Dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 5 febbraio 2019, n. 3294.

La massima estrapolata:

In caso di dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale l’avviso di accertamento può essere emesso senza il rispetto del termine dilatorio dei sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente perché l’urgenza è correlata alla necessità dell’Amministrazione d’intervenire tempestivamente nella procedura concorsuale.

Ordinanza 5 febbraio 2019, n. 3294

Data udienza 18 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere

Dott. GILOTTA Bruno – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sui ricorsi riuniti iscritti rispettivamente al n. 26432/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
Contro
Fallimento (OMISSIS), in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende con l’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 73/02/12 della Commissione tributaria regionale di Perugia, depositata il 30 marzo 2012;
e
al n. 26691/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), soci della (OMISSIS),
– intimati –
avverso la sentenza n. 74/02/12 della Commissione tributaria regionale di Perugia, depositata il 30 marzo 2012;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 gennaio 2019 dal Consigliere Paolo Fraulini.

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per l’Umbria in Perugia, con la sentenza n. 73/02/12, depositata il 30 marzo 2012, riformando la decisione di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo a Iva e Irap per l’anno di imposta 2002 notificato alla (OMISSIS).
2. Il giudice di appello ha rilevato la nullita’ dell’atto impositivo in quanto notificato senza previa comunicazione al contribuente dell’avviso di accertamento e in assenza di qualsivoglia motivazione delle ragioni dell’urgenza che avrebbero giustificato l’omissione.
3. Con coeva sentenza n. 74/02/12, la medesima Commissione regionale ha conseguenzialmente annullato anche l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) notificato ai soci della societa’ (OMISSIS).
4. Avverso tali decisioni l’Agenzia delle Entrate ha proposto autonomi ricorsi per cassazione, resistiti dalla sola curatela del Fallimento (OMISSIS).
6. All’odierna udienza la Corte ha disposto la riunione dei procedimenti.
7. Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis 1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il ricorso N.G.R. 26432/2012 proposto nei confronti del Fallimento (OMISSIS), consta di due motivi che lamentano:
a. Primo motivo “Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 12, u.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” deducendo l’erroneita’ della motivazione della sentenza laddove ha omesso di rilevare che la applicata sanzione di nullita’ si applica solo nell’ipotesi di notificazione dell’avviso di accertamento prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione al contribuente del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica; secondo la ricorrente nella specie nessuna comunicazione di tale verbale di chiusura delle operazioni e’ mai stata posta in essere, risultando comunicato solo un invito a depositare documentazione, al cui esito e’ stato notificato l’avviso per erronea detrazione in tre esercizi (2002-2005) di un credito IVA formatosi integralmente nel solo anno di imposta 2002; inoltre deduce che l’eventuale omissione delle ragioni dell’urgenza giammai potrebbe giustificare la declaratoria di nullita’ dell’avviso.
b. Secondo motivo “Violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 52, comma 5 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 33, comma 1, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 56, comma 4 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, comma 2, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” deducendo l’erroneita’ della sentenza laddove ha ritenuto che l’omessa notifica del processo verbale di constatazione possa generare la nullita’ dell’avviso di accertamento.
3. Il controricorrente Fallimento eccepisce l’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto.
4. Il ricorso N.G.R. n. 26691 del 2012, proposto nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali soci della (OMISSIS), consta di tre motivi che lamentano:
a. Primo motivo “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3” deducendo l’erroneita’ della sentenza laddove ha ritenuto di accogliere l’appello dei soci sulla base del solo previo annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla societa’, cio’ che avrebbe potuto fare solo se l’accertamento pregiudiziale fosse passato in cosa giudicata.
b. Secondo motivo “Omessa applicazione dell’articolo 295 c.p.c. in relazione all’articolo 360c.p.c., comma 1, n. 4.” deducendo l’illegittimita’ della sentenza laddove avrebbe omesso di sospendere il processo riguardante i soci della societa’, in attesa della definizione di quello pregiudiziale riguardante l’avviso di accertamento notificato alla s.a.s..
c. Terzo motivo “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4” deducendo la nullita’ della sentenza per aver dichiarato la nullita’ dell’avviso di accertamento notificato ai soci senza che mai la relativa eccezione fosse stata formulata nel corso del giudizio, ledendo in tal modo il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
5. Va preliminarmente rilevato che la riunione dei due procedimenti sana ogni vizio relativo all’integrita’ del contraddittorio tra societa’ di persone e soci. Si condivide infatti l’orientamento gia’ espresso da questa Corte secondo cui nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative a societa’ di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei relativi effetti a ciascun socio, non va dichiarata la nullita’ per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (societa’ e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identita’ oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della societa’ che di tutti i suoi soci e, quindi, identita’ di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identita’ sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell’unicita’ della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’articolo 111 Cost., comma 2 e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, articoli 6 e 13), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullita’ ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalita’ superflue, perche’ non giustificate dalla necessita’ di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29843 del 13/12/2017). Nel caso di specie sussistono tutti i citati presupposti, poiche’ oggetto di lite e’ proprio un unico accertamento effettuato nei confronti della societa’, che ha generato due distinti avvisi notificati separatamente a societa’ e soci, ma riconducibili alla stessa operazione di verifica, la cui impugnazione ha dato vita a sentenze di merito coeve ed esattamente identiche quanto a ratio decidendi.
6. Il ricorso va accolto.
7. Questa Corte ha avuto modo di affermare il condivisibile principio, che in questa sede va ribadito, secondo cui la dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale giustifica l’emissione dell’avviso di accertamento senza l’osservanza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7. Cio’ da un lato in ragione dell’urgenza correlata alla necessita’ dell’Erario di intervenire nella procedura concorsuale, senza che rilevi la possibilita’ di un’insinuazione tempestiva al passivo, poiche’ detto intervento puo’ essere funzionale a proporre opposizioni volte a contestare le posizioni di altri creditori; d’altro lato perche’ il contribuente fallito perde la capacita’ di gestire il proprio patrimonio, sicche’ il detto termine per la presentazione di osservazioni e richieste risulta incompatibile con l’attivita’ del curatore, che e’ svolta sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, stante l’onere informativo nei confronti di tali soggetti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8892 dell’11/04/2018; Sez. 5, Sentenza n. 13294 del 28/06/2016).
8. La sentenza impugnata ha quindi falsamente applicato la L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, poiche’ e’ pacifico che l’invito a produrre documenti e’ stato rivolto gia’ al curatore fallimentare; essendo quindi la societa’ gia’ fallita all’inizio della fase amministrativa di verifica, nessuna necessita’ di attendere la decorrenza del termine dilatorio di sessanta giorni sussisteva nella specie, del tutto a prescindere dalla necessita’ di motivare o meno le ragioni dell’urgenza della notificazione dell’avviso di accertamento, che in tale ipotesi e’ in re ipsa e deriva dall’accertata insolvenza della contribuente.
9. I motivi di ricorso relativi al procedimento n. 26691/2012 restano assorbiti.
10. Non sussistendo accertamenti di fatto da compiere rispetto alla questione ancora pendente, la causa puo’ essere decisa nel merito.
11. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in relazione a tutti i gradi di giudizio, atteso che l’orientamento giurisprudenziale applicato si e’ consolidato in epoca successiva alla proposizione dei ricorsi.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li accoglie, cassa le sentenze impugnate e, decidendo nel merito, respinge i ricorsi in origine separatamente proposti dal Fallimento (OMISSIS) e dai soci (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite relative all’intero giudizio.

Avv. Renato D’Isa

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