Corte di Cassazione, penale, Sentenza|17 novembre 2021| n. 41796.
Detenzione domiciliare e la valutazione della compatibilità
In tema di detenzione domiciliare, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all’instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell’esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l’esito anzidetto e la valutazione in questione. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la revoca della misura alternativa sulla base di una querela sporta nei confronti del detenuto per il reato di lesioni, ritenendo irrilevante la successiva remissione della stessa).
Sentenza|17 novembre 2021| n. 41796. Detenzione domiciliare e la valutazione della compatibilità
Data udienza 9 settembre 2021
Integrale
Tag – parola: ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA – DETENZIONE DOMICILIARE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BONI Monica – Presidente
Dott. BINENTI Roberto – Consigliere
Dott. SANTALUCIA Giusepp – rel. Consigliere
Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere
Dott. CAIRO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 01/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
Lette le conclusioni del P.G. dott. Picardi A. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha disposto la revoca della detenzione domiciliare, misura in precedenza concessa a (OMISSIS), detenuto per condanne aventi ad oggetto reati concernenti le sostanze stupefacenti.
Il Magistrato di sorveglianza aveva provveduto a sospendere la misura alternativa sulla base della comunicazione dei Carabinieri della Stazione di Isola del Giglio, i quali avevano riferito che (OMISSIS) era stato querelato da (OMISSIS) per una violenta aggressione compiuta nei suoi confronti.
2. Il Tribunale ha ritenuto che l’episodio dell’aggressione abbia trovato riscontro nei referti dei medici del Pronto soccorso in cui viene riportata una lesione alla caviglia occorsa alla persona offesa, con prognosi di venti giorni, e in altri atti allegati alla querela.
Ha poi aggiunto che la versione dei fatti consegnata da (OMISSIS) non e’ attendibile: e che e’ irrilevante, ai fini della decisione sulla misura alternativa, la rimessione della querela in uno con l’accordo transattivo raggiunto con la persona offesa.
3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di (OMISSIS), che ha dedotto difetto di motivazione. Il Tribunale ha errato sia nel ritenere che il mero fatto della denuncia per un’aggressione segni l’incompatibilita’ con la prosecuzione della misura alternativa, sia nell’omettere ogni spiegazione circa le ragioni per le quali le violazioni della legge e delle prescrizioni abbiano in concreto rappresentato un dato impeditivo. Ha ulteriormente errato nel non prendere in esame la memoria difensiva; se cio’ avesse fatto, sarebbe giunto alla conclusione che il fatto decritto in querela era diverso e di minore gravita’ da come e’ stato descritto in ordinanza, e quindi non tale da incidere negativamente sul comportamento del condannato.
Si e’ trattato invero di un episodio di lesioni colpose, non procedibile per intervenuta remissione di querela. In ogni caso detto episodio avrebbe dovuto essere posto a confronto con il percorso riabilitativo e di risocializzazione sino a quel momento svolto dal ricorrente e anche con il comportamento serbato successivamente.
4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
5. Il difensore ricorrente ha quindi presentato memoria di replica con cui ha insistito nelle ragioni del ricorso e ha argomentato diffusamente per la corretta ricostruzione dell’episodio della asserita aggressione.
Successivamente ha depositato una memoria integrativa ribadendo quanto gia’ argomentato e confermando che era stata richiesta l’archiviazione del procedimento per l’aggressione a Pavoni, e questi aveva rimesso la querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Il Tribunale ha dato adeguata motivazione della decisione adottata, spiegando le ragioni per le quali non puo’ accordarsi rilievo alla rimessione della querela ad opera di (OMISSIS) e all’accordo transattivo raggiunto con il ricorrente.
Non si e’ limitato a prendere atto della notizia di reato comunicata dalla polizia giudiziaria, facendone automaticamente discendere l’effetto pregiudizievole della revoca della misura alternativa, ma ha provveduto ad una autonoma considerazione del fatto, valutando la trascrizione del file audio relativo al momento della aggressione, specificamente le espressioni pronunciate dal (OMISSIS) e, dato non marginale, le parole di una terza persona che invitava quest’ultimo a desistere. Ha quindi espressamente affermato l’inattendibilita’ della versione dei fatti fornita dal difensore, cosi’ riscontrando, sia pure implicitamente, i contenuti della memoria difensiva in punto di ricostruzione dell’accaduto.
3. In tal modo il Tribunale si e’ uniformato al principio di diritto, espresso dalla giurisprudenza di legittimita’ in una vicenda sovrapponibile, per il quale “in tema di detenzione domiciliare, ai fini della valutazione della compatibilita’ o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all’instaurazione di procedimenti penali, non e’ necessario che il giudice tenga conto dell’esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialita’, neppure logica, fra l’esito anzidetto e la valutazione in questione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la revoca della misura alternativa, giustificata sulla scorta di comportamenti minacciosi tenuti dal detenuto nei confronti della moglie, ritenendo irrilevante che per essi non sia stata proposta querela)” – Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Rv. 256066; v., in precedenza in termini conformi con riguardo alla misura della semiliberta’, Sez. 1, n. 6185 del 30/11/1995, dep. 1996, Rv. 203654 -.
4. Non puo’ infine affermarsi che il Tribunale sia venuto meno al dovere di valutazione complessiva della situazione, omettendo di prendere in considerazione gli altri elementi emergenti dal percorso di risocializzazione dell’interessato. Al Tribunale spetta infatti di valutare discrezionalmente l’incidenza della accertata violazione sulla possibilita’ di una proficua prosecuzione della misura e cio’ puo’ legittimamente fare senza necessita’ di fare espresso richiamo allo stato di progressione nel trattamento ove ritenga che la violazione sia di tale pregnanza da non poter essere ridimensionata nella sua portata prognostica.
Nel caso in esame il Tribunale ha qualificato l’episodio oggetto della notizia di reato in termini di “violenta aggressione” e cio’ ben spiega le ragioni della decisione assunta, alla luce del principio di diritto per il quale “la revoca della misura alternativa… non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova” – Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Rv. 275239 -.
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply