Declaratoria di inammissibilità dell’appello

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 febbraio 2022| n. 6141.

Declaratoria di inammissibilità dell’appello.

L’inosservanza da parte del giudice di appello della specifica previsione contenuta nell’articolo 348-ter, comma 1, primo periodo, del Cpc, la quale gli consente di dichiarare inammissibile l’appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell’articolo 350 del Cpc, costituisce un vizio proprio dell’ordinanza di inammissibilità ex articolo 348-bis, comma 1, del Cpc deducibile per cassazione ai sensi dell’articolo 111, comma 7, della Costituzione, senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l’inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l’ordinanza predetta.

Ordinanza|24 febbraio 2022| n. 6141. Declaratoria di inammissibilità dell’appello

Data udienza 13 ottobre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Appello – Declaratoria di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter cpc – Obbligo di pronuncia prima della trattazione della causa ex art. 350 cpc – Fattispecie in tema di rinvio del procedimento per acquisizione dei verbali di udienza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1657/2017 proposto da:
COMUNE ALGHERO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 381/2015 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 5/3/2015 e l’ordinanza della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI depositata il 14/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO

Che:
Il Comune di Alghero ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Sassari 5 marzo 2015, n. 381 e l’ordinanza della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 14 ottobre 2016, che ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 348-bis c.p.c., l’impugnazione proposta avverso la sentenza. Il Tribunale di Sassari aveva rigettato la domanda del ricorrente di rilascio del terreno occupato dai convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, li aveva dichiarati proprietari esclusivi del medesimo terreno.
(OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con controricorso.
Il ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:
Come detto in premessa, il ricorso e’ rivolto sia avverso la sentenza del Tribunale che contro l’ordinanza di inammissibilita’ della Corte d’appello.
Logicamente prioritario e’ l’esame del motivo rivolto contro l’ordinanza di inammissibilita’. Al riguardo il ricorrente contesta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 348-bis e ter, 350 c.p.c., nonche’ articoli 115, 116, 132 e 61 c.p.c.”: l’ordinanza, tutt’altro che succintamente motivata, non e’ stata resa all’udienza di cui all’articolo 350 c.p.c., “prima di procedere alla trattazione” come prescritto dall’articolo 348-ter c.p.c.; sono poi state obliterate le “numerose ragioni che implicavano la manifesta fondatezza dell’appello”, introducendo fatti e circostanze che non erano stati considerati dal giudice di primo grado.
Il motivo e’ fondato laddove censura il mancato rispetto dell’articolo 348-ter c.p.c., che impone al giudice di pronunciarsi sull’inammissibilita’ dell’appello all’udienza di cui all’articolo 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione. Questa Corte ha infatti precisato che “l’inosservanza da parte del giudice di appello della specifica previsione contenuta nell’articolo 348-ter c.p.c., comma 1, primo periodo, la quale gli consente di dichiarare inammissibile l’appello che non abbia ragionevole probabilita’ di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell’articolo 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell’ordinanza di inammissibilita’ ex articolo 348-bis c.p.c., comma 1, deducibile per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l’inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l’ordinanza predetta” (cosi’ Cass. 15786/2021).
Nel caso in esame, la Corte d’appello, dopo essersi all’udienza del 25 settembre 2015 riservata di decidere sulla inammissibilita’ dell’appello, con successiva ordinanza depositata il 23 febbraio 2016 ha rilevato che nel fascicolo d’ufficio non risultavano presenti i verbali di udienza recanti le dichiarazioni dei testimoni escussi in primo grado e ha poi rinviato per la produzione dei verbali all’udienza del 22 aprile 2016; tale provvedimento ha segnato l’inizio della trattazione della causa, cosi’ che la Corte d’appello non poteva, avendo perso il relativo potere, definire anticipatamente il merito della lite con l’ordinanza di inammissibilita’ del gravame del 14 ottobre 2016.
L’accoglimento della censura comporta l’assorbimento delle altre censure rivolte all’ordinanza di inammissibilita’ della Corte d’appello, nonche’ l’assorbimento dei tre motivi fatti valere avverso la pronuncia di primo grado.
L’ordinanza della Corte d’appello di Cagliari va pertanto cassata e la causa deve essere rinviata alla medesima Corte d’appello; il giudice di rinvio provvedera’ anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il motivo di ricorso rivolto contro l’ordinanza della Corte d’appello di Cagliari del 14 ottobre 2016, assorbiti i motivi di ricorso diretti avverso la sentenza n. 381/2015 del Tribunale di Cagliari; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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