Danno subito dal distacco di parti cementizie da uno stabile

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 gennaio 2022| n. 2118.

Danno subito dal distacco di parti cementizie da uno stabile.

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. l’attore è comunque tenuto a provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito (esclusa, nella specie, la responsabilità di un Condominio per i danni occorsi ad un passante che asseriva di essere stato colpito da pezzi di intonaco e cemento distaccatisi dalla parete del corridoio del complesso condominiale, e nel tentativo di evitarli, era caduto a terra riportando gravi lesioni. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano rigettavano la domanda attorea ritenendo non provato il fatto costitutivo della pretesa: in particolare, i giudici di merito, dopo aver esaminato le deposizioni dei testimoni e il verbale di pronto soccorso, avevano evidenziato molteplici incongruenze e contraddizioni che non consentivano di ritenere provata né la dinamica del sinistro né il nesso causale tra il danno e l’asserita caduta di calcinacci).

Ordinanza|25 gennaio 2022| n. 2118. Danno subito dal distacco di parti cementizie da uno stabile

Data udienza 30 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Risarcimento danni – Danno subito dal distacco di parti cementizie da uno stabile – Soggetto danneggiato – Nesso di causalità tra l’evento e il danno riportato – Onere della prova

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1593-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 121/2020 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, depositata il 27/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Danno subito dal distacco di parti cementizie da uno stabile

RILEVATO

che:
1. (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Taranto il Condominio (OMISSIS) al fine di sentir accertare la responsabilita’ di quest’ultima per l’omessa manutenzione degli stabili ex articolo 2051 c.c., e la conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Espose in particolare che mentre attraversava a piedi un corridoio del complesso condominiale venne colpito da pezzi di intonaco e cemento, distaccatisi dalla parete, e nel tentativo di evitarli scivolo’ a terra riportando gravi lesioni.
Si costitui’ in giudizio il Condominio (OMISSIS) contestando la domanda attorea e domando la condanna dell’attore ex articolo 96 c.p.c..
Istruita la causa, mediante interrogatorio formale dello (OMISSIS) ed escussione dei testi, il Tribunale di Taranto con sentenza n. 964/2016 del 18 marzo 2016 rigetto’ la domanda attorea, ritenendo non provato il fatto costitutivo della pretesa, rigetto’ altresi’ la domanda ex articolo 96 c.p.c., del convenuto condannando lo (OMISSIS) alla refusione della meta’ delle spese di lite.
2. La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 121/2020 del 27 marzo 2020 ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS), ritenendo condivisibili le considerazioni del Tribunale circa il difetto di prova sull’an debeatur. Ha altresi’ rigettato l’appello incidentale proposto dal Condominio (OMISSIS) avente ad oggetto la condanna dello (OMISSIS) per lite temeraria non avendo il Condominio addotto alcun motivo per contrapporre alle argomentazioni svolte dal giudice, altre, finalizzate ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime.
3. Avverso tale decisione (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

 

Danno subito dal distacco di parti cementizie da uno stabile

CONSIDERATO

che:
4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c., e dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 363 c.p.c., n. 3, per non aver la Corte d’Appello applicato i principi in materia di danni cagionati da cose in custodia secondo cui e’ sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra il danno subito e il bene. Sostiene altresi’ che, a prescindere dalle diposizioni testimoniali, il fatto storico della caduta non sia stato contestato da controparte e cio’ sarebbe sufficiente per l’accoglimento della richiesta risarcitoria.
4.1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta una “non corretta valutazione delle prove testimoniali” sostiene, infatti, che a prescindere dalle divergenze delle dichiarazioni dei testi sul momento e le modalita’ della caduta, circostanze che possono comunque essere desunte dal contesto spazio-temporale, entrambi avevano confermato il medesimo fatto e cioe’ che egli era caduto a terra. Irrilevanti sarebbero, inoltre, gli indizi di inattendibilita’ dei testi rinvenuti dal giudice di merito.
4.2 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 2699 c.c., nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere contraddittorie le circostanze riportate dal certificato del pronto soccorso e la successiva rettifica.
5. Il ricorso e’ inammissibile perche’ il ricorrente richiede una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalita’ del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimita’.
Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne’ il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu’ attendibili, e’ tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le piu’ recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497).
Orbene, nel caso di specie, non si rivengono vizi di alcun genere nella motivazione del giudice di merito che appare logica ed esaustiva. La Corte d’Appello, infatti, ha esaminato il materiale istruttorio ed ha evidenziato, sia con riferimento alle deposizioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS) che con riferimento al verbale di pronto soccorso le molteplici incongruenze e contraddizioni che non hanno consentito di ritenere provata ne’ la dinamica del sinistro ne’ il nesso causale tra il danno e l’asserita caduta dei calcinacci.
Del resto non puo’ condividersi quanto sostenuto dal ricorrente secondo cui sarebbe sufficiente, ai fini dell’accoglimento della domanda, la prova del fatto storico della caduta poiche’ in tema di responsabilita’ ex articolo 2051 c.c.. l’attore e’ comunque tenuto a provare il nesso di causalita’ tra la cosa in custodia ed il danno subito.
In buona sostanza, cio’ che il ricorrente tenta di ottenere in questa sede e’ una valutazione delle prove e degli elementi probatori che rientra nel giudizio autonomo del giudice, e che, pertanto, non puo’ essere oggetto di critica in questa sede.
6. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.
6.1. Infine, poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, all’articolo 13, il comma 1-quater, (e mancando la possibilita’ di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *