Denunciare in sede di legittimità l’erronea valutazione di un atto processuale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 febbraio 2021| n. 3013.

Denunciare in sede di legittimità l’erronea valutazione di un atto processuale è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sull’atto del cui inesatto esame il ricorrente si duole. Quando il ricorso si fonda su atti processuali, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (articolo 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ.) il che significa: (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione.

Ordinanza|9 febbraio 2021| n. 3013

Data udienza 12 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni – Ricorso in cassazione – Fondamento su atti processuali – Ricorrente – Onere di indicazione in modo specifico – Pena di inammissibilità – Art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29011-2018 proposto da:
Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO dell’immobile di (OMISSIS), rappresentato dall’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura allegata in calce al ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 523/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 13/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2011 il condominio dell’immobile sito a (OMISSIS), essendo munito di titolo esecutivo, inizio’ l’esecuzione forzata nei confronti di (OMISSIS).
Nel 2013 il debitore propose opposizione all’esecuzione.
Secondo quanto riferito a p. 2 del ricorso, dedusse che l’assemblea dei condomini non aveva mai autorizzato l’amministratore a promuovere la procedura esecutiva.
2. Con sentenza 12 maggio 2014 n. 2646 il Tribunale di Palermo rigetto’ l’opposizione.
La sentenza venne appellata dal soccombente.
La Corte d’appello di Palermo con sentenza 13 marzo 2018 n. 523 dichiaro’ l’appello inammissibile.
Ritenne la Corte d’appello che il gravame proposto da (OMISSIS) non rispettasse i requisiti di cui all’articolo 342 c.p.c. in quanto “rimane sempre e costantemente confinato ad un piano meramente enunciativo ed assertivo, e la censura si risolve in una mera riproposizione delle stesse argomentazioni gia’ sottoposta all’esame del primo giudice”.
3. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito il condominio con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 342 c.p.c..
Deduce che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto generico l’atto di gravame da lui proposto.
Col secondo motivo il ricorrente prospetta il vizio di “omesso esame d’un fatto decisivo”; deduce che la sentenza impugnata “ha omesso di prendere in esame l’essenziale circostanza della irrituali costituzione di controparte del giudizio di primo grado”.
2. Ambedue i motivi sono inammissibili.
Col primo motivo il ricorrente infatti deduce, in sostanza, che la Corte siciliana avrebbe malamente interpretato e valutato il suo atto di citazione in appello, qualificando come “generico” un atto che non lo era.
Ora, denunciare in sede di legittimita’ l’erronea valutazione d’un atto processuale e’ un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sull’atto del cui inesatto esame il ricorrente si duole.
Quando il ricorso si fonda su atti processuali, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo Jpecifico” nel ricorso, a pena di inammissibilita’ (articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6).
“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:
(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;
(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;
(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. IL, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).
Di questi tre oneri, il ricorrente non ha assolto il primo.
Il ricorso, infatti, non riassume ne’ trascrive il contenuto dell’atto di citazione in appello.
A pagina 6, quarto capoverso, del ricorso si precisa solo che i motivi d’appello “sono ricopiati qui nell’esposizione dei fatti del presente scritto”, ma in realta’ nella parte del ricorso dedicata alla esposizione dei fatti la trascrizione dei motivi d’appello manca.
Il ricorrente a pagina 2 trascrive due brevi stralci della comparsa conclusionale depositata in primo grado, e si limita a riferire a pagina 3, penultimo capoverso, di avere “riportato dettagliatamente tutti i motivi (d’appello) da pagina 6 a pagina 15 del proprio atto d’appello”.
Il primo motivo va dunque dichiarato inammissibile.
3. Anche il secondo motivo e’ inammissibile, in questo caso per estraneita’ alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Corte d’appello, infatti, avendo dichiarato inammissibile l’appello, null’altro doveva statuire, ne’ occuparsi del merito della domanda. La censura di omesso esame del fatto prescinde da tale circostanza, e inammissibilmente si duole della mancata considerazione di una questione che la Corte d’appello non poteva, ne’ doveva, esaminare.
4. Le spese del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
L’inammissibilita’ del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore del Condominio di (OMISSIS), Palermo, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 2.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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