo scarico della doccia e che i testi avevano confermato che la casa presentava infiltrazioni prima che il (OMISSIS) applicasse la gronda.
10.1. – I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
10.2. – Con riguardo al quarto motivo, va osservato che la Corte ha accolto la domanda di rimozione del pluviale, proposta dalla (OMISSIS), richiamando le conclusioni del C.Testo Unico e aderendo alle stesse.
Quanto al quinto motivo, non sussiste il dedotto omesso esame di fatti decisivi sul punto. Anche in questo caso, il motivo non e’ rispettoso dei limiti di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, nell’interpretazione della gia’ citata Cass. SS. UU. n. 8053/2014 (v. sub n. 9.2., cui va fatto rinvio).
11. – Con il sesto motivo, il ricorrente incidentale deduce ex: “articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione di norme di diritto articolo 112 c.p.c., articolo 1146 c.c., comma 2, articoli 1158, 1164 c.c.”. La Corte di merito ha respinto la domanda del (OMISSIS) diretta subordinata ad accertare di essere proprietario esclusivo per usucapione della porzione di terreno mapp. (OMISSIS), erroneamente omettendo di applicare il principio dell’accessio possessionis invocato dal (OMISSIS), decorrente dal rogito (OMISSIS) del 1983, e senza considerare che la divisione di fatto del terreno mapp. (OMISSIS) con i (OMISSIS), che ne detenevano la parte superiore, aveva gia’ trasferito alla (OMISSIS) il possesso esclusivo della porzione, poi trasferita alla (OMISSIS) e quindi al (OMISSIS), possesso idoneo all’usucapione, senza necessita’ di interversione (Cass. n. 12260 del 2002).
11.1. – Il motivo e’ inammissibile, non cogliendo la ratio della decisione impugnata.
11.2. – La Corte territoriale ha rilevato che gli atti di vendita prevedono il trasferimento di una proprieta’ indivisa, senza alcuna assegnazione al (OMISSIS) della parte bassa e ai (OMISSIS) della parte sovrastante il terrapieno.
E’ vero che il comproprietario puo’ usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla res communis” in termini di esclusivita’; a tal fine, pero’, non e’ sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall’uso della cosa, occorrendo, per converso, che il comproprietario in usucapione ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilita’ di godimento altrui, in modo tale, cioe’, da evidenziarne una inequivoca volonta’ di possedere uti dominus e non piu’ uti condominus (Cass. n. 12260 del 2002; conf. Cass. n. 9903 del 2026).
Nella specie, la Corte territoriale ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado secondo cui non vi e’ prova che il (OMISSIS) abbia posseduto uti dominus, e non piu’ uti condominus. La censura mira a censurare tale accertamento di fatto, risultando cosi’ inammissibile nel giudizio di legittimita’.
12. – Con il settimo motivo, il ricorrente incidentale deduce ex “articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione di norme di diritto – articoli 1027, 1058, 1321, 1325, 1326, 1350, 1376, 1072 c.c.”, per avere la Corte di appello respinto la negatoria servitutis del (OMISSIS), ritenendo erroneamente sussistere una servitu’ costituita contrattualmente nella compravendita (OMISSIS) – (OMISSIS).
12.1. – Anche questo motivo e’ inammissibile.
12.2. – Il ricorrente vorrebbe inammissibilmente rimettere in discussione il giudizio di fatto, relativamente alla interpretazione dei titoli. La motivazione della Corte di Appello sul punto (p. 7-8 della sentenza impugnata) e’ esente da vizi logici e giuridici, rimanendo cosi’ insindacabile in sede di legittimita’.
13. – Infine, con l’ottavo motivo il ricorrente incidentale lamenta, ex “articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione di norme di diritto – articolo 1117 c.c.”, per avere la Corte di merito respinto la domanda del (OMISSIS) di accertamento della comproprieta’ sulla corte mapp. (OMISSIS), con condanna della (OMISSIS) a rimuovere le piante ivi collocate.
13.1. – Il motivo, come i precedenti, risulta inammissibile.
13.2. – La censura, infatti, punta a rimettere in discussione il giudizio di fatto, anche con riferimento alla interpretazione dei titoli di proprieta’.
Anche in questo caso, non puo’ che rilevarsi come la motivazione della Corte di Appello sul punto (p. 8 della sentenza impugnata) sia esente da vizi logici e giuridici, rimanendo cosi’ insindacabile in sede di legittimita’.
14. – In definitiva, va accolto il sesto motivo del ricorso principale; vanno, invece, rigettati gli altri motivi del ricorso principale, nonche’ il ricorso incidentale.
La sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo del ricorso principale; rigetta gli altri motivi del ricorso principale, nonche’ il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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