Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 marzo 2022| n. 7340.
In caso di disconoscimento della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia, la proposizione dell’istanza di verificazione non impedisce di far valere, dopo l’acquisizione in giudizio dell’originale del documento, il mancato rispetto dell’onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all’originale, non potendosi configurare una rinuncia tacita ad eccepire una decadenza prima che questa si sia verificata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale l’opponente aveva disconosciuto la copia del documento, aveva ritenuto fondata, indipendentemente dalla precedente istanza di verificazione, l’eccezione di decadenza sollevata dall’opposto con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, cioè, dopo la produzione, con la comparsa di costituzione, dell’originale della scrittura privata già disconosciuta in copia e la mancata reiterazione del disconoscimento entro la prima udienza di trattazione, momento in cui si era verificata la predetta decadenza).
Ordinanza|7 marzo 2022| n. 7340. Disconoscimento della sottoscrizione di scrittura privata
Data udienza 16 novembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Contratti – Contratto di appalto di servizi – Garanzia – Polizza fideiussoria – Sottoscrizione – Disconoscimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2777/2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in (OMISSIS), Pec: (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), in (OMISSIS), Pec: (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1596/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/11/2021 da Dott. MOSCARINI ANNA.
Disconoscimento della sottoscrizione di scrittura privata
CONSIDERATO
che:
1. (OMISSIS), in qualita’ di coobbligata con il marito (OMISSIS), quali fideiussori della societa’ (OMISSIS) srl, a garanzia della regolare esecuzione di un contratto di appalto di servizi di stoccaggio e consegna stipulato dalla societa’ in favore della Asl (OMISSIS), fu intimata da (OMISSIS) SpA (di seguito (OMISSIS)), titolare della polizza fideiussoria a garanzia del contratto, di pagare la somma di Euro 202.906,00, versata dalla compagnia in conseguenza della risoluzione, per grave inadempimento dell’appaltatore, del contratto di appalto stipulato dalla societa’. Fu emesso decreto ingiuntivo cui la (OMISSIS) fece opposizione, allegando di aver ignorato l’esistenza del credito, la polizza fideiussoria e l’atto di coobbligazione, prodotto dalla compagnia in forma telematica, recante una sua firma che l’interessata provvide a disconoscere. La (OMISSIS), costituendosi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, confermo’ di volersi avvalere della scrittura privata sottoscritta dalla (OMISSIS), propose istanza di verificazione e, contestualmente, deposito’ in giudizio l’originale della scrittura.
Alla prima udienza del 10/3/2016 la (OMISSIS) non provvide a disconoscere l’originale ma si limito’ a contestare quanto dedotto dalla (OMISSIS) nella propria comparsa di costituzione e risposta, sicche’ il giudice, ritenuto che la causa non fosse di pronta soluzione, assegno’ i termini ex articolo 183 c.p.c., comma 6.
La (OMISSIS) lascio’ decorrere i termini per la prima e la seconda memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, senza disconoscere l’originale depositato dalla (OMISSIS) e, con la terza memoria, preciso’ di “non dover modificare le domande ed eccezioni gia’ svolte nell’atto di citazione”.
2. Conseguentemente il Tribunale, rilevato che l’opponente non aveva disconosciuto l’originale della scrittura privata ne’ alla prima udienza ne’ entro il termine di cui all’articolo 183 c.p.c., ritenne che detto documento fosse stato tacitamente riconosciuto ai sensi dell’articolo 215 c.p.c., comma 1, n. 2 e rigetto’ l’opposizione.
3. La Corte d’Appello di Bologna, adita dalla (OMISSIS), con sentenza resa in data 12/6/2018, ha rigettato l’appello, confermando la correttezza della decisione di primo grado, che aveva ritenuto tacitamente riconosciuta la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata, in assenza di formale disconoscimento dell’originale nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento.
4. Avverso la sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
La (OMISSIS) SpA ha resistito con controricorso.
5. La causa e’ stata assegnata alla trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., in vista della quale la (OMISSIS) ha depositato memoria.
Disconoscimento della sottoscrizione di scrittura privata
RITENUTO
che:
1. Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di parte resistente relativa alla pretesa inammissibilita’ del ricorso per mancanza della procura speciale richiesta dall’articolo 365 c.p.c., per la proposizione del ricorso per cassazione. Ad avviso di parte resistente nell’incipit del ricorso vi sarebbe il riferimento alla procura ad litem apposta in calce all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nessuna procura acclusa all’atto notificato.
1.1 L’eccezione e’ infondata. Nel fascicolo d’ufficio risulta la presenza di una procura speciale spillata al ricorso e notificata in una al ricorso stesso, il cui contenuto, ancorche’ privo di data, non pone dubbi circa la riferibilita’ della stessa al ricorso per cassazione proposto dalla (OMISSIS), con la conseguente infondatezza della relativa eccezione. Sul punto il Collegio intende dare continuita’ al consolidato indirizzo di questa Corte secondo il quale “Nel caso di procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto cui si riferisce, la mancanza di data non produce nullita’ della procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene, alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorita’ del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza e’ menzionata, mentre l’anteriorita’ rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (Cass., 5, n. 34259 del 21 dicembre 2019; Cass., L, n. 18915 del 5/11/2012).
Cio’ posto in via preliminare si procede allo scrutinio dei motivi di ricorso. Sui motivi.
1. Con il primo motivo – violazione e falsa applicazione dell’articolo 214 c.p.c. e articolo 215 c.p.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 – la ricorrente deduce che la Corte di merito abbia errato nel non rilevare la chiara rinuncia tacita di controparte a far valere l’eccezione di disconoscimento della scrittura, con cio’ ponendosi in contrasto con l’orientamento di questa Corte secondo il quale “la proposizione dell’istanza di verificazione della scrittura privata non e’ compatibile con la volonta’ di far valere la decadenza della controparte dalla facolta’ di disconoscerla, sicche’ una volta formulata la suddetta istanza si verifica una rinuncia tacita all’eccezione che non puo’ piu’ essere revocata”.
2. Con il secondo motivo – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 – la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia omesso di considerare che, nel verbale di prima udienza, essa opponente aveva disconosciuto le firme apposte sulla scrittura privata prodotta in originale, tanto da provocare nella parte opposta la richiesta di verificazione. Ad opinare diversamente non si comprenderebbe il senso dell’ordinanza che, preso atto del disconoscimento e dell’istanza di verificazione, aveva ritenuto che la causa non fosse di pronta soluzione.
3. Con il terzo motivo di ricorso (subordinato rispetto al secondo)- omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 – la ricorrente insiste nel lamentare l’omesso esame della rinuncia tacita all’eccezione di disconoscimento, ravvisabile, a suo dire, nel verbale di prima udienza del giudizio di opposizione.
4. Con il quarto motivo di ricorso – nullita’ della sentenza in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2 n. 4 – la ricorrente lamenta in modo davvero criptico e poco comprensibile – la contraddittorieta’ della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la (OMISSIS) non avesse formalmente disconosciuto l’originale cosi’ evidenziando il mancato esame delle istanze proposte dalla parte appellante.
1-4 I motivi possono essere trattati congiuntamente per ragione di connessione perche’ ruotano tutti intorno alla stessa questione – pretesa erroneita’ della sentenza per non aver rilevato la rinuncia tacita della (OMISSIS) a far valere l’eccezione di decadenza della (OMISSIS) dal potere di disconoscimento della scrittura privata.
1-4.1 Il primo motivo, non privo di profili di inammissibilita’ in quanto dichiaratamente volto a censurare l’impugnata sentenza per aver attribuito “un significato completamente diverso ai fatti esposti dall’appellante” e dunque per dedurre un errore di fatto (Cass., 2, n. 2290 del 19/3/1996; Cass., 1, n. 1591 del 6/2/2002, Cass., 3, n. 9543 del 1/7/2002; Cass., 3, n. 13357 del 19/7/2004), e’ comunque infondato.
In base al consolidato orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuita’, “Il disconoscimento, ai sensi dell’articolo 214 c.p.c. e articolo 215 c.p.c., comma 2, dell’autenticita’ della sottoscrizione di una scrittura privata, ammissibile anche relativamente a scrittura prodotta in copia fotostatica, non esime, ove sia comunque collegato alla contestazione, altresi’, della conformita’ della copia all’originale, dall’onere di insistere nello stesso, una volta che controparte abbia prodotto il documento originale, il quale costituisce un “quid novi” nell’acquisizione probatoria, che sostituisce la copia precedentemente prodotta e ne elide ogni valenza” (Cass., 2, n. 5189 dell’11/4/2002); “La parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l’onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all’originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa (Cass., 1, n. 16551 del 6/8/2015).
Premessa la rilevanza, nel caso in esame, del richiamato indirizzo giurisprudenziale non puo’, invece, trovare applicazione la giurisprudenza, invocata dalla ricorrente (pure esistente e consolidata) secondo la quale la proposizione dell’istanza di verificazione della scrittura privata e’ incompatibile con la volonta’ di far valere la decadenza della controparte dalla facolta’ di disconoscerla. Non puo’, infatti predicarsi una rinuncia a far valere la tardivita’/decadenza dalla facolta’ di disconoscere (implicita nell’istanza di verificazione) prima che questa decadenza si sia verificata, ossia prima della conclusione della prima udienza di trattazione (nella quale la difesa della (OMISSIS) avrebbe dovuto disconoscere la sottoscrizione dell’originale). La (OMISSIS) ha eccepito correttamente il mancato disconoscimento dell’originale nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, senza piu’ insistere (se non in via subordinata) nell’istanza di verificazione, dovendosi pertanto escludere l’avvenuta rinuncia.
Correttamente, allora, il giudice di primo grado aveva ritenuto non potersi configurare alcuna rinuncia anticipata a far valere una decadenza che non si era ancora prodotta sicche’, soltanto dopo la conclusione della prima udienza, la parte opposta poteva valutare se rinunciare o meno alla relativa eccezione.
1-4.2 Il secondo ed il terzo motivo, volti a prospettare l’omesso esame di un fatto decisivo, premessa l’inammissibilita’ di una censura ex articolo 360 c.p.c., n. 5 (ex articolo 348 ter c.p.c., comma 5, a fronte di una cd. doppia conforme) sono inammissibili perche’ non rientrano nel perimetro di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La ricorrente lamenta, infatti, l’omesso esame della rinuncia tacita all’eccezione di disconoscimento, ravvisabile, a suo dire, nel verbale di prima udienza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. E’ chiaro che i motivi non individuano fatti storici pretermessi – oggetto di discussione tra le parti e decisivi per la risoluzione della controversia – ma censurano che a quei fatti, considerati dal giudice del merito, sia stato attribuito un valore ed un significato difformi dalle proprie aspettative e deduzioni.
1-4.3 Il quarto motivo, con cui si denuncia la pretesa nullita’ della sentenza in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, per mancato esame delle istanze proposte dalla parte appellante, e’ inammissibile per l’assoluta cripticita’ del medesimo che determina l’inidoneita’ ad evidenziare la dedotta nullita’.
5. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si da’ altresi’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 5.000 (oltre Euro 200 per esborsi), piu’ accessori di legge e spese generali al 15%. Da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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