Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 3 luglio 2019, n. 17835.
La massima estrapolata:
Il decreto con il quale il tribunale si pronuncia sul reclamo ex art. 26 l. fall. contro il provvedimento, emesso dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori, di autorizzazione del curatore alla rinuncia alla liquidazione di uno o più beni dell’attivo fallimentare, ai sensi dell’art. 104 ter, comma 8, l. fall., non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., avendo esso natura ordinatoria e non decisoria, in quanto volto a regolare l’esercizio di poteri gestori del curatore senza incidere su diritti soggettivi del fallito, ed essendo privo del requisito della definitività, in quanto la scelta gestoria compiuta è sempre suscettibile di modificazione, salva l’eventuale maturazione “medio tempore” di incompatibili diritti di terzi.
Sentenza 3 luglio 2019, n. 17835
Data udienza 4 giugno 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2460/2018 proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS), in persona del curatore fallimentare Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VICENZA, depositato il 21/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2019 dal cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO, che si riporta alle osservazioni scritte gia’ depositate, e chiede l’inammissibilita’ del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega orale avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
Il giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) – (d’ora in poi, breviter, consorzio) ha autorizzato il curatore, ai sensi della L. Fall., articolo 104-ter, comma 8, non essendo stato possibile costituire il comitato dei creditori, alla derelizione di un compendio aziendale, comprensivo di sito di discarica e connessi impianti, posto nel comune di (OMISSIS).
Il consorzio, per quanto qui rileva, ha proposto reclamo ai sensi della L. Fall., articolo 26.
Il tribunale di Vicenza ha rigettato il reclamo, in sintesi confermando la ricorrenza dei presupposti di manifesta non convenienza dell’attivita’ liquidatoria, considerati i costi medi di gestione ordinaria della discarica a fronte dell’ammontare dell’attivo, e considerato che a seguito della procedura competitiva nessuna offerta, o anche solo manifestazione di interesse, era pervenuta per l’acquisizione dei beni.
Il consorzio propone adesso ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
Il curatore del fallimento ha replicato con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato una memoria.
Il procuratore generale ha presentato una requisitoria scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. – Nell’ordine il ricorrente denunzia:
(i) la nullita’ del decreto (articoli 51 e 158 c.p.c., L. Fall., articolo 25, articolo 111 Cost.) relativamente alla costituzione del collegio giudicante, del quale aveva fatto parte anche il giudice delegato che invece avrebbe dovuto astenersi;
(ii) la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 104-ter del Decreto Legislativo n. 36 del 2003, articolo 9, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articoli 208, 244, 250 e 256 relativamente alla legittimazione del fallito a mantenere od ottenere le necessarie autorizzazioni ambientali per la gestione della discarica e all’intervento dell’ente provinciale che abbia escusso la garanzia;
(iii) la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 41, relativamente all’illegittimita’ del provvedimento di abbandono del bene gia’ acquisito all’attivo e all’omessa autorizzazione del comitato dei creditori;
(iv) la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 104-ter, comma 8, relativamente alla possibilita’ di derelizione del compendio nella sua integralita’;
(v) la nullita’ del decreto per violazione degli articoli 132 e 112 c.p.c. per motivazione solo apparente quanto alla legittimita’ dell’esercizio della funzione di controllo del giudice delegato, nonche’ per omesso esame di fatti decisivi in ordine ai documenti dimessi in relazione all’illegittimita’ o inefficacia del provvedimento.
II. – Il ricorso e’ inammissibile poiche’ proposto ai sensi dell’articolo 111 Cost. nei confronti di un provvedimento privo dei caratteri di dicisorieta’ e di definitivita’.
III. – L’effetto specifico della cd. derelictio di cui alla L. Fall., articolo 104-ter e’ notoriamente collegato al principio di cui alla L. Fall., articolo 51.
In deroga a questa norma, secondo cui dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, puo’ essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento, la derelictio determina (semplicemente) la restituzione del bene nella piena disponibilita’ del fallito e la conseguente possibilita’ di aggressione di esso mediante l’azione esecutiva (o cautelare) individuale dei creditori.
E’ vero che l’articolo 104-ter prevede sia l’ipotesi di non acquisizione all’attivo sia quella di derelizione del bene acquisito ma non ancora liquidato.
Tuttavia la distinzione non rileva ai fini della natura e del provvedimento autorizzatorio e di quello consequenziale adottato nella sede del reclamo.
Il decreto di autorizzazione, nella specie adottato dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori, non costituito per mancanza di creditori disponibili, non incide infatti su diritti soggettivi del fallito, visto che semplicemente sottrae, come detto, il bene derelitto all’esecuzione concorsuale. In tutti i casi il provvedimento di autorizzazione assume una funzione integrativa (ordinatoria) di tipo gestorio, consentendo al curatore di non procedere alla liquidazione di determinati beni a fronte delle prescelte modalita’ della liquidazione indicate nel programma.
Da questo punto di vista non e’ decisorio il provvedimento emesso dal tribunale ai sensi dell’articolo 26, poiche’ non ha la funzione di risolvere controversie su diritti. Afferisce alle funzioni di controllo sull’esercizio dei menzionati poteri gestori e sulle eventuali misure integrative da adottare, al pari di quanto accade per esempio nelle ipotesi di autorizzazione all’affitto di azienda (su cui v. Cass. n. 1240-13).
In generale deve escludersi il connotato della decisorieta’ quanto agli atti che sono espressione dei poteri ordinatori del tribunale e del giudice delegato (Cass. n. 7532-05, Cass. n. 1983-03, Cass. n. 9064-02).
Come questa Corte ha gia’ altre volte osservato, le decisioni del tribunale sulle corrispondenti tipologie di reclami attengono esclusivamente alla individuazione delle modalita’ ritenute piu’ opportune per amministrare in modo appropriato e utile alla massa il patrimonio del fallito, atteso che di siffatta amministrazione il fallito e’ stato spogliato con la dichiarazione di fallimento.
In conclusione: i relativi provvedimenti non assumono carattere decisorio, perche’ non e’ previsto un diritto del fallito di determinare le decisioni gestionali degli organi della procedura; e non possiedono neppure carattere definitivo, poiche’ la corrispondente scelta gestoria e’ sempre suscettibile di modificazione, salva l’eventuale maturazione medio tempore di incompatibili diritti di terzi. Ne segue che al fallito compete solo la facolta’ di ottenere, attraverso eventuali reclami, un riesame di merito delle scelte gestionali, oltre che naturalmente di formulare osservazioni e contestazioni in sede di rendiconto, in ipotesi di paventata lesione del diritto di vedere reintegrato il suo patrimonio a seguito della chiusura del fallimento (L. Fall., articolo 116, commi 3 e 4).
IV. – Occorre precisare che nel primo motivo di ricorso e’ dedotta la nullita’ del decreto del tribunale per vizio di costituzione del giudice. Si sostiene che la violazione non era nel concreto denunciabile col rimedio della ricusazione (nel rispetto dei termini previsti), per l’inconsapevolezza della composizione del collegio giudicante prima della decisione.
Sennonche’ neppure questo rileva onde stabilire la natura del provvedimento ricorribile.
Infatti non interessa alfine quale sia il tipo di vizio denunciato, se cioe’ attinente o meno a violazioni paventate come relative a principi del processo.
Il contenuto non decisorio del provvedimento, e dunque la sua non impugnabilita’ ex articolo 111 Cost., permane anche quando si faccia valere la lesione di un asserito diritto processuale (cfr. Cass. Sez. U n. 3070-03; Cass. Sez. U n. 11026-03), in quanto la decisorieta’ consiste nell’attitudine del provvedimento a incidere sui diritti soggettivi sostanziali delle parti con la particolare efficacia del giudicato, che a sua volta e’ effetto tipico della giurisdizione contenziosa.
Su tali principi vi e’ sostanziale continuita’ di giurisprudenza (e v. infatti Cass. Sez. U n. 26989-16, Cass. Sez. U n. 1914-16), donde il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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