Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 27 giugno 2019, n. 17328.

La massima estrapolata:

Nel processo civile telematico il deposito (di cui risulti positivo il successivo controllo da parte della cancelleria) si perfeziona quando viene emessa la seconda pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall’art. 16 bis, comma 7, DL 179/2012 convertito in L. 221/2012.

Ordinanza 27 giugno 2019, n. 17328

Data udienza 5 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14570/2018 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 56/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del 17/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2019 dal cons. PAOLA GHINOY;
lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Ancona dichiarava inammissibile il ricorso in appello proposto da (OMISSIS) avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa citta’ che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale.
2. La Corte rilevava che il gravame era stato proposto con citazione anziche’ con ricorso, depositata oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata.
3. Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui il Ministero dell’Interno non ha opposto attivita’ difensiva.
4. Il Pubblico Ministero ha depositato le Sue conclusioni scritte, nelle quali chiede che il ricorso sia accolto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A fondamento del gravame il richiedente deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 19, comma 9, e lamenta che il giudice d’appello abbia ritenuto che l’impugnazione andasse proposta con ricorso; aggiunge che l’atto introduttivo era stato comunque depositato nel trentesimo giorno dalla comunicazione via pec dell’ordinanza di primo grado (avvenuta in data 26/9/2016), come si ricaverebbe dalle ricevute di accettazione e di consegna apposte in data 26/10/2016 sulla comunicazione a mezzo pec, mentre nessun rilievo avrebbe la data del 27/10/2016, che documenta l’attivita’ del cancelliere preposto all’accettazione dei depositi telematici che manualmente aveva provveduto a formare il fascicolo dell’appello.
6. Il ricorso e’ fondato nel senso che si va ad esporre.
La valutazione della tempestivita’ del gravame deve nel caso essere effettuata alla luce del principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 28575 del 2018), secondo il quale nel regime del Decreto Legislativo n. 142 del 2011, articolo 19, risultante dalle modifiche introdotte con il Decreto Legislativo n. 142 del 2015, l’appello, proposto ex articolo 702 quater c.p.c., deve essere introdotto con ricorso e non con citazione.
7. Nel caso, l’esame degli atti consentito a questa Corte in ragione del vizio dedotto, ha consentito comunque di accertare che, come riferisce il ricorrente, l’ordinanza del Tribunale, con cui e’ stata rigettata la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, e’ stata comunicata a mezzo pec in data 26.9.2016; la copia del ricorso depositato a mezzo pec alla Corte d’appello reca le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del 26.10.2016 (ore 15,26), mentre la comunicazione dell’esito positivo del controllo automatico e’ del 27 ottobre.
8. Occorre dunque rilevare che nel processo civile telematico il deposito (di cui risulti positivo il successivo controllo da parte della cancelleria) si perfeziona quando viene emessa la seconda pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 bis, comma 7, conv. in L. n. 221 del 212, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 19, n. 2), (v. Cass. n. 4787 del 01/03/2018).
9. A tale data infatti il mittente ha esaurito le operazioni necessarie perche’ l’invio telematico vada a buon fine e la comunicazione e’ entrata nella sfera di conoscibilita’ del sistema giustizia, non ostandovi che la ricevuta dell’esito dei controlli automatici proveniente dal server della Cancelleria possa essere successiva.
10. Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, articolo 51, comma 2, lettera a) e b), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato la richiamata disposizione confermando, come momento perfezionativo del deposito degli atti telematici, quello indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ed aggiungendo che “Il deposito e’ tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e’ generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155 c.p.c., commi 4 e 5,”. In tal modo e’ stato superato quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 13, comma 3, secondo il quale “quando la ricevuta e’ rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo”.
11. Il ricorso era dunque nel caso tempestivo, essendo stata generata la ricevuta di avvenuta consegna entro il trentesimo giorno successivo alla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale.
12. La soluzione adottata dalla Corte territoriale, che ha valorizzato la data dell’esito del controllo automatico, non risulta quindi corretta e conforme a diritto, al che consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che dovra’ procedere a nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunciati.
13. Al giudice designato competera’ anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

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