Deliberazione assembleare volta ad autorizzare l’esercizio di un’azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 febbraio 2023| n. 3192.

Deliberazione assembleare volta ad autorizzare l’esercizio di un’azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria

In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l’esercizio di un’azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condòmino, venendosi la compagine condominiale a scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo condòmino a partecipare all’assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l’annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione, allorché sia portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale.

Ordinanza|2 febbraio 2023| n. 3192. Deliberazione assembleare volta ad autorizzare l’esercizio di un’azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria

Data udienza 16 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria – Condominio e un singolo condomino – Diritto del singolo a partecipare all’assemblea – Non sussiste – Legittimazione a domandare l’annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio re – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9088/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO VIA (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 993/2021 depositata il 01/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

Deliberazione assembleare volta ad autorizzare l’esercizio di un’azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 993 del 2021, emessa dalla Corte d’appello di Genova, pubblicata in data 1 ottobre 2021.
Resiste con controricorso il Condominio via (OMISSIS) di (OMISSIS), che propone anche un motivo di ricorso incidentale.
(OMISSIS) ha notificato controricorso per resistere al ricorso incidentale.
La trattazione dei ricorsi e’ stata fissata in camera di consiglio, a norma degli articoli 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex Decreto Legislativo n. 149 del 2022, articolo 35.
Le parti hanno depositato memorie.
La Corte d’appello di Genova ha respinto il gravame avanzato dal condomino (OMISSIS) contro la sentenza del Tribunale di (OMISSIS), che aveva rigettato l’impugnazione ex articolo 1137 c.c. spiegata dal (OMISSIS) con riguardo alla deliberazione approvata dall’assemblea del Condominio via (OMISSIS) in data (OMISSIS). Tale deliberazione riguardava la proposizione di un’azione giudiziaria da parte di (OMISSIS) nei confronti del Condominio e l’attore lamentava che l’avviso di convocazione dell’assemblea non gli era stato comunicato nel termine di cui all’articolo 66 disp. att. c.c. Il Tribunale aveva argomentato nel senso che il (OMISSIS) non aveva interesse ad impugnare la delibera in oggetto, sia perche’ egli era in conflitto di interessi rispetto all’unico argomento all’ordine del giorno, sia perche’ in data (OMISSIS) il Condominio aveva adottato una successiva delibera di identico contenuto a quella sub iudice, non impugnata dal (OMISSIS).
La Corte d’appello ha poi rigettato il gravame, osservando che la deliberazione del (OMISSIS) era stata approvata dall’assemblea unicamente per assumere la determinazione di resistere in giudizio a fronte della notifica di un atto di citazione dinanzi al giudice di pace da parte del condomino (OMISSIS), che lamentava infiltrazioni nella sua proprieta’ esclusiva. Pertanto, secondo la Corte di Genova, “relativamente a tale assemblea ed alla relativa discussione l’appellante si trovava in situazione di conflitto di interessi, di talche’ si doveva escludere non solo il suo diritto di voto, ma altresi’ il ricorrere di un interesse a partecipare alla discussione sull’unico argomento all’ordine del giorno, (…) rispetto al quale egli era la controparte del Condominio, come tale portatore di un interesse in conflitto con quello del Condominio stesso”. Inoltre, l’interesse alla impugnazione era altresi’ da escludere, secondo i giudici di appello, perche’ in data (OMISSIS) il Condominio aveva approvato altra delibera di identico contenuto che non era stata impugnata.
Quanto al secondo motivo di appello, relativo alla ritenuta erronea compensazione delle spese di lite ad opera del Tribunale, che l’aveva giustificata sulla base “dei motivi della decisione, anche correlati a successiva adozione di ulteriore delibera assembleare”, la Corte di (OMISSIS) giudicava lo stesso parimenti infondato, in quanto, risultando soccombente il (OMISSIS) anche all’esito del giudizio di appello, “le spese del primo grado non possono essere addossate al Condominio appellato, totalmente vittorioso”.
Il ricorso di (OMISSIS) contesta, a fronte del suo diritto a far accertare l’invalidita’ della deliberazione (OMISSIS), il rilievo attribuito alla successiva delibera di identico contenuto del (OMISSIS); lamenta la “insanata ed insanabile irregolarita’ della convocazione e della costituzione dell’assemblea condominiale del (OMISSIS)”; assume che “rispetto all’argomento in O.d.G. di quest’ultima riunione, il condomino (OMISSIS) avrebbe avuto (seppure escluso dalla relativa votazione sull’unico e conflittuale argomento in O.d.G.) il diritto ed il sicuro interesse, oltre che ad essere ritualmente e tempestivamente preavvisato e convocato, a partecipare alla riunione impugnata, altresi’ ad accedere e partecipare alla discussione preliminare”; lamenta la violazione degli articoli 112 e 132, n. 4, c.p.c., nonche’ Cost., 111; quanto al motivo di appello sulla compensazione delle spese di primo grado, lamenta la motivazione meramente apparente.

Deliberazione assembleare volta ad autorizzare l’esercizio di un’azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria

Il ricorso principale va respinto.
Il ricorso di (OMISSIS) non contiene, per ogni motivo, la predisposizione di una sua distinta rubrica, che ne indichi le ragioni di censura necessariamente sussunte in una delle tassative categorie logiche contemplate dall’articolo 360 c.p.c., comma 1.
La sentenza della Corte d’appello di Genova non e’ nulla, per violazione dell’articolo 132, n. 4, c.p.c. in quanto contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione.
La deliberazione approvata dall’assemblea del Condominio via (OMISSIS) in data (OMISSIS) riguardava unicamente un’azione giudiziaria promossa da (OMISSIS) nei confronti del Condominio.
E’ noto come l’articolo 66, comma 3, disp. att. c.c., a seguito della riformulazione operatane dalla L. n. 220 del 2012, precisa che, in caso di avviso omesso, tardivo o incompleto degli aventi diritto, la deliberazione adottata e’ annullabile, ma su istanza (soltanto) dei dissenzienti o assenti perche’ non ritualmente convocati. La Riforma del 2012 ha cosi’ tratto le necessarie conseguenze sotto il profilo processuale dalla sistemazione della fattispecie dell’omessa convocazione nell’ambito dei rimedi sostanziali operata da Cass. Sez. Unite, 07/03/2005, n. 4806, spettando la legittimazione alla domanda di annullamento solo alla parte nel cui interesse esso e’ stabilito dalla legge (si vedano anche Cass. Sez. 2, 23/11/2016, n. 23903; Cass. Sez. 2, 18/04/2014, n. 9082; Cass. Sez. 2, 13/05/2014, n. 10338).
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, allora, nell’ipotesi di controversia tra condominio e uno o piu’ condomini, la compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia rappresentato dall’amministratore, con la conseguenza che si considera nulla per impossibilita’ dell’oggetto la deliberazione dell’assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda, appunto, contrapposti il condominio ed un singolo condomino, ponga anche a carico di quest’ultimo, pro quota, l’obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati in tale processo, trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino, e neppure, percio’, trovando applicazione in tale ipotesi l’articolo 1132 c.c. (Cass. Sez. 2, 23/01/2018, n. 1629; Cass. Sez. 2, 18/06/2014, n. 13885; Cass. Sez. 2, 25/03/1970, n. 801).
La considerazione di tale scissione della compagine condominiale in due gruppi di partecipanti, portatori di contrapposti interessi, in quanto gli uni promotori dell’azione su cui si debba deliberare e l’altro o gli altri, come nella specie, destinatari di tale azione che il condominio voglia intentare, non puo’ non determinare implicazioni sullo stesso diritto di partecipare all’assemblea, sul modello di quanto avviene in situazioni di condominio parziale, ragion per cui si modifica la stessa composizione del collegio e delle maggioranze (arg. da Cass. Sez. 2, 27/09/1994, n. 7885).
La fattispecie che vede, in relazione alla delibera assembleare volta a promuovere una lite o a resistere ad una domanda, uno o piu’ condomini controparti processuali dei restanti partecipanti al condominio, non va pertanto ricondotta alla disciplina del conflitto di interessi (come erroneamente affermato in motivazione dalla Corte d’appello di Genova), estesa dall’articolo 2373 c.c., giacche’ quest’ultimo si manifesta soltanto in sede di assemblea al momento dell’esercizio del potere deliberativo e verte sul contrasto tra l’interesse proprio del partecipante al voto collegiale e quello comune all’intera collettivita’ e percio’ anche a lui stesso, il che induce a computare quest’ultimo ai fini sia del “quorum” costitutivo che di quello deliberativo, salva la sola facolta’ di astenersi dall’esercitare il diritto di voto (Cass. Sez. 2, 28/09/2015, n. 19131). Viceversa, con riguardo alla deliberazione assembleare relativa alla controversia tra il condominio ed il singolo condomino, quest’ultimo, come detto, si pone come portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale.
Neppure e’ giuridicamente configurabile quello che il ricorrente delinea come “interesse… ad accedere e partecipare alla discussione preliminare”. All’assemblea devono essere convocati gli aventi diritto ad intervenirvi ed a votare (articolo 1136, comma 6, c.c. e articolo 66, comma 3, disp. att. c.c.), integrando la preventiva convocazione un requisito essenziale per la validita’ della deliberazione. Non esiste un distinto diritto alla convocazione per la sola fase preparatoria della riunione, consistente nel dibattito antecedente al momento deliberativo, in quanto l’intervento del partecipante nella discussione assembleare (al di fuori della peculiare ipotesi prevista dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, articolo 10, comma 2,) e’ finalizzato a portare a conoscenza degli altri presenti le ragioni del proprio voto di assenso o dissenso sull’argomento contenuto nell’ordine del giorno.
La decisione della Corte d’appello di Genova, in definitiva, e’ corretta in diritto, alla stregua del seguente principio:
in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all’assemblea, ne’, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l’annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione.
Ribadita la soccombenza dell’attore con riguardo alla domanda proposta per effetto del rigetto del primo motivo d’appello, la Corte di Genova ha percio’ affermato che fosse assorbita la censura sulla compensazione delle spese processuali di primo grado disposta dal Tribunale, non avendo il soccombente interesse ad impugnare la motivazione addotta dal giudice per sostenere la valutazione di opportunita’ della compensazione, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c.
L’unico motivo del ricorso incidentale del Condominio via (OMISSIS) allega la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e la nullita’ della sentenza per omessa motivazione, quanto alla compensazione delle spese di primo grado, precisando di aver “ribadito” in appello la richiesta del favore delle spese anche per il giudizio di primo grado, come si puo’ evincere dalle conclusioni rassegnate in tale sede.
Il ricorso incidentale e’ inammissibile.
La parte convenuta, vittoriosa nel merito, in caso di compensazione delle spese processuali disposta dal giudice di primo grado, ove sia destinataria di impugnazione principale ad opera dell’attore soccombente, e’ tenuta a proporre appello incidentale se voglia conseguire il pagamento delle spese del doppio grado, non potendo il giudice d’appello, in difetto di detta impugnazione incidentale, modificare in senso favorevole al convenuto la pronuncia sulle spese della precedente fase e restando conseguentemente inammissibile il ricorso per cassazione proposto sul punto.
Il ricorso principale va dunque rigettato, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, compensandosi per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione in ragione della reciproca soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da parte sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese sostenute nel giudizio di cassazione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

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