Delitto di estorsione

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 26 settembre 2019, n. 39424.

Massima estrapolata:

Allorquando la intimidazione, successiva allo spoglio, ancorché diretta a soggetto diverso dal titolare del diritto di godimento, sia volta a costringere quest’ultimo a tollerare una situazione ablativa di fatto già in essere, il delitto di estorsione deve ritenersi già perfezionato.

Sentenza 26 settembre 2019, n. 39424

Data udienza 9 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente

Dott. DE SANTIS Anna Maria – Consigliere

Dott. PACILLI G. A. R. – Consigliere

Dott. PERROTTI Massimo – rel. Consigliere

Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza in data 2/4/2019 del Tribunale di Catanzaro, sezione distrettuale per il riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Massimo Perrotti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell’indagato, Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’annullamento della impugnata ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 4 aprile 2019, emessa a seguito della udienza-camerale di riesame del 2 aprile precedente, il tribunale di Catanzaro ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere, applicata con ordinanza del giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale in data 12 marzo 2019, con quella degli arresti domiciliari in relazione al reato di in estorsione aggravata (anche dal metodo mafioso) commessa -in concorso e riunione con altri- ai danni di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e denunziata da (OMISSIS).
In particolare, si contesta al ricorrente di avere, in uno ad altri indagati, minacciato esplicitamente (anche con richiami all’interesse del clan mafioso egemone sul territorio) il sig. (OMISSIS), che si occupava di ritirare la corrispondenza pulire l’alloggio e adempiere alle spese fisse di gestione dell’appartamento assegnato alla suocera (ricoverata in casa di cura), affinche’ rinunciasse (in uno alla stessa suocera) al diritto di alloggiare nell’immobile assegnato, lasciando che lo stesso rimanesse di fatto illecitamente occupato da (OMISSIS) in uno al nucleo familiare, indicata come figlia di esponente apicale del sodalizio mafioso che infesta il territorio di interesse.
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
2.1. Violazione di legge penale sostanziale ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), con riguardo all’insussistenza di elementi indiziari gravi idonei ad affermare che i fatti denunciati possano qualificarsi come estorsione consumata, perche’ la minaccia, rivelatasi peraltro di fatto inidonea ad intimorire il minacciato (che neppure e’ il titolare del diritto di abitazione tutelato dall’ordinamento, essendo l’alloggio assegnato alla suocera) non ha sortito alcun effetto dismissivo nella persona offesa, non e’ stata neanche comunicata al titolare del diritto che si intendeva violare e neppure e’ stata portata con metodo mafioso, da soggetto, peraltro, estraneo alla sodalita’ egemone sul territorio.
Secondo parte ricorrente difetterebbe, infatti, tutto il compendio indiziario a carico, che sarebbe assolutamente inidoneo a costringere chicchessia a rinunciare alle facolta’ abitative tutelate dall’ordinamento.
2.2. Violazione di legge processuale, ex articolo 606 c.p.p., lettera c), con riferimento all’articolo 121 c.p.p., articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera b e c.
Contesta al riguardo la difesa del ricorrente il fatto che il tribunale non avrebbe tenuto in alcuna considerazione le argomentazioni trattate con la memoria prodotta in udienza camerale di riesame, ove erano stati esposti e temi poi riproposti con i motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, non si confrontano con la motivazione precisa e puntuale della ordinanza impugnata ed indugiano nella iterazione degli argomenti gia’ prospettati al giudice del merito con la memoria prodotta in udienza.
1.1. Il tribunale del riesame ha, in primo luogo, dato atto espressamente di aver letto la memoria depositata in udienza, nel corpo motivazionale della ordinanza impugnata ha poi trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le censure proposte con la stessa memoria, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell’ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo i giudici del gravame, esaminato le censure proposte dall’odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi di gravita’ indiziaria posti a fondamento della decisione stessa.
1.2. Il Tribunale della cautela si e’ poi ampiamente occupato di esporre, nel breve cronologico divenire, le ragioni che hanno visto spogliare la titolare del diritto di abitazione (suocera della persona minacciata) delle facolta’ materiali connesse al diritto a lei assegnato, rendendo quindi conto della avvenuta consumazione della fattispecie, per avere gli agenti gia’ conseguito il profitto ingiusto (occupazione non iure e contra ius dell’immobile) con corrispondente danno (spoliazione) dell’offeso. Le minacce ripetutamente rivolte al (OMISSIS), che di quell’immobile si occupava in uno al coniuge, erano pertanto manifestamente rivolte anche a comunicare al titolare del diritto personale di godimento la necessita’ di rinunciare allo stesso, tollerando l’altrui occupazione illecita dell’immobile, giacche’ quell’appartamento doveva ritenersi destinato a soddisfare le esigenze abitative della figlia di un esponente apicale del sodalizio mafioso egemone sul territorio. Il che rende contezza, per le esplicite modalita’ della minaccia, della concreta integrazione della aggravante del metodo mafioso contestata, avendo l’agente fatto riferimento a circostanze evocative di un interesse non personale al conseguimento del vantaggio illecito, quanto piuttosto preteso dal vertice locale del sodalizio criminale egemone sul territorio. Ne’ la circostanza (estranea alla condotta) che la persona che ebbe a subire la minaccia denunzio’ i fatti alla polizia giudiziaria puo’ incidere sul perfezionamento della fattispecie ovvero sulla idoneita’ concreta della condotta a conseguire il risultato (peraltro gia’ guadagnato), giacche’ deve, sul punto, aversi riguardo alla idoneita’ in concreto ed ex ante della condotta minatoria a realizzare l’obiettivo prefissato, a prescindere dalla capacita’ e dalla forza d’animo della vittima di resistere alle pressioni illecite (Cass. Sez. 2, n. 11453, del 17/2/2016, Rv. 267124, in motivazione). Cosi’ come e’ del tutto indifferente che l’attivita’ di intimidazione sia rivolta al- titolare del diritto da conculcare o a persona che a questa e’ legata da vincoli fiduciari di parentela o affinita’ (Sez. 6, n. 27860, del 247672009, Rv. 244426). Non v’e’ motivo, ed il giudice del merito ben lo evidenzia, di dubitare delle dichiarazioni della persona offesa, peraltro confortata nel narrato dalle dichiarazioni del coniuge e dagli accertamenti svolti -nella immediatezza-dalla polizia giudiziaria. Ne’ sulla genuinita’ del narrato la difesa ha offerto argomenti di smentita.
Si tratta di una serie di argomenti esposti con una motivazione adeguata, logica e non manifestamente contraddittoria, che portano ragionevolmente a ritenere integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare (articolo 273 c.p.p.), l’obiettiva esistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per affermare l’ontologica e giuridica sussistenza della fattispecie estorsiva contestata, ossia la intimidazione finalizzata, attraverso la costrizione, a tollerare la gia’ intervenuta ablazione del diritto di godimento sull’immobile ed a conseguire il corrispondente profitto abitativo ingiusto, con altrui danno, gia’ realizzatosi. Potendo conclusivamente affermarsi il seguente principio: allorquando la intimidazione, successiva allo spoglio, ancorche’ diretta a soggetto diverso dal titolare del diritto di godimento, sia volta a costringere quest’ultimo a tollerare una situazione ablativa di fatto gia’ in essere, il delitto di estorsione deve ritenersi gia’ perfezionato.
1.3. Il tribunale distrettuale ha infine efficacemente descritto come la vicenda estorsiva si inserisce in un contesto di prevaricazione mafiosa piu’ generale, teso ad offrire alle persone vicine al sodalizio la illecita occupazione di immobili gia’ ad altri assegnati e come il metodo usato per rafforzare la portata intimidatoria della minaccia sia consistito nell’evocare l’interesse all’azione del sodalizio mafioso egemone sul territorio.
1.4. Conclusivamente, risulta quindi che l’ordinanza impugnata cosi’ come il provvedimento genetico che ne costituisce il presupposto e’ motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla sussistenza della gravita’ indiziaria a carico dell’odierno ricorrente in ordine al reato di estorsione aggravata contestato con la imputazione provvisoria, potendo, con tranquillante grado di prossimita’ alla certezza, assicurarsi che il tribunale ha vagliato la qualificata probabilita’ di condanna del ricorrente sulla base degli elementi logici e narrativi rappresentati negli atti affoliati alla procedura, cosi’ valorizzando logicamente le dichiarazioni di chi quelle prevaricazioni ha subito.
1.5. Quanto all’aggravante del metodo mafioso di cui all’articolo 416 bis.1 c.p., questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che la disposizione, oggi inserita nella organica complessita’ codicistica in ragione del principio della riserva di codice di cui all’articolo 3 bis c.p., risponde, nello stigmatizzare un “metodo” e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio piu’ severo tutte le volte in cui l’evocazione della contiguita’ ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938). Non occorre, dunque, che alla evocata contiguita’ corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare (nella verosimiglianza offerta dal dato dichiarativo) che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune. Nella fattispecie, la persona offesa da’ conto proprio di questo timore ingenerato da quelle parole, avendo il dichiarante avuto la percezione esatta del pericolo di doversi trovare a fronteggiare una agguerrita ed organizzata plurisoggettivita’, che delinque con metodo mafioso, piuttosto che uno sprovveduto criminale di contrada.
1.6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
1.6.1. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa per le ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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