Dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|1 febbraio 2022| n. 3547.

In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sul trattamento sanzionatorio, sussiste il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione subita in conseguenza dell’illegittimo rigetto, da parte del giudice dell’esecuzione, dell’istanza di rideterminazione della pena alla luce della nuova cornice edittale, essendo ravvisabile un errore dell’autorità procedente che omette di rivalutare la pena alla luce dei nuovi limiti in ragione della sua conformità formale al quadro precedente e a quello sopravvenuto, non venendo in rilievo profili di discrezionalità. (Fattispecie relativa alla detenzione ingiustamente subita per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in conseguenza del rigetto dell’istanza di rideterminazione della pena in sede esecutiva, a seguito della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale).

Sentenza|1 febbraio 2022| n. 3547. Dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale

Data udienza 1 dicembre 2021

Integrale

Tag – parola: MISURE CAUTELARI – INGIUSTA DETENZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele – Presidente

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. BRUNO M. – rel. Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARIAROSARIA BRUNO;
lette le conclusioni del PG.

Dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 13/1/2021, la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’istanza di riparazione presentata da (OMISSIS). Il richiedente lamentava di avere patito un periodo di ingiusta detenzione in carcere in seguito ad annullamento della Corte di Cassazione del provvedimento di rigetto di rideterminazione della pena, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Modena, in conseguenza della intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale n. 40/19.
I fatti che hanno dato origine alla richiesta d’indennizzo possono essere cosi’ riassunti.
Ad (OMISSIS) veniva applicata, con sentenza del Tribunale di Modena del 9/5/2018, irrevocabile il 9/6/2018, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. e ss., la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed Euro 9.000,00 di multa per il delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 1. La pena era cosi’ determinata: pena base anni otto di reclusione ed Euro 25.822,00 di multa, ridotta ex articolo 62-bis c.p. alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, ridotta ulteriormente per la concessione della circostanza attenuante di cui all’articolo 114 c.p. ad anni quattro, mesi otto di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, aumentata per la continuazione ad anni cinque di reclusione ed Euro 13.000,00 di multa, ridotta nella misura finale di anni tre, mesi sei di reclusione ed Euro 9.000 di multa per il rito.
In seguito alla intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale n. 40/19, il Tribunale di Modena veniva investito, quale giudice dell’esecuzione, della richiesta di rideterminazione della pena applicata con la predetta sentenza, avendo il P.M. e la difesa concordato, in luogo della pena di anni tre e mesi sei di reclusione, quella di anni due e mesi sei di reclusione.
Con ordinanza del 27/4/2019 il giudice rigettava il nuovo patteggiamento in sede esecutiva, ritenendo congrua l’originaria pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed Euro 9.000 di multa, anche alla luce della nuova cornice edittale.
La Corte di Cassazione, investita dell’impugnazione, censurava il provvedimento, riconoscendo che il Giudice avrebbe dovuto provvedere ad una rivalutazione della pena alla luce della nuova cornice edittale, non potendo limitarsi a respingere la rinnovata proposta di patteggiamento.

 

Dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale

A seguito dell’annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, che imponeva una rimodulazione della sanzione applicata per effetto della sua illegalita’ sopravvenuta, la pena veniva rideterminata in anni due e mesi sei di reclusione.
2. La Corte di merito, decidendo sulla richiesta di riparazione, pur riconoscendo che l’istituto trova applicazione con riferimento a vicende attinenti alla fase dell’esecuzione della pena, in caso di errore dell’Autorita’ procedente, ha evidenziato come l’errore non possa mai consistere nell’esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato, a mezzo del difensore, lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale in relazione all’articolo 314 c.p.p.; manifesta illogicita’ della motivazione risultante dal testo impugnato e da altri atti del procedimento.
La difesa evidenzia come, alla luce della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, in conformita’ all’accordo raggiunto tra il difensore ed il Pubblico Ministero, la pena applicata al ricorrente era stata rideterminata in anni due, mesi sei di reclusione.
La Corte di Cassazione aveva riconosciuto l’errore in cui era incorso il primo giudice nel rigettare la richiesta di rivalutare la pena alla luce della nuova cornice edittale, conseguente alla pronuncia della Corte Cost. n. 40/19.
Il richiedente, veniva liberato in data 23.12.2019, sebbene l’esecuzione della pena avrebbe dovuto terminare in data 27.4.2019, come si ricava dall’ordine di scarcerazione.
Il provvedimento di rigetto del riconoscimento dell’indennizzo sarebbe illegittimo ed illogico. L’ordinanza non tiene conto dell’errore in cui era incorso il Tribunale di Modena, stigmatizzato nella sentenza di annullamento della Corte di Cassazione.
4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
La difesa ha presentato conclusioni scritte, insistendo nell’accoglimento del ricorso.

 

Dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
E’ noto come la Corte costituzionale, con pronuncia n. 310 del 1996, abbia dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 314 c.p.p. nella parte in cui non prevede il diritto all’equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di un erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost. e violazione dell’articolo 5 della Convenzione E.D.U., ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848, che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzione ingiuste, senza distinzione di sorta.
Nella specie, la Consulta si e’ cosi’ espressa: “(…) la diversita’ della situazione di chi abbia subito la detenzione a causa di una misura cautelare, che in prosieguo sia risultata iniqua, rispetto a quella di chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzione arbitrario non e’ tale da giustificare un trattamento cosi discriminatorio, al punto che la prima situazione venga qualificata ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda venga invece dal legislatore completamente ignorata”; “La disparita’ di trattamento tra le due situazioni appare ancor piu’ manifesta, se si considera che la detenzione conseguente ad ordine di esecuzione illegittimo offende la liberta’ della persona in misura non minore della detenzione cautelare ingiusta”.

 

Dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale

A seguito della pronuncia citata si e’ ritenuto che il compito di dare concreta applicazione a tali principi, definendo i presupposti per il sorgere del diritto ed i limiti di applicabilita’ dell’istituto, sia rimesso all’interprete (cfr. sul punto, in motivazione, Sez. 4 n. 35333 del 05/07/2001, Sandbergh Ruth, Rv. 219883 01; sempre in motivazione, anche Sez. 4, Sentenza n. 8117 del 24/11/2005, Arrisicato, Rv. 233647 – 01).
Sotto questo profilo la Corte di legittimita’ ha riconosciuto spazi applicativi alla norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione in vari casi, nei quali dovevano attuarsi i principi espressi dalla Consulta, mettendo in rilievo come il diritto alla riparazione possa essere riconosciuto ove risulti acclarato un errore dell’autorita’ procedente, e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato che sia stato concausa dell’errore (cosi’ Sez. 4, Sentenza n. 57203 del 21/09/2017, Rv. 271689 – 01).
Si e’ cosi’ affermato che l’esecuzione di un ordine di carcerazione originariamente legittimo ma relativo ad una pena estintasi, in ragione del lungo arco temporale intercorso tra l’emissione del titolo e la sua esecuzione, determini l’ingiustizia della detenzione sofferta e, dunque, la configurabilita’ del diritto all’equa riparazione (Sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015, Myteveli, Rv. 264895). In altro caso, la Corte di legittimita’ ha affermato che la tardiva esecuzione dell’ordine di scarcerazione disposta per liberazione anticipata determini l’ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e, pertanto, costituisca titolo per la domanda di riparazione (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617: nella fattispecie il ricorrente era stato scarcerato con oltre un mese di ritardo per la tardiva comunicazione al collegio procedente per la rideterminazione della pena dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso quarantacinque giorni di riduzione della pena per liberazione anticipata).
Ancora, sempre nell’ottica di una declinazione dei principi affermati in ambito costituzionale nella materia in esame, si e’ giunti a riconoscere la configurabilita’ del diritto alla riparazione anche ove l’ingiusta detenzione patita sia derivata da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione della pena, purche’ sussista un errore dell’autorita’ procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato che sia stato concausa dell’errore o del ritardo nell’emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell’espiazione della pena (cosi’ Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, P.G. in proc. Paraschiva e altro, Rv. 271689 – 01, gia’ citata sopra).
2. Cio’ premesso, il ricorso appare fondato: la Corte di Cassazione ha riconosciuto l’errore in cui era incorso il giudice nell’astenersi dal rivalutare la pena applicata a (OMISSIS) alla luce della nuova cornice edittale. Non vengono quindi in rilievo i profili di discrezionalita’ rimarcati nel provvedimento impugnato.
I principi fissati dalla giurisprudenza della Corte di legittimita’ ribadiscono che l’intervento della Corte costituzionale, in seguito alla emanazione della sentenza n. 40/2019, impone una rimodulazione della pena, non essendo consentito, come avvenuto nel caso di specie, che si addivenga ad un giudizio di congruita’ della pena sulla base della sua conformita’ formale al quadro precedente e a quello sopravvenuto.
3. Da quanto precede consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d’appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Bologna.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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