La demolizione delle opere abusive senza distinguere tra responsabile dell’abuso e proprietario del bene

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 5 marzo 2020, n. 8998

Massima estrapolata:

L’art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, prevede che il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 44, ordina la demolizione delle opere abusive se ancora non sia stata altrimenti eseguita, senza distinguere tra responsabile dell’abuso e proprietario del bene, e che, tale ordine ha natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l’autore dell’abuso.

Sentenza 5 marzo 2020, n. 8998

Data udienza 19 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACETO Aldo – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 22/5/2019 del Tribunale di Velletri;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIBERATI Giovanni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa FILIPPI Paola, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 maggio 2019 il Tribunale di Velletri, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta formulata da (OMISSIS), di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza del 24 ottobre 2007 del medesimo Tribunale, divenuta irrevocabile il 9 gennaio 2008, ritenendo, tra l’altro, irrilevante la circostanza che il condannato non sia proprietario dell’immobile e non ne abbia la disponibilita’, conseguendo di diritto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31, comma 9, all’esecuzione delle opere abusive la loro demolizione.
2. Avverso tale ordinanza il richiedente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), l’errata applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31, comma 9, a causa della inadeguata considerazione della appartenenza dell’immobile oggetto dell’ordine di demolizione a (OMISSIS) e (OMISSIS), giacche’ tale circostanza impedisce al ricorrente, anche se autore dell’abuso, di provvedere alla demolizione delle opere abusive, giacche’ tale attivita’ dovrebbe essere compiuta su beni che non gli appartengono.
Ha, inoltre, eccepito la mancata notificazione dell’ordine di demolizione ai proprietari dell’immobile da demolire, certamente interessati, anche se non autori dell’abuso, alla procedura che avrebbe dovuto avere quale oggetto un bene di loro proprieta’.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso, stante la legittimita’ dell’ordine di demolizione impartito al ricorrente, quale autore dell’abuso, ai sensi di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31, comma 9.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
2. Premesso che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31, comma 9, prevede che il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 44, ordina la demolizione delle opere abusive se ancora non sia stata altrimenti eseguita, senza distinguere tra responsabile dell’abuso e proprietario del bene, e che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Sezione, tale ordine ha natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalita’ punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che e’ in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l’autore dell’abuso (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, De Lorier, Rv. 265540; Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 28/01/2019, Cerra S.r.l., Rv. 275850; Sez. 3, n. 45848 del 01/10/2019, Cannova, Rv. 277266), non v’e’ dubbio che l’ordine di demolizione sia stato legittimamente emesso con la sentenza di condanna, pronunciata nei confronti del ricorrente per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, derivando cio’ dalla chiara previsione dell’articolo 31, comma 9, Testo Unico edilizia citato.
La circostanza, prospettata nel ricorso, della indisponibilita’ da parte del ricorrente delle opere abusive, che apparterrebbero a terzi, essendone proprietari (OMISSIS) e (OMISSIS), e di cui quindi il ricorrente non potrebbe procurare la demolizione, con la conseguente necessita’ di revocare l’ordine impartito con la sentenza di condanna, attiene alla corretta disposizione di tale ordine e, quindi, avrebbe dovuto essere fatta valere nel corso del giudizio di cognizione e non puo’ esserlo, non essendo stati allegati fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, in fase di esecuzione.
L’ordine di demolizione e’, infatti, stato correttamente impartito, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31, comma 9, con la sentenza di condanna per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, divenuta definitiva e alla cui esecuzione il ricorrente si oppone. L’eventuale erroneita’ della disposizione di tale ordine (per l’impossibilita’ per l’imputato di darvi esecuzione, a causa della altruita’ dei beni), avrebbe, dunque, dovuto essere fatta valere con l’impugnazione, cosicche’, non essendo stata prospettata la verificazione di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, tale questione non puo’ ora essere fatta valere in sede esecutiva, stante la preclusione derivate dalla formazione del giudicato in ordine alla corretta disposizione di tale ordine.
D’altra parte il ricorrente, secondo la sua stessa prospettazione, risulta privo di interesse a dolersi della necessita’ di eseguire la demolizione di un bene che, secondo quanto affermato dal ricorrente medesimo, apparterrebbe ad altri, non essendo in una tale situazione in alcun modo pregiudicato dalla demolizione, non essendo neppure stata subordinata la sospensione condizionale della pena alla esecuzione della demolizione, cosicche’ da questa non puo’ derivare alcun pregiudizio alla sfera di interessi del ricorrente (non essendo stata allegata ne’ prospettata l’eventualita’ di azioni di rivalsa da parte dei proprietari del bene oggetto dell’intervento abusivo, destinati a sopportarne la demolizione, nei confronti dell’imputato, quale responsabile dell’abuso, dunque autore della condotta produttiva del pregiudizio), e, quindi, risulta privo di interesse a dolersene.
Anche in relazione alla omessa notificazione dell’ordine di demolizione ai proprietari del bene che ne e’ oggetto il ricorrente risulta privo di interesse, in quanto tale omessa notifica non comporta alcuna nullita’, posto che il destinatario dell’ordine che non sia anche proprietario del bene non e’ portatore di un interesse giuridicamente rilevante a dedurre una nullita’ che riguarda un altro soggetto, non rimanendo escluso il suo diritto di interloquire nel procedimento di esecuzione, facendo valere in tale sede le proprie eccezioni difensive (Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245404; Sez. 3, Ordinanza n. 9225 del 23/01/2003, Petrocchi, Rv. 224174).
3. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza delle censure cui e’ stato affidato.
Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento, nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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