Difensore e difetto di rappresentanza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 agosto 2021| n. 23353.

Difensore e difetto di rappresentanza.

Alla stregua dell’articolo 182, comma 2, del codice di procedura civile, il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a promuovere la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, anche qualora la procura manchi del tutto, restando irrilevante la distinzione tra nullità ed inesistenza della stessa (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il decreto impugnato con cui la corte d’appello, adita in sede di giudizio per l’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, rilevato un difetto di rappresentanza in capo al professionista che aveva sottoscritto il ricorso in quanto la procura “ad litem” risultava rilasciata ad altro difensore, aveva dichiarato inammissibile il ricorso anziché invitare il ricorrente a sanare il vizio di rappresentanza).(Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 7 maggio 2018, n. 10885).

Ordinanza|24 agosto 2021| n. 23353. Difensore e difetto di rappresentanza

Data udienza 22 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Processo – Irragionevole durata – Equa riparazione – Difensore – Difetto di rappresentanza – Articolo 182, comma 2, c.p.c. – Sanatoria – Mancanza totale della procura – Distinzione tra nullità ed inesistenza – Irrilevanza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25226-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 636/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 06/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. (OMISSIS) ha impugnato per cassazione il decreto della Corte d’Appello di Perugia che ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto per ottenere l’equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio civile instaurato il 19 giugno de 1992 dinnanzi alla Pretura Civile di Roma e concluso dal Tribunale di Roma il 24 febbraio 2012.
La Corte distrettuale ha rilevato un difetto di rappresentanza in capo al professionista che aveva sottoscritto il ricorso, avvocato (OMISSIS), evidenziando come la procura ad litem fosse stata rilasciata non a lui bensi’ all’avvocatessa (OMISSIS).
Il ricorrente censura il decreto n. 354/2018 con un solo motivo – riferito al vizio di violazione di legge (in rubrica si menzionano gli articoli 83 e 85 c.p.c., ma nel corpo del motivo si richiama anche l’articolo 182 c.p.c.) – svolgendo due distinte doglianze.
Con la prima doglianza il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello avrebbe errato nei non rilevare come dai ricorso emergesse il conferimento di un mandato ad litem tanto all’avvocato (OMISSIS) quanto all’avvocatessa (OMISSIS); quanto a primo, si argomenta che l’avvocato (OMISSIS), sottoscrittore del ricorso, risultava indicato quale difensore nell’epigrafe del ricorso introduttivo; quanto alla seconda, si argomenta che la sottoscrizione apposta dall’avvocatessa (OMISSIS) per autentica del mandato a lei stessa rilasciato a margine del ricorso valeva anche con sottoscrizione del medesimo ricorso da parte di costei.
Con la seconda doglianza il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello avrebbe violato il disposto dell’articolo 182 c.p.c. dichiarando l’inammissibilita’ del ricorso senza aver previamente sollecitato la parte a sanare il vizio di rappresentanza.
Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa e’ stata chiamata all’adunanza camerale del 22 ottobre 2020.
La prima doglianza sviluppata dal ricorrente – relativa all’errore in cui la Corte distrettuale sarebbe incorsa nel non rilevare come il sig. (OMISSIS) avesse conferito il mandato ad litem tanto all’avvocato (OMISSIS) quanto all’avvocatessa (OMISSIS) – e’ inammissibile, in quanto attiene all’interpretazione del mandato ad litem e, piu’ specificamente, all’individuazione dei soggetto (avvocato (OMISSIS) o avvocatessa (OMISSIS) o entrambi) a cui il sig. (OMISSIS), sottoscrivendo il mandato steso a margine del ricorso, intendesse attribuire il potere di rappresentanza in giudizio; va allora richiamato, al riguardo, il costante orientamento di questa Corte secondo cui la procura ad litem va interpretata, in relazione al contesto dell’atto cui essa accede, dal giudice di merito, la cui valutazione non e’ censurabile in sede di legittimita’ mediante la mera denunzia dell’ingiustificatezza dei risultato interpretativo raggiunto (Cass. 11326/2004, Cass. 4864/2007).
E’ invece fondata la denuncia di violazione di legge svolta dal ricorrente in relazione al disposto dell’articolo 182 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, articolo 46, comma 2, alla cui stregua il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione e’ tenuto a promuovere la sanatoria (assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc e senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali) anche qualora la procura manchi del tutto, restando irrilevante la distinzione tra nullita’ e inesistenza della stessa (in termini, Cass. n. 10885/2018).
La Corte d’Appello, dopo aver rilevato il difetto di rappresentanza processuale del sig. (OMISSIS) ha dunque errato nel dichiarare inammissibile il ricorso di costui senza invitarlo a sanare tale vizio.
Il ricorso va quindi accolto ne suddetti termini ed il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, che regolera’ anche le spese del giudizio di legittimita’.

 

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