Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 31 luglio 2020, n. 16516.
La massima estrapolata:
Dalla natura inveritiera delle dichiarazioni fatte nella domanda di ammissione deve essere dedotta l’insussistenza dei requisiti e, quindi, l’esclusione dal beneficio, con la conseguenza che, nel caso di precedente ammissione provvisoria, essa deve essere revocata
Sentenza 31 luglio 2020, n. 16516
Data udienza 20 novembre 2019
Tag/parola chiave: Gratuito patrocinio – Avvocato – Reclamo – Liquidazione dei compensi professionali – Revoca dell’ammissione dell’imputo al benefico del patrocinio a spese dello Stato – Erronea interpretazione del’art. 76 DPR n. 115/02 – Rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24881-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Ministero della Giustizia, (OMISSIS), rappresentato e difeso dal’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via Dei Portoghesi 12;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. 67757/2014 del Tribunale di Milano, depositata il 11/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Capasso Lucio, che ha concluso per l’improcedibilita’ del ricorso per mancata produzione della copia conforme del provvedimento oggetto del ricorso ovvero per l’infondatezza dello stesso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), per delega all’Avvocato (OMISSIS), per parte ricorrente che ha concluso come in atti.
FATTI DI CAUSA
1. Il presente giudizio di legittimita’ trae origine dal ricorso notificato dall’avvocato (OMISSIS) al Ministero della giustizia avverso l’ordinanza depositata dal Tribunale di Milano l’11/9/2015 con cui, in sede di reclamo, e’ stato confermato il rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi professionali presentata dallo stesso (OMISSIS), difensore di fiducia di (OMISSIS) imputato in procedimento penale ed ammesso al gratuito patrocinio con provvedimento del Gip del 7/4/2014.
2. All’esito del procedimento penale il tribunale revocava l’ammissione al gratuito patrocinio disposta “allo stato” dal gip perche’ riteneva che l’imputato non fosse come dichiarato nell’istanza persona senza fissa dimora bensi’ cittadino straniero inserito nel territorio e residente con il fratello e degli zii.
3. Conseguentemente il reddito dell’istante rilevante ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio doveva cumularsi con quello del fratello e di altri parenti e percio’, considerato complessivamente, era superiore a quello previsto per l’accesso al gratuito patrocinio.
4. Proposto reclamo ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c. avverso il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio, l’adito tribunale confermava il provvedimento reclamato.
5. In particolare il tribunale riscontrava che il signor (OMISSIS) risultava esser entrato in Italia il 2007 e non il 2013, non era privo di fissa dimora, bensi’ inserito nel territorio, munito di patente di guida rilasciata in Italia.
6. La cassazione dell’ordinanza e’ chiesta dall’avv. (OMISSIS) sulla base di due motivi.
7. L’intimato Ministero della giustizia si e’ costituito ai sensi dell’articolo 370 c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di improcedibilita’ ribadita dal P.M. per essere stata depositata ai sensi dell’articolo 372 c.p.c. la copia conforme del provvedimento impugnato, inizialmente depositato come rilevato nell’ordinanza interlocutoria, in copia semplice (cfr. Cass. Sez. Un. 8312/2019; id. 15712/2019).
9. Passando al merito del ricorso, con il primo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 136 in relazione alla disposta revoca dell’ammissione sulla base di un erronea interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 76 riguardante i criteri per l’ammissione al gratuito patrocinio.
10. Secondo il ricorrente il tribunale avrebbe disposto la revoca sulla base di criteri discretivi di esclusione dal gratuito patrocinio diversi dal quelli previsti dalla legge.
11. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame del certificato storico di residenza dell’imputato da cui emergeva inequivocabilmente che il suo reddito non andava cumulato con quello di nessun familiare.
12. I motivi possono essere esaminati congiuntamente perche’ connessi e vanno respinti anche se ai sensi dell’articolo 384 c.p.c. il Collegio ritiene di meglio precisare la motivazione del provvedimento impugnato; la conclusione appare conforme a diritto ma va precisato quanto segue in ordine alla motivazione del rigetto.
13. E’ onere della parte interessata all’ammissione al gratuito patrocinio fornire le informazioni richieste ed indicate a pena di inammissibilita’ dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 79 eventualmente producendo – come previsto dal comma 3 medesimo articolo – la documentazione necessaria ad accertare la veridicita’ di quanto allegato, ai fini della dimostrazione delle condizioni per l’accoglimento della domanda come specificate nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 76 e 92.
14. Tanto premesso occorre interrogarsi su cosa accada qualora emerga, come nel caso in esame, che all’esito della verifica cui e’ tenuta l’autorita’ che procede ai sensi dell’articolo 96 Decreto del Presidente della Repubblica cit., sia tenendo necessariamente conto degli indici indicati nel comma 2 ovvero delle verifiche richieste alla Guardia di finanza, risulti che le dichiarazioni non sono veritiere.
15.La soluzione adottata dal giudice a quo e’ nel senso di dedurre dalla natura inveritiera delle dichiarazioni fatte nella domanda di ammissione l’insussistenza dei requisiti e, quindi, la esclusione dal beneficio, con la conseguenza che nel caso di precedente ammissione provvisoria (“allo stato”) essa deve essere revocata.
16. In particolare nel caso di specie l’imputato, cittadino straniero, non aveva prodotto la dichiarazione dei redditi cui pure aveva fatto riferimento nella domanda di ammissione proposta al GIP che lo aveva provvisoriamente ammesso al beneficio, ed aveva, tramite il suo difensore, fornito indicazioni non veritiere sulla sua condizione in Italia e sulla residenza, affermando di essere entrato in Italia nel 2013 e di essere senza fissa dimora.
17. Al contrario, alla stregua degli indici indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 96 (cioe’ casellario giudiziale, tenore di vita, condizioni familiari desunte dalle sue dichiarazioni, da quelle del fratello e dalla documentazione dallo stesso esibita ai fini della identificazione) egli era risultato presente sul territorio nazionale sin dal 2007, titolare di permesso di soggiorno scaduto e, dal certificato storico, residente a Piacenza dove aveva conseguito la patente di guida e dove erano residenti il fratello ed altri parenti.
18. A fronte di tutto cio’ il giudice ha legittimamente ritenuto che l’interessato non versasse nelle condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 76 e 92 pur affermando, impropriamente, l’impossibilita’ di verificare la sussistenza dei presupposti, mentre piu’, propriamente, la revoca appare dipesa dalla verifica dell’insussistenza degli stessi per fatto imputabile all’istante che non ne aveva dimostrato il fondamento.
19. Quanto al dedotto omesso esame del certificato storico la censura e’ destituita di fondamento per un duplice ordine di considerazioni.
20.In primo luogo, perche’ il certificato storico non ha rilievo decisivo ai fini dell’accertamento ed apprezzamento delle circostanze relative alla residenza di una persona ed all’identificazione delle persone conviventi.
21. In secondo luogo, perche’ nel provvedimento impugnato il giudice del reclamo ha considerato le circostanze riguardanti la residenza del (OMISSIS) come risultanti dalle sue dichiarazioni processuali e dai documenti dallo stesso esibiti in sede di identificazione, il tutto in comparazione alle altre dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione in cui il suo difensore allegava la condizione di persona entrata in Italia nel 2013 e senza fissa dimora, per concludere ravvisando l’insussistenza dei presupposti del beneficio richiesto.
22. In definitiva dunque il ricorso deve essere rigettato.
23. Nulla va disposto sulle spese atteso il mancato effettivo svolgimento di attivita’ difensiva da parte del Ministero resistente.
24. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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