Detenzione di marijuana narcotest e quantità del principio attivo

Corte di Cassazione,  penale, Sentenza|2 agosto 2021| n. 30040.

Detenzione di marijuana narcotest e quantità del principio attivo.

In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, l’accertamento svolto per mezzo del narcotest consente di provare la natura stupefacente di una determinata sostanza, ma non fornisce la prova relativa alla quantità del principio attivo contenuto, onde, mentre è ragionevole, sulla base del solo narcotest, l’affermazione della natura drogante della sostanza rinvenuta e sequestrata, e, quindi, della sussistenza del reato di illecita detenzione di stupefacenti, lo stesso non può dirsi con riferimento alla esclusione della fattispecie di lieve entità, ove si consideri che il dato della quantità di principio attivo contenuto nella sostanza è un elemento in sé altamente significativo per poterne apprezzare la pericolosità e la potenziale diffusività.

Sentenza|2 agosto 2021| n. 30040. Detenzione di marijuana narcotest e quantità del principio attivo

Data udienza 16 marzo 2021

Integrale

Tag – parola: Reati in materia di stupefacenti – Detenzione di marijuana – Narcotest – Quantità del principio attivo – Determinazione – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACETO Aldo – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 04/06/2020 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marinelli Felicetta, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 4 giugno 2020, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 4 relativamente alla detenzione di 1.127 grammi di marijuana, accertato il 16 novembre 2019, e gli aveva irrogato la pena di due anni
di reclusione e 4.000,00 Euro di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma con diniego della sospensione condizionale.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe (OMISSIS), con atto a firma dell’avvocato (OMISSIS), articolato in quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato.
Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha affermato la responsabilita’ del ricorrente pur in assenza di analisi chimico-tossicologiche piu’ approfondite del c.d. narcotest e dell’odore della sostanza sequestrata, sicche’ non puo’ escludersi l’assenza di concreta efficacia stupefacente della stessa.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla esclusione della fattispecie della lieve entita’.
Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha escluso la lieve entita’ del fatto, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, nonostante la mancata individuazione dell’esatto quantitativo del principio attivo.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 62-bis c.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione ed alla mancata determinazione della pena base nel minimo edittale.
Si deduce che la sentenza impugnata non ha compiutamente apprezzato gli elementi positivi per l’imputato, come la confessione piena e l’assenza di precedenti penali, omettendo di offrire una congrua motivazione.
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 62-bis c.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena.
Si deduce che gli elementi valorizzati per il diniego, e cioe’ la condizione di straniero irregolare e la presenza di precedenti di polizia, sono ambivalenti, e che la decisione sul punto e’ in contrasto con la contestuale scelta di riconoscere le circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato in relazione alle censure esposte nel primo motivo, ma fondato con riferimento alle doglianze formulate nel secondo motivo.
2. I primi due motivi che contestano innanzitutto l’affermazione di penale responsabilita’, e, poi, in subordine, il mancato riconoscimento della fattispecie della lieve entita’ del fatto, possono essere esaminati congiuntamente, perche’ entrambi fondati sul medesimo elemento, e cioe’ sull’assenza di accertamenti in ordine alla quantita’ di principio attivo, in quanto limitati al solo narcotest.
Invero, come piu’ volte affermato in giurisprudenza, deve ritenersi che, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, l’accertamento svolto con narcotest consente di provare la natura stupefacente di una determinata sostanza, ma non fornisce la prova relativa alla quantita’ del principio attivo contenuto (cosi’, Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Corvino, Rv. 269007-01, e Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucchi, Rv. 263784-01).
Facendo applicazione di questo principio, nella specie, mentre e’ ragionevole l’affermazione della natura drogante della sostanza rinvenuta e sequestrata, e, quindi, della sussistenza del reato di illecita detenzione di stupefacenti, lo stesso non puo’ dirsi con riferimento alla esclusione della fattispecie di lieve entita’.
Ed infatti, l’affermazione della natura drogante della sostanza puo’ legittimamente poggiare sugli esiti del narcotest, tra l’altro coerenti con l’inferenza desumibile dall’odore sprigionato dalla stessa e percepito dagli operanti all’atto del sequestro.
La fattispecie della lieve entita’ del fatto, invece, allo stato degli elementi acquisiti ed indicati dalla sentenza impugnata, non puo’ essere ragionevolmente esclusa. Invero, il dato della quantita’ di principio attivo contenuto nella sostanza e’ un elemento in se’ altamente significativo per poterne apprezzare la pericolosita’ e la potenziale diffusivita’. Inoltre, le osservazioni sul ruolo di corriere svolto dall’imputato e sul suo livello di inserimento in un contesto di spaccio significativo, enunciate dalla Corte d’appello, in tanto costituiscono affidabili massime di esperienza, in quanto poggiano sulla premessa dell’elevato valore, e, quindi dell’elevato principio attivo della sostanza: se questa fosse scadente o a bassa o bassissima efficacia drogante, le affermazioni concernenti il ruolo di corriere dell’imputato e l’inserimento del medesimo in un contesto di spaccio significativo si tradurrebbero in una petizione di principio priva di congrua base fattuale.
3. L’infondatezza delle censure dedotte nel primo motivo e la fondatezza di quelle formulate nel secondo motivo impongono, da un lato, il rigetto delle doglianze concernenti l’affermazione di penale responsabilita’, e, quindi, la dichiarazione di irrevocabilita’ della sentenza impugnata in ordine all’affermazione di penale responsabilita’ dell’imputato, e, dall’altro, l’annullamento con rinvio della medesima decisione con riguardo al punto della qualificazione del fatto.
Il giudice del rinvio, pertanto, valutera’ se la condotta sia da sussumere nella fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 4, o, invece, nella fattispecie di cui all’articolo 73, comma 5, del medesimo D.P.R., evitando di incorrere nelle lacune istruttorie o nelle petizioni di principio di cui e’ affetta la sentenza impugnata.
Le censure enunciate nel terzo e nel quarto motivo, siccome relative alle circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della pena ed alla sospensione condizionale della pena, sono assorbite dal contenuto della presente decisione. In effetti, non e’ possibile pronunciarsi correttamente su di esse, se prima non interviene una corretta qualificazione del fatto oggetto di contestazione, in quanto operazione preliminare a quella attinente alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione del fatto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Bologna.
Assorbiti il terzo ed il quarto motivo, rigetta il ricorso nel resto;
Visto l’articolo 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilita’ della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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