Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 28 ottobre 2019, n. 43710.

Massima estrapolata:

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – già previsto dall’art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, successivamente, disciplinato, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, dall’art. 452 quaterdecies cod. pen., in quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte, alcune delle quali, se singolarmente considerate, potrebbero non costituire reato, ha natura di reato abituale proprio, configurabile nella condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, allestisce una organizzazione di traffico di rifiuti, volta a gestire continuativamente, in modo illegale, ingenti quantitativi di rifiuti. Tale gestione dei rifiuti deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni con allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ovvero attività di intermediazione e commercio, e tale attività deve essere “abusiva”, ossia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute), o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse.

Sentenza 28 ottobre 2019, n. 43710

Data udienza 23 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACETO Aldo – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania;
nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 14/1/2019 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SECCIA Domenico, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udita per l’indagato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ o in subordine il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 gennaio 2019 il Tribunale di Catania, in accoglimento della richiesta di riesame presentata dall’indagato (OMISSIS), ha annullato il decreto di sequestro preventivo, in via diretta e per equivalente fino alla concorrenza della somma di Euro 460.315,56, disposto il 18 dicembre 2018 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in relazione a due contestazioni del reato di attivita’ organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’articolo 452 quaterdecies c.p. (capi 1 et 2 della rubrica provvisoria, concernenti le modalita’ attraverso le quali le navi della organizzazione non governativa (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), smaltivano i rifiuti solidi prodotti nel corso delle operazioni di salvataggio e assistenza medica dei migranti condotte nel (OMISSIS) nel periodo compreso tra (OMISSIS), modalita’ consistenti nella classificazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo come rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi e nel successivo smaltimento dei primi con le modalita’ previste per questi ultimi).
Il Tribunale, esclusa l’applicabilita’ alle navi delle ONG della disciplina dettata per le navi appartenenti allo Stato dal Decreto Legislativo n. 182 del 2003 (concernente le operazioni S.A.R., Search and Rescue), ribadita la pericolosita’ per l’ambiente e la salute pubblica dei rifiuti originati dalla attivita’ di soccorso in mare, trattandosi di rifiuti raccolti a bordo delle navi (OMISSIS) e (OMISSIS) in modo difforme da quanto imposto per i rifiuti sanitari infetti (essendovi compresi rifiuti sanitari derivanti dalla assistenza sanitaria prestata ai migranti a bordo delle navi, indumenti a rischio di contaminazione da agenti patogeni e virus infettivi, nonche’ rifiuti alimentari, potenziali veicoli, per contatto diretto, di microorganismi virus e tossine), nonche’ la pluralita’ delle operazioni di conferimento di rifiuti e la abitualita’ della condotta, ha escluso la configurabilita’ del reato di cui all’articolo 452 quaterdecies c.p. per la mancanza dell’allestimento di mezzi e di attivita’ continuative organizzate, cioe’ di una struttura, anche rudimentale, nel cui alveo ricondurre i traffici illeciti.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione e l’errata applicazione da parte del tribunale dell’articolo 452 quaterdecies c.p., ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b).
Ha prospettato, anzitutto, l’erroneita’ sia della esclusione della configurabilita’ degli indizi del reato di traffico illecito di rifiuti, esclusione che era stata fondata dal tribunale sulla mancanza di mezzi e attivita’ continuative e organizzate strumentali allo smaltimento illecito dei rifiuti, sia della rideterminazione del profitto compiuta dai giudici del riesame, evidenziando che vi erano state piu’ operazioni ripetute nel tempo di smaltimento di rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con la predisposizione di appositi mezzi e attivita’ organizzate, in quanto i rifiuti sanitari a rischio infettivo erano stati sistematicamente qualificati e classificati come rifiuti speciali, conferendoli per lo smaltimento con la applicazione della tariffa piu’ vantaggiosa prevista per questi ultimi (pari a 8 Euro per ciascun sacco di rifiuti solidi indifferenziati, concordata dal (OMISSIS) con i rappresentanti delle ONG operanti in vari porti italiani, la cui applicazione derivava proprio dalla fraudolenta e abusiva classificazione dei rifiuti sanitari).
Tale meccanismo fraudolento aveva consentito alla ONG produttrice dei rifiuti risparmi di spesa e all’indagato di acquisire l’esclusiva nella gestione dei rapporti di agenzia con le associazioni (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). In particolare (OMISSIS), quale agente marittimo, aveva concordato con i rappresentanti delle ONG operanti nei porti italiani di procedere allo smaltimento indifferenziato dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, prodotti a bordo delle navi di tali ONG, conferendoli unitamente ai rifiuti solidi urbani a una tariffa molto piu’ vantaggiosa, pari a 8 Euro per ogni sacco di rifiuti, previa falsa classificazione degli stessi quali generici rifiuti speciali. La semplicita’ delle operazioni compiute e la mancanza di prove in ordine alla consapevolezza in capo ai titolari delle ditte di smaltimento del carattere fraudolento del sistema impiegato per qualificare diversamente i rifiuti erano privi di rilevanza nella configurabilita’ del reato di traffico illecito di rifiuti, in quanto i numerosi conferimenti di rifiuti avvenuti nel corso di un anno e mezzo avevano avuto come presupposto indefettibile l’organizzazione professionale dell’agente marittimo (OMISSIS), che da un lato concludeva accordi di subagenzia con agenti marittimi operanti in vari porti italiani, al fine di rimanere il referente unico delle ONG ovunque le stesse dovessero approdare, dall’altro concludeva vantaggiosi contratti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti dalle navi, con la consapevolezza che nei sacchi che erano destinati a contenerli sarebbero stati inseriti anche rifiuti sanitari e infettivi. Tale condotta costituiva un allestimento di mezzi in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, con la conseguente erroneita’ della esclusione da parte del Tribunale del requisito della organizzazione.
2.2. E’ stato censurato anche il criterio adottato dal Tribunale per rideterminare il profitto del reato, in quanto il risparmio di spesa conseguito dalla ONG attraverso l’illecito smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi non consisteva solamente nel minor costo sostenuto per lo smaltimento di questi ultimi, ma, poiche’ a seguito della miscelazione tra rifiuti solidi urbani e rifiuti sanitari pericolosi tutti i rifiuti avrebbero dovuto essere smaltiti secondo la disciplina di questi ultimi, il risparmio di spesa conseguito dalla ONG doveva ritenersi pari alla differenza tra il costo sostenuto per lo smaltimento di tutti i rifiuti e quello che avrebbe dovuto essere sostenuto per smaltirli tutti come rifiuti sanitari pericolosi, come imposto a seguito della contaminazione dei rifiuti solidi urbani a seguito della miscelazione con quelli sanitari.
3. L’indagato (OMISSIS) ha depositato memoria in data 8 maggio 2019, mediante la quale ha resistito alla impugnazione del pubblico ministero, di cui ha preliminarmente eccepito l’inammissibilita’, per essere stata affidata a motivi non consentiti nella materia del ricorso di legittimita’ avverso misure cautelari reati, essendo stati prospettati vizi della motivazione, e di cui ha, nel merito, contestato la fondatezza, per avere correttamente il tribunale escluso la sussistenza degli elementi costitutivi della condotta idonea a integrare il reato di traffico illecito rifiuti di cui all’articolo 452 quaterdecies c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. Il Tribunale di Catania, nell’accogliere la richiesta di riesame presentata da (OMISSIS), indagato per il reato di cui all’articolo 452 quaterdecies c.p., pur avendo escluso la prospettata applicabilita’ alle navi delle ONG della disciplina dettata solo per le navi appartenenti allo Stato dal Decreto Legislativo n. 182 del 2003 (concernente le operazioni S.A.R., Search and Rescue) e ribadito la pericolosita’ per l’ambiente e la salute pubblica dei rifiuti originati dalla attivita’ di soccorso in mare, trattandosi di rifiuti raccolti a bordo delle navi (OMISSIS) e (OMISSIS) in modo difforme da quanto imposto per i rifiuti sanitari infetti, nonche’ la pluralita’ delle operazioni di conferimento di rifiuti realizzate e la abitualita’ della condotta, ha escluso la configurabilita’ del reato di cui all’articolo 452 quaterdecies c.p. per la mancanza dell’allestimento di mezzi e di attivita’ continuative organizzate, cioe’ di una struttura, anche rudimentale, nel cui alveo ricondurre i traffici illeciti.
Sono stati, in particolare, sottolineati il mancato allestimento di specifiche risorse nell’ambito di una struttura deputata al traffico illecito di rifiuti, lo svolgimento delle attivita’ di raccolta e conferimento dei rifiuti mediante attivita’ semplici, non implicanti l’utilizzo di mezzi ne’ l’esistenza di una organizzazione, in quanto consistenti nella mera collocazione dei rifiuti sanitari all’interno di sacchi e nello scarico degli stessi sottobordo, non qualificabile come attivita’ organizzata.
E’ stata, inoltre, rimarcata la mancanza di elementi circa la consapevolezza da parte del personale delle imprese portuali incaricate del ritiro e dello smaltimento dei rifiuti delle modalita’ illecite della loro raccolta, con la conseguente impossibilita’, ad avviso del Tribunale, di valorizzare le attivita’ successive, imputabili a tali imprese, al fine della configurabilita’ della esistenza di una organizzazione strutturata, ancorche’ minima, concludendo, di conseguenza, per l’insussistenza degli elementi indiziari del reato contestato, a causa della mancanza dell’elemento costitutivo dell’allestimento di mezzi e risorse nell’ambito di una struttura anche rudimentale, essendo, semmai, ravvisabile, la contravvenzione di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, con riferimento alla attivita’ di miscelazione indebita di rifiuti, ritenuta pacificamente accertata.
3. Le conclusioni cui e’ pervenuto il Tribunale non costituiscono corretta applicazione della disposizione di cui il pubblico ministero ricorrente ha denunciato la violazione (risultando cosi’ ammissibile, oltre che fondata, la censura dallo stesso sollevata, che non riguarda un vizio della motivazione del provvedimento impugnato, come eccepito dall’indagato nella sua memoria difensiva, bensi’ la corretta applicazione della disposizione incriminatrice, che costituisce motivo di ricorso per cassazione consentito nella materia delle misure cautelari reali).
Va dunque ricordato che il delitto di attivita’ organizzate per il traffico illecito di rifiuti – gia’ previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 260, e, successivamente, disciplinato, ai sensi del Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21, articoli 7 e 8, dall’articolo 452 quaterdecies c.p., in quanto necessariamente caratterizzato da una pluralita’ di condotte, alcune delle quali, se singolarmente considerate, potrebbero non costituire reato, ha natura di reato abituale proprio, configurabile nella condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, allestisce una organizzazione di traffico di rifiuti, volta a gestire continuativamente, in modo illegale, ingenti quantitativi di rifiuti. Tale gestione dei rifiuti deve concretizzarsi in una pluralita’ di operazioni con allestimento di mezzi e attivita’ continuative organizzate, ovvero attivita’ di intermediazione e commercio (cfr. Sez. 3, n. 40827 del 6/10/2005, Carretta, Rv. 232348; Sez. 3, n. 28685 del 04/05/2006, Buttone, Rv. 234931), e tale attivita’ deve essere “abusiva”, ossia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute), o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse (cfr. Sez. 3, n. 40828 del 6/10/2005, Fradella, Rv. 232350; Sez. 4, Sentenza n. 28158 del 02/07/2007, Costa, Rv. 236906).
Sono, dunque, sanzionati comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva attivita’, per cui per perfezionare il reato e’ necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralita’ di operazioni condotte in continuita’ temporale, operazioni che vanno valutate in modo globale: alla pluralita’ delle azioni, che e’ elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge, e percio’ il reato e’ abituale dal momento che per il suo perfezionamento e’ necessaria le realizzazione di piu’ comportamenti della stessa specie (cfr. Sez. 3, n. 46705 del 3/11/2009, Caserta, Rv. 245605; Sez. 3, n. 29619 del 8/7/2010, Leorati, Rv. 248145; Sez. 3, n. 44629 del 22/10/2015, Bettelli, Rv. 265573; Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016, Serrao, Rv. 268920; Sez. 3, n. 16036 del 28/02/2019, Zoccoli, Rv. 275395).
Questa Corte, nel ritenere che la condotta sanzionata (ovviamente non occasionale, stante la evidenziata natura del reato), richiede una preparazione e un allestimento di specifiche risorse, anche del tutto rudimentale, ha specificato come questi ultimi possano configurarsi anche in presenza di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l’obiettivo criminoso preso di mira, anche quando essa non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attivita’ illecite, con la conseguenza che il reato e’ configurabile anche quando l’attivita’ criminosa sia marginale o secondaria rispetto all’attivita’ principale lecitamente svolta (Sez. 3, n. 40827 del 6/10/2005, Carretta, Rv. 232349; Sez. 3, n. 47870 del 19/10/2011, Giommi, Rv. 251965; Sez. 3, n. 44632 del 22/10/2015, Impastato, non massimata; v. anche, in motivazione, Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019, Berlingieri, Rv. 275399).
Dunque anche la semplice titolarita’ dell’impresa, attraverso la quale l’indagato ponga in essere le condotte oggetto di contestazione, assume di per se’ rilievo al fine della configurabilita’ della esistenza di una attivita’ organizzata.
Quest’ultima puo’ venire in rilievo anche in relazione e con riferimento solamente a una parte della complessiva attivita’ di raccolta, conferimento e smaltimento di rifiuti, nel senso che non occorre che tutte le fasi di tale attivita’ vengano svolte in forma organizzata e che in ogni fase vi sia la consapevolezza della partecipazione a una attivita’ illecita e il fine di ingiusto profitto, essendo sufficiente, per poter ritenere configurabile il reato, che nell’ambito di detta complessiva attivita’, si inserisca la condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, costituisca o si avvalga di una organizzazione allo scopo di realizzare un traffico continuativo e illegale di ingenti quantitativi di rifiuti.
Non e’ necessario, dunque, che ogni fase della attivita’ di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata e sia realizzata abusivamente (nel senso anzidetto) e a fine di ingiusto profitto, posto che cio’ non e’ richiesto dalla norma incriminatrice, che, anzi, descrive, chiaramente in forma alternativa, le varie condotte che nell’ambito del ciclo di gestione possono assumere rilievo al fine della configurabilita’ del delitto di attivita’ organizzate per il traffico illecito di rifiuti (“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu’ operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attivita’ continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e’ punito con la reclusione da uno a sei anni”), cosicche’ anche la realizzazione, nelle forme e con le finalita’ richieste dall’articolo 452 quaterdecies c.p., di una delle condotte indicate da tale disposizione, dunque anche l’inserimento nel ciclo di gestione, in forma stabile e avvalendosi di una organizzazione, puo’ essere idonea a consentire di ritenere configurabile il reato di attivita’ organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
4. Nel caso in esame il Tribunale ha escluso la sussistenza di indizi a carico di (OMISSIS) in relazione al reato di attivita’ organizzate per il traffico illecito di rifiuti in considerazione del carattere semplice delle attivita’ di raccolta e conferimento dei rifiuti (consistenti nel loro inserimento in sacchi, miscelando quelli sanitari anche infetti a quelli solidi urbani, e nella loro consegna dalle navi, sottobordo, agli incaricati della raccolta, per il successivo smaltimento), nonche’ alla luce della mancanza di una complessiva organizzazione della gestione abusiva e della mancanza di elementi in ordine alla consapevolezza della illiceita’ della gestione da parte degli incaricati delle imprese incaricate della raccolta e del successivo smaltimento di tali rifiuti, giudicando irrilevante la circostanza che l’indagato, nella sua veste di agente marittimo, dunque avvalendosi della propria organizzazione d’impresa, abbia preso parte a tale attivita’, svolgendo nell’ambito di essa un ruolo di rilievo.
Secondo quanto emerge dall’ordinanza impugnata (OMISSIS), quale titolare della agenzia (OMISSIS) e agente marittimo per conto dei centri operativi di Bruxelles e Amsterdam della organizzazione non governativa (OMISSIS) ( (OMISSIS)), si occupava di predisporre i documenti relativi agli arrivi e alle partenze delle navi delle ONG nel porto di (OMISSIS), della gestione dei contatti con le sub-agenzie presso gli altri porti italiani di approdo, di predisporre la documentazione sugli imbarchi e gli sbarchi dell’equipaggio e dei passeggeri, dell’organizzazione delle forniture di bordo e dei materiali inclusi nei kit forniti ai migranti soccorsi. In tale ambito era affidata al (OMISSIS) anche la gestione dei rapporti con i fornitori del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti a bordo delle navi delle ONG, dalla societa’ (OMISSIS) S.r.l. per il Porto di (OMISSIS), avvalendosi della intermediazione della (OMISSIS) S.r.l., che a sua volta si rivolgeva alla cooperativa (OMISSIS), aggiudicataria del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti all’interno del porto di tale citta’; i rifiuti prodotti dalle navi delle ONG venivano raccolti, sia nel porto di (OMISSIS) sia in quello di (OMISSIS), mediante un barchino posizionato a ridosso delle navi, che li riceveva sottobordo e poi li trasportava in discarica per lo smaltimento. Nell’ambito di questa attivita’ (OMISSIS) aveva concluso, per conto e nell’interesse delle ONG, accordi per lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti a bordo delle navi (OMISSIS) e (OMISSIS) della ONG (OMISSIS) con la (OMISSIS) S.r.l., al prezzo di 8 Euro a sacco, e dalle indagini e’ emersa la sistematica illecita miscelazione dei rifiuti sanitari infetti prodotti a bordo di tali navi (costituiti da indumenti indossati dai migranti, scarti degli alimenti loro somministrati, materiali sanitari utilizzati per l’assistenza medica a bordo) con quelli solidi urbani o speciali non pericolosi, cosi’ eludendo, a fine di profitto, le disposizioni concernenti il trattamento dei rifiuti infetti.
Alla luce di tali emergenze risulta configurabile l’utilizzo sistematico di una struttura imprenditoriale (quella del (OMISSIS)) per organizzare la gestione dei rifiuti provenienti da dette navi in modo illecito e a fine di profitto (per il risparmio di spesa per le ONG e l’aumento del giro d’affari per (OMISSIS)), cosicche’ la semplicita’ delle operazioni di raccolta e conferimento e la mancanza di prova della consapevolezza degli incaricati della raccolta e dello smaltimento non consente di escludere che almeno una fase della complessiva attivita’ di raccolta e smaltimento dei rifiuti in questione sia avvenuta, oltre che illecitamente (per la abusivita’ delle modalita’ impiegate), anche in modo sistematico e organizzato, avvalendosi della struttura imprenditoriale del (OMISSIS) e della sua intermediazione, cosicche’ l’esclusione della configurabilita’ del reato a causa della mancanza dell’elemento costitutivo dell’allestimento di mezzi e risorse nell’ambito di una struttura anche rudimentale (pag. 27 dell’ordinanza impugnata) risulta errata, emergendo dalla stessa ordinanza impugnata l’inserimento sistematico con la propria struttura imprenditoriale del (OMISSIS) nella organizzazione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti con modalita’ non conformi alle disposizioni che regolano lo smaltimento dei rifiuti sanitari, ed essendo sufficiente, ai fini della configurabilita’ del reato, che anche solo una parte delle plurime attivita’ da compiere nel ciclo di gestione dei rifiuti sia svolta in forma organizzata, avvalendosi di una struttura a cio’ anche solo in parte deputata e a fine di ingiusto profitto.
5. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, essendo ravvisabile l’errata interpretazione dell’articolo 452 quaterdecies c.p. denunciata dal pubblico ministero ricorrente, con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame, da compiere tenendo conto di quanto evidenziato circa la struttura del reato contemplato dalla disposizione denunciata e la sufficienza, al fine della configurabilita’ del reato di attivita’ organizzate per il traffico illecito di rifiuti, che anche solo una parte delle plurime attivita’ da compiere nel ciclo di gestione dei rifiuti sia svolta in forma organizzata, avvalendosi di una struttura a cio’ anche solo in parte deputata e a fine di ingiusto profitto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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