Dipendenza da causa di servizio dell’infermità

Consiglio di Stato, Sentenza|11 gennaio 2021| n. 370.

Le valutazioni dell’amministrazione in merito alla dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dal dipendente sono espressione di ampia discrezionalità tecnica sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo, ossia per errore di fatto o per violazione dei canoni di logica formale, cristallizzati nei principi di non contraddizione, di ragionevolezza, di consequenzialità argomentativa.

Sentenza|11 gennaio 2021| n. 370

Data udienza 12 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Esercito italiano – Infermità – Dipendenza da causa di servizio – Accertamento – Valutazioni dell’amministrazione – Discrezionalità tecnica – Sindacato – Limiti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5963 del 2019, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…),
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Sa. Ri., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…),
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Seconda n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2020, il Cons. Oberdan Forlenza; nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con l’appello in esame, il Ministero della Difesa impugna la sentenza -OMISSIS-, con la quale il TAR per la Puglia, sez. II di Bari, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. -OMISSIS-, ha annullato il decreto del Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva 7 febbraio 2014, n. 196/N, di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio-severo”.
Tale sentenza ha, contestualmente, riconosciuto che la predetta infermità è dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla Tabella A per la VII categoria ed ha condannato il Ministero al pagamento dell’equo indennizzo a ciò corrispondente, con rivalutazione monetaria ed interessi, a far data dalla domanda amministrativa e fino al soddisfo.
La sentenza impugnata afferma, in particolare:
– “il deliberato del Comitato di verifica nell’adunanza n. 378/2013 del 2 ottobre 2013, pur statuendo nel senso del non riconoscimento della patologia alla causa di servizio, da pur atto come la stessa possa scaturire da trauma cranici o acustici, che invero deve a ragione ritenersi possano consistere non solo in eventi episodici o acuti, ma anche nell’esposizione ripetuta o cronica a rumori bellici o derivanti dalla diffusione di forti onde elettro-magnetiche, per di più se unite a condizioni climatiche rigide o avverse”;
– “l’ampio excursus lavorativo esposto in ricorso e documentato in atti, circa i servizi svolti dal militare dell’Esercito in questione, comprovanti adeguata professionalità e proficuo impegno nell’attività di servizio, dimostrano come il servizio prestato in concreto abbia assunto il carattere della “particolare gravosità “, ai fini dell’equo indennizzo, per il plurimo impiego dello stesso in missioni su diversi teatri bellici o di peace keeping, tra cui anche in Kosovo, per diverse missioni”;
– il militare “ha svolto nel corso della carriera le mansioni di elettro-magnetista e, quindi, per definizione è stato esposto a forti campi elettromagnetici”, di modo che “risulta per tabulas smentita la relazione dell’amministrazione, laddove ha riferito che l’attività del militare si sia svolta prevalentemente solo in caserma”.
Avverso tale decisione il Ministero della difesa – ricordato come “il giudizio del comitato, basandosi su di una speciale competenza tecnica, si sottrae, quanto al merito, al sindacato di legittimità, se non quando la motivazione sia assolutamente carente o la valutazione dei fatti risulti manifestamente illogica o irrazionale”, propone i seguenti motivi di appello (come desumibili dalle pagg. 2-5 ric.):
a) error in iudicando, posto che “non è stata affatto data prova del nesso eziologico tra la patologia sofferta e l’attività svolta all’estero dall’appellato”, laddove, se pur non può pretendersi la certezza del nesso di causalità tra prestazione di servizio ed infermità, è comunque necessario che tale nesso sia desumibile con elevato grado di probabilità ;
b) error in iudicando, poiché la sentenza non ha evidenziato “evidenti e macroscopici vizi logici” oppure “palese mancata presa in considerazione di eventuali circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale”, di modo che “in difetto di puntuali contestazioni, il Tar avrebbe dovuto confermare il parere medico-legale”;
c) error in iudicando, poiché la sentenza: c1) attribuisce “la riduzione della capacità uditiva del -OMISSIS- ad esposizione a campi elettromagnetici, che nulla – come la scienza medica dimostra – hanno a che vedere con la patologia in oggetto, giungendo a tali conclusioni senza il supporto di una indispensabile consulenza tecnica d’ufficio in grado di poter scardinare il giudizio tecnico espresso dal comitato di verifica”; c2) “in riferimento alle missioni svolte all’estero, non vengono segnalati eventi o episodi traumatici nell’ambito delle normali attività lavorative svolte”;
d) error in iudicando; violazione art. 2 DPR n. 461/2001, poiché “incombe al ricorrente dare prova dei fatti di servizio che esulano dal loro normale svolgimento, pe quanto gravoso”, laddove vi è stata “una mera elencazione delle varie mansioni svolte durante il servizio, che sono tutte riconducibili alle attività tipiche del suo ruolo professionale”. Pertanto, “non v’è prova del nesso eziologico tra servizio prestato e l’insorgenza della malattia”.
Si è costituito in giudizio il sig. -OMISSIS-, che ha concluso richiedendo il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.
All’udienza pubblica di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

2. L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
3. Occorre innanzi tutto ricordare che – come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato – le valutazioni dell’amministrazione in merito alla dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dal dipendente sono espressione di ampia discrezionalità tecnica sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo, ossia per errore di fatto o per violazione dei canoni di logica formale, cristallizzati nei principi di non contraddizione, di ragionevolezza, di consequenzialità argomentativa (Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2018 n. 2811; Id., 11 settembre 2017, n. 4266; 4 ottobre 2017, n. 4619; 9 aprile 2018, n. 2140).
In sostanza, il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni del Comitato è estrinseco, ossia volto a verificare, oltre all’eventuale ricorrenza di errori di fatto, il rispetto dei canoni di logica formale, senza tuttavia poter entrare nel merito delle conclusioni raggiunte dall’Amministrazione, nel doveroso rispetto della sfera di attribuzioni alla stessa ex lege affidata.
Né le valutazioni del Comitato sono contestabili alla luce di difformi conclusioni raggiunte da sanitari compulsati autonomamente dalla parte (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2017, n. 4619, e 6 giugno 2017, n. 2718).
Di converso, il positivo riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio consegue all’accertamento, da parte dell’Amministrazione, dell’effettiva e comprovata “riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione” (cfr. art. 11, primo comma, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461): la legge, quindi, non ritiene sufficiente, a tale fine, la mera “possibile” valenza patogenetica del servizio prestato, ma, di contro, impone la puntuale verifica, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia (Cons. Stato, sez. IV, n. 2811/2018 cit.).
4. Nel caso di specie, non può essere condivisa la sentenza impugnata (dovendo invece trovare accoglimento i motivi di appello), poiché non sussistono i presupposti per ritenere illegittimo il giudizio formulato dal Comitato di verifica per le cause di servizio, posto che:
– per un verso, non sono stati evidenziati quegli aspetti di errore macroscopico o di illogicità, ai quali la giurisprudenza à ncora il sindacato di legittimità del giudice amministrativo, essendosi meramente evidenziato come l’infermità “possa scaturire da traumi cranici o acustici”, rilevandosi solo, in modo alquanto apodittico (poiché non fondato su una CTU ovvero su un ragionamento tecnico-scientifico articolato e riferito a letteratura scientifica validata), che questi possono consistere “in eventi episodici o acuti, ma anche nell’esposizione ripetuta o cronica a rumori bellici o derivanti dalla diffusione di forti onde elettromagnetiche”;
– per altro verso, non si è accertato il nesso di causalità tra servizi svolti dal militare ed infermità lamentata, essendosi proceduto ad una mera elencazione dei servizi da questi svolti, cui si è collegata, senza alcuna valutazione anche solo in ordine di probabilità scientificamente sostenuta, l’insorgenza della malattia;
– infine, non è in sostanza contestato, sul piano della manifesta illogicità, il giudizio formulato dal Comitato, che ha ricollegato l’infermità “ad involuzione naturale dovuta al progredire dell’età, per cui la menomazione in questione non può ricollegarsi al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, in quanto dagli atti non risulta che durante il medesimo si sia verificato alcuno degli eventi patogeni sopra indicati”.
A fronte di ciò, anche l’appellato non ha offerto elementi tali da “rafforzare” le ragioni a favore della sussistenza del nesso di causalità tra servizio ed infermità . Ed infatti, con la memoria del 22 gennaio 2020 si è offerta una mera descrizione delle varie attività svolte in servizio, dei luoghi e delle condizioni di lavoro (v. in particolare, pagg. 6-8), oltre a riportare alcuni “passaggi” di una relazione peritale di parte che tuttavia non offre, pur nella sua unilateralità, argomenti volti a formulare, quantomeno in termini di seria probabilità, il necessario nesso eziologico.
5. Per tutte le ragioni sin qui esposte, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettato il ricorso instaurativo del giudizio di primo grado.
Stante la natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero della Difesa (n. 5963/2019 r.g.), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso instaurativo del giudizio di primo grado.
Compensa tra le parti spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco – Presidente
Oberdan Forlenza – Consigliere, Estensore
Luca Lamberti – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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