Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 1 aprile 2020, n. 11039
Massima estrapolata:
In caso di differimento del processo per rinnovare la citazione dell’imputato a causa della violazione del termine a comparire e di concomitante istanza difensiva di rinvio, da qualsiasi causa determinata, non opera, per tutto il tempo del differimento, la sospensione della prescrizione, in quanto il rinvio deve essere ascritto alla prioritaria esigenza di assicurare la regolarità del contraddittorio.
Sentenza 1 aprile 2020, n. 11039
Data udienza 3 dicembre 2019
Tag – parola chiave: Reato – Estinzione (cause di) – Prescrizione – Sospensione del procedimento e rinvio del dibattimento su istanza del difensore – Concomitante differimento per violazione del termine a comparire dell’imputato – Effetto sospensivo della prescrizione – Esclusione – Ragioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CERVADORO Mirella – Presidente
Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Consigliere
Dott. PELLEGRINO Andrea – rel. Consigliere
Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere
Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti rispettivamente nell’interesse di:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS), rappresentato ed assistito dall’avv. (OMISSIS), di fiducia;
e di:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS), rappresentato ed assistito dall’avv. (OMISSIS), di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, terza sezione penale, n. 2559/2017, in data 22/05/2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Pellegrino Andrea;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale PEDICINI Ettore che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso di (OMISSIS) e di disporsi l’annullamento senza rinvio in relazione ai capi 20, 27 e 29 per intervenuta prescrizione dei reati.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 10/11/2016, il Tribunale di Torino, previa riqualificazione dei fatti originariamente contestati come furti pluriaggravati continuati in concorso in appropriazioni indebite aggravate continuate in concorso (n. 41 episodi contestati) ai danni di (OMISSIS), riconosceva (OMISSIS) e (OMISSIS) (unitamente ai coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS)) responsabili del reato de quo, condannandoli alle seguenti pene:
– il (OMISSIS), ritenuta la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, ad anni sei, mesi tre di reclusione ed Euro 550,00 di multa (in relazione a tutti i 41 capi d’imputazione);
– il (OMISSIS), ad anni due, mesi cinque di reclusione ed Euro 235,00 di multa (in relazione ai capi 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 29).
Con condanna di tutti gli imputati al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile (OMISSIS) (legale rappresentante di Sas (OMISSIS) e Srl (OMISSIS)), ed assegnazione alla medesima di provvisionale, immediatamente esecutiva, di Euro 90.400,20.
2. A seguito di proposto gravame difensivo, la Corte di appello di Torino, con sentenza in data 22/05/2018, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) per i capi 7), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16) perche’ estinti per prescrizione e rideterminava la pena nei confronti del sunnominato nella misura di anni uno, mesi nove, giorni venti di reclusione ed Euro 190,00 di multa, con riconoscimento dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e limitazione della responsabilita’ solidale dello stesso nei confronti delle parti civili, con riferimento alla provvisionale assegnata, fino alla concorrenza di Euro 50.300,00; rideterminava altresi’ la pena nei confronti di (OMISSIS), nella misura di anni cinque, mesi sei, giorni dieci di reclusione ed Euro 510,00 di multa.
3. Avverso la sentenza di secondo grado, nell’interesse di (OMISSIS) e di (OMISSIS), vengono proposti distinti atti di ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
4. Ricorso nell’interesse di (OMISSIS).
Lamenta il ricorrente, quale formale motivo unico, violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), per carenza e vizio logico di motivazione. In particolare, assume il ricorrente come la Corte territoriale non abbia tenuto conto di quanto lamentato in atto di appello, e precisamente che dai documenti era risultato come sul proprio conto fossero stati effettuati solo tre bonifici, finendo per accedere alla tesi dei correi, tesi a scaricare sul medesimo ogni responsabilita’. Anche in punto diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si censura la sentenza impugnata che ha fondato il proprio decisum sul fatto che l’imputato era rimasto assente dal processo, non aveva fornito alcun elemento di resipiscenza ed aveva assunto un ruolo fondamentale: motivazione utilizzata anche per la determinazione del trattamento sanzionatorio il cui quantum finale non risultava assistito da adeguata giustificazione.
5. Ricorso nell’interesse di (OMISSIS).
Lamenta il ricorrente:
– erronea applicazione dell’articolo 110 c.p., contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di una responsabilita’ concorsuale dell’imputato nei reati di cui ai capi 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 29) e, ai sensi dell’articolo 578 c.p.p., ai capi 7), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16), in particolare in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo (primo motivo);
– erronea applicazione degli articoli 157 e 159 c.p. e articolo 129 c.p.p., in ordine alla mancata dichiarazione della prescrizione, maturata precedentemente alla sentenza impugnata dei reati ascritti ai capi 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27) e 29) dell’imputazione (secondo motivo).
5.1. In relazione al primo motivo, dopo aver evidenziato come il (OMISSIS) sia stato ritenuto responsabile dei reati di appropriazione indebita ai danni di (OMISSIS) e (OMISSIS) per aver concorso nella realizzazione dei fatti appropriativi, materialmente posti in essere dalla dipendente (OMISSIS), mettendo a disposizione il proprio conto corrente per gli accrediti, con successivo prelievo del denaro da parte sua e consegna integrale al coimputato (OMISSIS), si censura la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto come la prova della volonta’ e consapevolezza del (OMISSIS) di concorrere nella realizzazione di plurimi reati di appropriazione indebita si tragga dalla “peculiarita’ degli accrediti”, ed in particolare dal loro numero e dal fatto che il (OMISSIS) sapesse che il denaro proveniva da soggetti che non avevano alcuna relazione con lui e con il (OMISSIS). Quest’ultima appare chiaramente come un’affermazione apodittica, mancando totalmente i dati fattuali di riferimento. Invero, il compendio probatorio offre, semmai, una prova contraria rispetto al presunto dato della conoscenza da parte dell’imputato della provenienza illecita del denaro (si veda, al riguardo, la testimonianza (OMISSIS)). Inoltre, la stessa frequenza dei bonifici accettati dal (OMISSIS) per conto del (OMISSIS), rappresenta un dato neutro rispetto alla natura, lecita o illecita, degli stessi, potendo, al piu’, fondare un addebito di natura colposa nei confronti dell’imputato per non avere diligentemente approfondito la questione, fidandosi incautamente del (OMISSIS). Peraltro, anche ove si accedesse alla tesi della consapevolezza del (OMISSIS) di agevolare, attraverso la messa a disposizione del proprio conto corrente, un’attivita’ non consentita, non essendo il (OMISSIS) titolato a ricevere il denaro, cio’ non potrebbe ancora ritenersi sufficiente nell’accertamento della responsabilita’ concorsuale dell’imputato nei reati di appropriazione indebita a lui contestati, atteso che, l’accertamento della penale responsabilita’ del correo a titolo di concorso di persone nel reato altrui, non puo’ prescindere dalla prova della consapevolezza di agevolare, con la propria condotta, la commissione non gia’ di una generica attivita’ (potenzialmente) illecita, bensi’ la realizzazione di un reato, specificamente indicato nei suoi elementi costitutivi.
5.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata che ha omesso di riconoscere e dichiarare l’intervenuta prescrizione per i reati di cui ai capi 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27) e 29) in conseguenza della erroneamente ritenuta sospensione dei termini per complessivi mesi otto e giorni sei. Invero, all’udienza dibattimentale del 21/03/2014 in cui la difesa ha fatto valere l’astensione dalla partecipazione alle udienze indetta dal sindacato di appartenenza, il differimento del processo e’ intervenuto non solo per questa causa ma anche dalla necessita’ di rinnovazione della notifica (tardiva) al (OMISSIS) del decreto di citazione a giudizio. Sul punto la giurisprudenza si e’ piu’ volte pronunciata nel senso di ritenere che la sospensione del corso della prescrizione non si verifica allorquando la causa di sospensione contemplata dall’articolo 159 c.p.p., concorra con altra causa legittimante il rinvio del processo. Senza il periodo di sospensione di mesi otto e giorni sei, anche i reati di cui ai capi 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27) e 29) risultavano prescritti anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso nell’interesse di (OMISSIS) e’ parzialmente fondato, con conseguente accoglimento della domanda di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata pronunciata nei suoi confronti per essere i reati a lui ascritti estinti per prescrizione. Di contro, il ricorso nell’interesse di (OMISSIS) e’ manifestamente infondato e, come tale inammissibile.
2. Ricorso nell’interesse di (OMISSIS).
Il ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza.
2.1. Come e’ noto, il controllo del giudice di legittimita’ sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 3, n. 12110 del 19/03/2009, Campanella e altro, Rv. 243247; Sez. 3, n. 23528 del 06/06/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ancora. La giurisprudenza ha affermato che l’illogicita’ della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimita’ al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purche’ siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Successivamente, e’ stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il controllo di legittimita’ sulla motivazione non attiene ne’ alla ricostruzione dei fatti ne’ all’apprezzamento del giudice di merito, ma e’ circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorieta’ della motivazione o di illogicita’ evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
2.2. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c’e’, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilita’ di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E cio’ anche alla luce del vigente testo dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Il giudice di legittimita’ non puo’ procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il ricorrente non puo’, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicita’ e, in concreto, da cosa tale illogicita’ vada desunta. Il vizio della manifesta illogicita’ della motivazione deve essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com’e’ stato rilevato nella citata sent. n. 21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica “rispetto a se’ stessa”, cioe’ rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione puo’ risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da “altri atti del processo”, purche’ specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. Avere introdotto la possibilita’ di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo” costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilita’ di dedurre in sede di legittimita’ il cosiddetto “travisamento della prova” che e’ quel vizio in forza del quale il giudice di legittimita’, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto e’ stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all’interno della decisione.
2.3. In altri termini, vi sara’ stato “travisamento della prova” qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realta’ non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia e’ risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell’imputato). Oppure dovra’ essere valutato se c’erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma occorrera’ ancora ribadirlo – non spetta comunque a questa Corte Suprema “rivalutare” il modo con cui quello specifico mezzo di prova e’ stato apprezzato dal giudice di merito. Per esserci stato “travisamento della prova” occorre, tuttavia, che sia stata inserita nel processo un’informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia. In tal caso, pero’, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l’atto che contiene la prova travisata o omessa.
Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisivita’. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimita’ una rivalutazione complessiva delle prove che, come piu’ volte detto, sconfinerebbe nel merito.
Se questa, dunque, e’ la prospettiva ermeneutica cui e’ tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato, con l’unico motivo proposto, si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino alcuna illogicita’ che ne vulneri la tenuta complessiva.
2.4. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede, di fatto, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui detto, un siffatto modo di procedere e’ inammissibile perche’ trasformerebbe questa Corte di legittimita’ nell’ennesimo giudice del fatto.
3. Ricorso nell’interesse di (OMISSIS).
3.1. Infondato e’ il primo motivo.
Con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, la Corte territoriale ha ritenuto raggiunta la prova della consapevolezza del (OMISSIS) di concorrere ad un’attivita’ delittuosa avuto riguardo alla peculiarita’ dei numerosi accrediti effettuati tramite bonifici in tempi ravvicinati da soggetti con non avevano avuto alcuna relazione ne’ con lui ne’ con il (OMISSIS): accrediti effettuati “… evidentemente in base ad un preventivo accordo con (OMISSIS)… (e) consapevole della (loro) illiceita’… Per il favore (OMISSIS) ha percepito un compenso, considerato il contenuto della proposta riferita dalla teste (OMISSIS)… Il contenuto degli estratti conto, richiamato dalla difesa non costituisce una prova contraria univoca dell’assenza di un compenso perche’, come osservato dal Tribunale, il prelievo dell’intera somma accreditata era compatibile con la dazione di una somma in contanti, e l’agevolazione sussiste anche senza un compenso… Pertanto – si afferma conclusivamente al tempo degli accrediti (OMISSIS) era consapevole di agevolare un soggetto che stava sottraendo danaro approfittando della sua posizione, e non e’ rilevante, per escludere il concorso, che il (OMISSIS) non conoscesse le societa’ e (OMISSIS)…”.
3.2. Fondato e’ il secondo motivo.
La Corte territoriale ha ritenuto che per i reati di cui ai capi 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 29 il termine massimo di prescrizione, avuto riguardo alla data di commessione dei fatti, al tempo di durata della proroga – calcolata nel massimo – per gli eventi interruttivi e all’ulteriore termine di mesi otto e giorni sei per eventi sospensivi (differimento dell’udienza dibattimentale del 21/03/2014 per adesione del difensore del (OMISSIS) all’astensione delle udienze), la prescrizione, alla data della pronuncia della sentenza di appello (22/05/2018), non fosse ancora maturata.
E segnatamente:
– per il capo 20, la prescrizione ordinaria – calcolate le interruzioni maturata al 25/09/2017, si sarebbe prorogata, per la citata sospensione, al 31/05/2018;
– per il capo 21, il termine finale sarebbe quello del 19/06/2018;
– per il capo 22, il termine finale sarebbe quello del 26/06/2018;
– per il capo 23, il termine finale sarebbe quello del 26/06/2018;
– per il capo 24, il termine finale sarebbe quello del 12/07/2018;
– per il capo 25, il termine finale sarebbe quello del 02/08/2018;
– per il capo 26, il termine finale sarebbe quello del 02/08/2018;
– per il capo 27, il termine finale sarebbe quello del 23/08/2018;
– per il capo 29, il termine finale sarebbe quello del 13/09/2018.
3.2.1. Il calcolo compiuto dalla Corte territoriale e’ errato. Invero, atteso che il differimento dell’udienza del 21/03/2014 aveva trovato una “duplice” causale (l’astensione del difensore dalle udienze e la necessita’ della rinnovazione della notifica del decreto di citazione all’imputato in quanto tardiva), la sospensione della prescrizione non poteva operare, dovendosi dare “priorita’” alla causa di differimento che imponeva la regolarizzazione del contraddittorio tra le parti, “congelando” il corso della prescrizione del reato.
Invero, come riconosciuto a piu’ riprese dalla giurisprudenza di legittimita’ in fattispecie del tutto assimilabili alla presente, la sospensione del corso della prescrizione non si verifica quando la causa di sospensione ex articolo 159 c.p., concorre con altra causa legittimante il rinvio del dibattimento. In particolare, vi sono diverse pronunce che hanno riconosciuto ed affermato che, in tema di prescrizione del reato, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l’uno riferibile all’imputato o al difensore, l’altro ad esigenze di acquisizione della prova (articolo 304 c.p.p., comma 1, lettera a), la predominante valenza di quest’ultima preclude l’operativita’ del disposto dell’articolo 159 c.p. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione (cfr., Sez. 6, n. 41557 del 05/10/2005, Mele, Rv. 232835, in fattispecie in cui il rinvio era stato disposto per impedimento dell’imputato e per assenza di un testimone; Sez. 5, n. 49647 del 02/10/2009, Delli Santi, Rv. 245823, nella specie si trattava di rinvio disposto per impedimento del difensore che aveva aderito ad una iniziativa di categoria di astensione dalle udienze e per l’escussione di un teste assente; da ultimo, Sez. 3, n. 26429 del 01/03/2016, Bellia e altro, Rv. 267101). Nel medesimo solco interpretativo, si pone altra pronuncia (Sez. 2, n. 11559 del 09/02/2011, De Rinaldis, Rv. 249909) nella quale il principio viene ribadito affermando che, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l’uno riferibile all’imputato o al difensore e l’altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione (nella fattispecie il dibattimento era stato rinviato per la contemporanea adesione del difensore e del giudice allo sciopero indetto nello stesso giorno dalle rispettive categorie).
3.2.2. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio di dover enunciare il seguente principio di diritto: “Il differimento del processo per disporre la rinnovazione della citazione all’imputato per mancato rispetto del termine a comparire va necessariamente ascritto all’esigenza, prioritaria ed assorbente, di garantire la regolarita’ del contraddittorio, esigenza che il giudice e’ tenuto ad assicurare ben potendovi provvedere anche d’ufficio ed alla quale la concomitante istanza difensiva di differimento, per qualsivoglia causa determinata, si presenta come del tutto recessiva. Ne consegue che il rinvio del dibattimento per tale prioritaria causa non determina, per tutto il tempo del differimento, la sospensione del termine di prescrizione del reato”.
3.2.3. Va infine rilevato che, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte nel suo piu’ alto consesso (Sez. U, n. 12602 del 25/03/2016, Ricci) “… nessun dato positivo induce a ritenere che non possa censurarsi, con il ricorso per cassazione, l’errore del giudice di appello che ha omesso di dichiarare la gia’ intervenuta prescrizione del reato, pur se non eccepita dalla parte interessata in quel grado. Il ricorso per cassazione, anche se strutturato su questo solo motivo, e’ certamente ammissibile, perche’ volto a fare valere l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b). L’error in iudicando si concretizza proprio nella detta omissione, che si riverbera sul punto della sentenza concernente la punibilita’. L’impugnazione mira ad emendare tale errore. L’ammissibilita’ del ricorso non e’ pregiudicata dal fatto che il ricorrente, con le conclusioni rassegnate in appello, non ha eccepito la prescrizione maturata nel corso di quel giudizio; ne’ alcuna rilevanza preclusiva all’ammissibilita’ dell’impugnazione puo’ attribuirsi, in caso di prescrizione verificatasi addirittura prima della proposizione dell’appello, alla mancata deduzione di parte con i relativi motivi (articolo 606 c.p.p., comma 3). L’articolo 129 c.p.p., impone al giudice, come recita la rubrica, l’obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita’ e a tale “obbligo” il giudice di merito non puo’ sottrarsi e deve ex officio adottare il provvedimento consequenziale. Se a tanto non adempie, la sentenza di condanna emessa, in quanto viziata da palese violazione di legge, puo’ essere fondatamente impugnata con atto certamente idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore, il che esclude la formazione del c.d. “giudicato sostanziale””. Da qui l’affermazione del seguente principio di diritto: “In base a quanto argomentato al punto che precede, deve enunciarsi il principio di diritto che segue: “E’ ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b)””.
4. Da qui:
– l’annullamento senza rinvio della impugnata nei confronti di (OMISSIS) per essere i reati a lui ascritti estinti per prescrizione;
– la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso nell’interesse di (OMISSIS), con condanna dello stesso, in forza del disposto dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali nonche’ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro duemila.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) per essere i reati a lui ascritti estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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