Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 6 novembre 2019, n. 28487.
La massima estrapolata:
In tema di debiti relativi alla cessione d’azienda, l’art. 2560 cod. civ. contiene disposizioni che riguardano la posizione del terzo creditore dell’azienda ceduta, in riferimento al quale prevede, al primo comma, che la liberazione dell’alienante per i debiti anteriori al trasferimento necessita del consenso del creditore e, al secondo comma, la solidarietà tra alienante ed acquirente per i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori. Tale disciplina non regola, invece, il rapporto interno tra alienante ed acquirente dell’azienda, nel quale vige il principio secondo cui ciascuno dei contraenti risponde dei debiti afferenti alla propria gestione, salvo patto contrario.
Ordinanza 6 novembre 2019, n. 28487
Data udienza 11 giugno 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25637/2015 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 530/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 24/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/06/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
FATTI DI CAUSA
1. Oggetto di ricorso e’ la sentenza della Corte d’appello di Salerno, pubblicata il 24 settembre 2014, che ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno – sezione distaccata di Amalfi n. 31 del 2006, e nei confronti di (OMISSIS) Jr., titolare della impresa individuale (OMISSIS), e di (OMISSIS).
1.1. Nel 1997 il geom. (OMISSIS) aveva convenuto in giudizio la societa’ (OMISSIS) per ottenere il pagamento della somma di Lire 13.688.000 oltre interessi a titolo di compenso per l’attivita’ professionale consistita nell’istruzione di una pratica finalizzata alla concessione di un mutuo ipotecario.
La (OMISSIS) aveva negato di essere tenuta al pagamento, evidenziando che il debito faceva parte delle passivita’ trasferite alla ditta (OMISSIS) di (OMISSIS), cessionaria di un ramo d’azienda della (OMISSIS), ed aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in manleva (OMISSIS).
Il chiamato aveva contestato l’ammissibilita’ e la fondatezza della domanda di rivalsa avanzata nei suoi confronti, assumendo che il debito nei confronti del geom. (OMISSIS) nella situazione patrimoniale allegata all’atto di cessione del ramo d’azienda agricola non figurava e che comunque il fondo rustico in riferimento al quale il (OMISSIS) aveva reso le sue prestazioni non faceva parte del ramo d’azienda oggetto della cessione.
1.2. Il Tribunale aveva condannato (OMISSIS) srl e (OMISSIS) in solido al pagamento del compenso.
2. La Corte d’appello, adita in via principale dalla societa’ (OMISSIS) e in via incidentale dal (OMISSIS), previa dichiarazione di nullita’ parziale della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla domanda di rivalsa avanzata da (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) Jr, ha rigettato entrambi i gravami, e compensato le spese del giudizio.
2.1. Dopo avere accertato che con scrittura privata autenticata del 3 maggio 1993, avente ad oggetto la cessione del ramo di azienda, erano state trasferite ad (OMISSIS) di (OMISSIS) anche le relative passivita’, tra le quali figurava il debito verso il geom. (OMISSIS), la Corte territoriale ha affermato che la cessione non aveva avuto effetto liberatorio per la societa’ cedente, in assenza di consenso del creditore, e che neppure era configurabile il diritto della cedente a ripetere dall’impresa cessionaria quanto versato al creditore, dal momento che l’obbligazione discendeva da fatto proprio della cedente. Nei rapporti tra le parti non trovava applicazione la solidarieta’ prevista dall’articolo 2560 c.c., comma 2, bensi’ il principio secondo cui – salvo patto contrario – ciascuno dei contraenti risponde dei debiti relativi alla propria gestione.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) srl, sulla base di tre motivi. Non hanno svolto difese in questa sede (OMISSIS) e (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e’ fondato.
1.1. Con il primo motivo e’ denunciato omesso esame di un fatto decisivo e si lamenta che la Corte d’appello, pur avendo riconosciuto l’avvenuto trasferimento delle passivita’ come indicate nella situazione patrimoniale, e tra esse del debito di Lire 13.688.000 nei confronti del geom. (OMISSIS), ha rigettato la domanda della societa’ cedente argomentando sulla necessita’ di un’ulteriore pattuizione che abilitasse la predetta societa’ a chiedere la restituzione delle somme versate per estinguere quelle passivita’.
2. Con il secondo motivo e’ denunciata violazione o falsa applicazione dell’articolo 2560 c.c. e si contesta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello per non avere compreso che la clausola contrattuale con la quale le parti avevano previsto il trasferimento delle passivita’ all’impresa cessionaria costituiva il patto contrario che derogava al principio, richiamato dalla stessa Corte, secondo cui nei rapporti interni alienante e acquirente di azienda rispondono ciascuno dei debiti relativi alla propria gestione.
3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per l’evidente connessione, sono fondati.
3.1. La Corte d’appello, dopo avere accertato che con scrittura autenticata del 3 maggio 1993 la (OMISSIS) aveva ceduto un ramo d’azienda a (OMISSIS) di (OMISSIS) e trasferito anche le passivita’ inerenti l’azienda agricola ceduta (cosi’ testualmente a pag. 12 della sentenza), e che tra queste vi era il debito verso il geom. (OMISSIS), ha escluso che tale trasferimento avesse effetto tra le parti, richiamando il disposto dell’articolo 2560 c.c..
Il ragionamento e’ contraddittorio e inficiato dalla falsa applicazione dell’articolo 2560 c.c..
La norma richiamata dalla Corte d’appello contiene disposizioni che riguardano la posizione del terzo creditore dell’azienda ceduta, in riferimento al quale prevede, al comma 1, che la liberazione dell’alienante per i debiti anteriori al trasferimento necessita del consenso del creditore e, al comma 2, la solidarieta’ tra alienante ed acquirente per i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori.
Tale disciplina non regola, invece, il rapporto interno tra alienante ed acquirente dell’azienda, nel quale vige il principio secondo cui ciascuno dei contraenti risponde dei debiti afferenti la propria gestione, salvo patto contrario (cosi’ Cass. 11/05/1976, n. 1653, anche richiamata dalla Corte d’appello; piu’ di recente, Cass. 22/12/2004, n. 23780; Cass. 03/10/2011, n. 20153).
La questione dell’esistenza di tale pattuizione e’ stata risolta negativamente dalla Corte d’appello con una motivazione che non tiene conto del contenuto dell’atto di cessione – come accertato dalla stessa Corte – e non chiarisce la ragione per cui la previsione contrattuale del trasferimento delle passivita’ inerenti il ramo di azienda agricola ceduta non costituirebbe patto contrario al principio sopra richiamato.
4. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di rivalsa, con rinvio al giudice designato in dispositivo, che provvedera’ anche a regolare le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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