Deposito sul suolo in modo incontrollato di rifiuti speciali pericolosi

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|4 maggio 2021| n. 16849.

Deposito sul suolo in modo incontrollato di rifiuti speciali pericolosi

Ai fini della punibilità della condotta di deposito sul suolo in modo incontrollato di rifiuti speciali pericolosi, costituiti da inerti provenienti da demolizioni e contenenti tracce di amianto, ai sensi dell’articolo 6 del Dl n. 172 del 2008 (convertito in Legge 30 dicembre 2008, n. 210, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale»), è sufficiente l’accertata presenza fra i detriti accumulati sul terreno di materiali fortemente inquinanti, quali l’amianto, non sussistendo la particolare tenuità dell’offesa, così dovendo escludersi, in ragione del rischio particolarmente allarmante per la salute pubblica, la configurabilità dell’indice-requisito previsto dalla speciale causa di non punibilità, per particolare tenuità del fatto, di cui al primo comma dell’articolo 131 bis del Codice Penale. L’accertamento della pericolosità del materiale abbandonato, oggetto di campionamento e successiva analisi per la verifica della presenza di amianto, è di per sé sufficiente alla qualificazione del rifiuto come pericoloso essendo i «materiali da costruzione contenenti amianto» contemplati nella tabella di classificazione di cui all’Allegato D del Dlgs n. 152 del 2006 con il codice «CER 17 06 05*» tra i rifiuti espressamente definiti come pericolosi, con tale qualificazione prescindendosi da qualunque accertamento sulla pericolosità del materiale in concreto, in quanto trattasi di valutazione effettuata ex ante dallo stesso legislatore.

Sentenza|4 maggio 2021| n. 16849

Data udienza 3 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: AMBIENTE E TERRITORIO – RIFIUTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – rel. Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 24.1.2020 della Corte di Appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Di Nardo Marilia, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), anche in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Deposito sul suolo in modo incontrollato di rifiuti speciali pericolosi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 24.1.2020 la Corte di Appello di Palermo ha integralmente confermato la pronuncia resa all’esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Termini Imerese che ha ritenuto (OMISSIS), in qualita’ di proprietario del fondo e committente, e (OMISSIS), nella veste di titolare della ditta appaltatrice dei lavori, responsabili del reato di cui al Decreto Legislativo n. 172 del 2008, articolo 6 per aver depositato sul suolo in modo incontrollato rifiuti speciali pericolosi, per lo piu’ costituiti da inerti provenienti da demolizioni, contenenti anche tracce di amianto, i quali erano stati sparsi e livellati su uno stradino conducente ad un immobile ove erano in atto interventi edili, condannandoli alla pena di quattro mesi di reclusione.
Avverso il suddetto provvedimento ognuno degli imputati ha proposto, per il tramite del rispettivo difensore, ricorso per cassazione, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2. Il ricorso di (OMISSIS) si compone di tre motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta la mancanza di prova del superamento del limite volumetrico di 0,5 mc dei rifiuti abbandonati previsto dalla norma in contestazione per non essere stato il volume degli inerti sparsi su una stradella lunga appena 14 metri mai accertato, come attesta lo stesso capo di imputazione in cui viene fatta menzione di “un quantitativo indeterminato di detriti provenienti da demolizioni edili”, questione questa sulla quale la sentenza impugnata non fornisce adeguata risposta.
2.2. Con il secondo motivo censura l’erronea applicazione dell’articolo 131 bis c.p. e la motivazione resa dalla Corte di Appello in forma apodittica in ordine alla causa di non punibilita’ sostenendo che il materiale abbandonato non contenesse amianto ma solo detriti provenienti da demolizioni edili i quali, essendo intervenuta preventiva bonifica, non potevano ritenersi dannosi, che la modalita’ della condotta, consistita nel loro spargimento lungo la stradella di accesso al fabbricato oggetto di intervento edilizio al fine di livellarla cosi’ da consentirne il transito ai mezzi pesanti che dovevano arrivare al cantiere, era di per se’ inoffensiva anche perche’ si trattava di pochi detriti attesa la lunghezza della stradina di appena 14 metri, e che in ogni caso non poteva desumersi dal titolo del reato contestato la gravita’ del fatto.

Deposito sul suolo in modo incontrollato di rifiuti speciali pericolosi

2.3. Con il terzo motivo eccepisce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’articolo 159 c.p., l’intervenuta prescrizione del delitto alla data dell'(OMISSIS), non potendo computarsi nei termini di sospensione il rinvio disposto dal Tribunale dal 12.11.2018 al 21.1.2019 posto che l’udienza del 12.11.2018 era stata fissata esclusivamente al fine di consentire al nuovo giudice, essendo mutato l’assegnatario del processo, la riprogrammazione dell’attivita’ istruttoria e che in essa, una volta compiute le attivita’ connesse all’intervenuto mutamento del giudice, non era ne’ stata dichiarata chiusa l’attivita’ istruttoria, ne’ le parti erano state invitate alla precisazione delle conclusioni.
3. Anche (OMISSIS) ha affidato le proprie doglianze a tre motivi.
3.1. Di essi il primo, relativo all’intervenuta prescrizione del reato, e’ sostanzialmente sovrapponibile al terzo motivo del coimputato.
3.2. Con il secondo motivo contesta, invocando il vizio di manifesta illogicita’ motivazionale, l’affermazione di responsabilita’ con riferimento alla sua specifica posizione di titolare della ditta incaricata del rifacimento dell’impiantistica dell’edificio ubicato alla fine della stradina, posto che dall’espletata istruttoria era emerso che alla sistemazione della suddetta stradina con i detriti provenienti dai lavori edili aveva direttamente provveduto il (OMISSIS) insieme ad alcuni operari, ben prima che egli intervenisse per l’esecuzione dell’appalto commissionatogli e che comunque il suo intervento sulla stradina si era limitato all’asportazione, essendo dotato di escavatore, di una siepe di asparagi posizionata sul confine del fondo del coimputato, come comprovato dalla relativa fattura.
3.3. Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge, che per poter affermare la pericolosita’ di rifiuti contenenti amianto occorre una valutazione tecnica della sua consistenza all’interno del materiale che lo contiene atteso che se e’ compatto non vi sono pericoli di inalazione e conseguenti rischi per la salute. Contesta pertanto, in assenza di qualsiasi accertamento tecnico al riguardo, la configurabilita’ del reato in contestazione non sussistendo i presupposti materiali per la sua applicazione.

Deposito sul suolo in modo incontrollato di rifiuti speciali pericolosi

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Muovendo dal ricorso del (OMISSIS), deve rilevarsi l’inammissibilita’ del primo motivo posto che il profilo concernente l’eccedenza o meno del cumulo dei rifiuti dei limiti volumetrici previsti ex lege non risulta essere mai stato devoluto all’attenzione dei giudici del gravame, come si evince dal resoconto dei motivi di appello riportato dalla sentenza impugnata, che non ha formato oggetto di contestazione (Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013 – dep. Il 25/02/2014, Carrieri, Rv, 259066), ne’ risultando essere allegato agli atti il ricorso in appello o riprodottone il contenuto in violazione del canone dell’autosufficienza del ricorso (ex multis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 – dep. 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053).
In ogni caso la doglianza e’ manifestamente infondata dal momento che il reato contestato ai prevenuti in concorso tra loro, come evidenzia la descrizione del fatto contenuta nell’imputazione, e’ la fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 172 del 2008, articolo 6, lettera b) la quale, presupponendo la qualifica del soggetto attivo sia quella di titolare di impresa, veste questa rivestita dal (OMISSIS) e che si comunica, in ragione della sua natura oggettiva, anche al concorrente, e dunque configurantesi come reato proprio, non contiene distinzioni in ordine ai limiti volumetrici previsti invece dalla lettera a) della stessa norma, che invece si configura, essendo la condotta criminosa ivi descritta rivolta a punire la condotta di “chiunque”, come reato comune.
2. Del pari inammissibile deve ritenersi il secondo motivo il quale, compendiandosi in censure che si appuntano sulla valutazione della gravita’ della condotta, e dunque integranti un vizio che, a dispetto dell’assunta violazione di legge indicata nel nomen juris della rubrica, e’ di natura squisitamente motivazionale, non puo’ costituire oggetto di scrutinio in sede di legittimita’ trattandosi di apprezzamento inequivocabilmente rimesso alla discrezionalita’ del giudice di merito.
Non si ravvisano, invero, nella motivazione resa dalla Corte palermitana, fratture o incongruenze argomentative, le quali soltanto consentirebbero l’intervento del giudice di legittimita’ e che comunque non risultano essere state neppure ventilate dalla difesa, nell’esplicitazione delle ragioni fondanti il diniego della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p..

Deposito sul suolo in modo incontrollato di rifiuti speciali pericolosi

Improntato a linearita’ di ragionamento e ad intrinseca coerenza deve ritenersi il rilievo secondo il quale la presenza fra i detriti accumulati sul terreno di materiali fortemente inquinanti, quali l’amianto che l’intervenuta bonifica non aveva consentito di eliminare stante il rinvenimento di detriti di tale materiale, non consentono di ravvisare, la particolare tenuita’ dell’offesa, cosi’ escludendo, in ragione del rischio particolarmente allarmante per la salute pubblica, la configurabilita’ dell’indice-requisito previsto dall’articolo 131 bis c.p., comma 1. Senza confutare tale specifica e puntuale argomentazione, il ricorso si limita a sovrapporre ad essa una diversa valutazione, in termini piu’ favorevoli per la difesa, peraltro neppure fondata sulle risultanze istruttorie, ma costituita da osservazioni e rilievi fattuali. Vanno percio’ richiamati i reiterati e consolidati principi affermati da questa Corte secondo cui, dovendo l’illogicita’ della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), riferirsi esclusivamente alla mera correttezza dei discorso giustificativo della decisione e non al suo contenuto valutativo, il controllo sulla motivazione operato dal giudice di legittimita’ resta circoscritto al solo accertamento sulla congruita’ e coerenza dell’apparato argomentativo e non puo’ risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o nella scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996 – dep. 22/10/1996, Di Francesco, Rv. 205621).
3. Il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente al primo motivo del ricorso del (OMISSIS) in quanto fra loro sovrapponibili, risulta manifestamente infondato.
Quali che fossero gli specifici incombenti previsti per l’udienza svoltasi innanzi al tribunale di Termini di Imerese alla data del 12.11.2018, risulta cio’ nondimeno dai verbali di causa che una volta espletati, il rinvio sia stato disposto dal giudice in accoglimento della specifica richiesta della difesa: a tale udienza erano infatti presenti due sostituti dei difensori titolari che, successivamente alla declaratoria di utilizzabilita’ degli atti gia’ acquisiti stante l’intervenuto mutamento del giudice, hanno chiesto rinvio per la discussione, in quanto “impegnati in altra attivita’”.
Nessuna norma dell’ordinamento processuale impone, per vero, una volta esaurita l’istruzione dibattimentale, il differimento dell’udienza per la formulazione delle conclusioni delle parti e la eventuale contestuale discussione della causa che risulta al contrario nelle intenzioni del legislatore improntate al perseguimento dei canoni della immediatezza, concentrazione e celerita’ del giudizio, circoscritta in un’unica udienza. Cio’ non toglie che, come avviene nella prassi, possa essere disposto a tal fine un apposito rinvio, ma ad esso si applicano le regole ordinarie anche in relazione alla decorrenza dei termini di prescrizione: dal momento che il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, da’ sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l’intera durata del rinvio ex articolo 159 c.p., a prescindere dalle ragioni che la stessa parte ha posto a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del difensore poiche’, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni (Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014 – dep. 06/10/2014, Zappalorti, Rv. 260753; Sez. 7, n. 8124 del 25/01/2016 – dep. 29/02/2016, Nascio, Rv. 2664699), correttamente la Corte distrettuale ha computato quale termine di sospensione della prescrizione il periodo intercorso tra la suddetta udienza e quella di rinvio, pari a 70 giorni, aggiungendolo al termine di sette anni e sei mesi corrispondente alla prescrizione ordinaria. Il reato risulta conseguentemente prescritto alla data del (OMISSIS), e dunque in data successiva alla sentenza impugnata.
Del resto, la correttezza di tale computo trova conferma nell’insegnamento a suo tempo impartito dalle Sezioni Unite di questa Corte che, nel valutare gli effetti di un rinvio di udienza disposto su richiesta delle parti ma al quale siano sottese esigenze strettamente processuali, vuoi di acquisizione della prova, vuoi di riconoscimento di termini a difesa, hanno chiarito come in tal caso queste ultime debba prevalere sulle istanze riferibili all’imputato o al suo difensore (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 – dep. 11/01/2002, Cremonese, Rv. 220509); ne deriva, per converso, che allorquando il rinvio sia stato disposto, come nel caso di specie, su richiesta di parte senza che ad essa risultino collegate necessita’ processuali o comunque di ufficio, opera la sospensione dei termini fissati per la prescrizione, la cui ratio risiede nella non computabilita’, all’interno della prescrizione del reato, delle pause processuali dovute esclusivamente all’iniziativa dell’imputato o del suo difensore e come tali certamente non espressione del disinteresse dello Stato all’accertamento del reato.
4. Il secondo motivo del ricorso del (OMISSIS) e’ inammissibile. Meramente fattuale risulta invero l’assunto difensivo secondo il quale l’estraneita’ del ricorrente alla condotta criminosa deriverebbe dal fatto che egli sia intervenuto nel cantiere allorquando il riempimento della stradina con i detriti derivati dalla demolizione era gia’ stata effettuata dal committente, nonche’ proprietario del fondo: trattasi di evenienza che non trova alcun riscontro in alcuna delle due sentenze di merito, affermando al contrario la decisione impugnata che trai lavori commissionati al (OMISSIS) rientrasse proprio la sistemazione dei materiali di risulta, documentata da apposita fattura, ne’ risulta dedotto sul punto un travisamento della prova.
5. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per il terzo motivo.
Trovando applicazione nel caso di specie la disciplina generale sulla classificazione dei rifiuti, attesi i plurimi riferimenti contenuti nel Decreto Legge 6 novembre 2008, n. 172, articolo 6 (conv. in L. 30 dicembre 2008, n. 210), applicabile per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, alla loro qualificazione, la quale e’ contenuta nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, va osservato che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, gli stessi risultano correttamente indicati come pericolosi. Dalla sentenza di primo grado emerge che il materiale rinvenuto sulla stradina di accesso all’immobile e’ stato oggetto di campionamento e successiva analisi proprio al fine di determinarne l’eventuale pericolosita’, all’esito della quale e’ stato accertato che contenessero tracce di amianto. Tale accertamento e’ di per se’ sufficiente alla qualificazione del rifiuto come pericoloso essendo i “materiali da costruzione contenenti amianto” contemplati nella tabella di classificazione di cui all’allegato D Decreto Legislativo n. 152 del 2006 con il codice CER 17 06 05- tra i rifiuti espressamente definiti come pericolosi, con tale qualificazione prescindendosi da qualunque accertamento sulla pericolosita’ del materiale in concreto, in quanto trattasi di valutazione effettuata ex ante dallo stesso legislatore.
6. I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili, con conseguente preclusione, non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione, al rilievo di cause di non punibilita’ a norma dell’articolo 129 c.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimita’.
Segue a tale esito l’onere delle spese del procedimento, nonche’ quello del versamento, in difetto di elementi per ritenere che l’impugnativa sia stata proposta senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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