Crediti contributivi e la sentenza passata in giudicato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 luglio 2021| n. 20261.

Crediti contributivi e la sentenza passata in giudicato.

In tema di crediti contributivi, la sentenza passata in giudicato che rigetta l’opposizione a cartella esattoriale determina la cd. “conversione” del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all’art. 2953 c.c., poiché l’azione esercitata nel giudizio non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dal contribuente, bensì quella di condanna proposta dall’attore in senso sostanziale, sicché il diritto che consegue in favore dell’Istituto previdenziale trova titolo nell’atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato e non più solo nella cartella.

Ordinanza|15 luglio 2021| n. 20261. Crediti contributivi e la sentenza passata in giudicato

Data udienza 4 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Contributi previdenza – Cartella di pagamento Prescrizione – Prescrizione più breve di dieci anni – Formazione del giudicato – Accertamento esistenza del diritto di credito – I relativi diritti si prescrivono in dieci anni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4715-2017 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrenti –
nonche’ contro
(OMISSIS) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2949/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 13/01/2017 R.G.N. 1208/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

Crediti contributivi e la sentenza passata in giudicato

RITENUTO

CHE:
1. La corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza del giudice di primo grado che aveva rigettato l’opposizione ad intimazione di pagamento relativa a cartella esattoriale, gia’ opposta in precedente giudizio conclusosi con sentenza di rigetto del ricorso, passata in giudicato, ritenendo non prescritto il credito perche’ tra la data di deposito della sentenza e quella della notifica dell’intimazione di pagamento non era decorso il termine di prescrizione decennale.
2. La corte territoriale fondava la decisione sul rilievo che la sentenza passata in giudicato, pur non contenente la pronuncia dell’esecutorieta’ della cartella, ha la funzione di accertare l’esistenza del diritto di credito fatto valere dall’Inps con la medesima cartella, tanto che in seguito alla pronuncia di rigetto dell’opposizione non e’ necessaria alcuna ulteriore attivita’ di quantificazione del credito vantato dall’Istituto; conseguentemente il titolo della pretesa contributiva cessa di essere l’atto amministrativo (la cartella) e diventa la sentenza che determina l’assoggettamento della riscossione del credito previdenziale al termine decennale di cui all’articolo 2953 c.c. relativo all’actio iudicati.
3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione (OMISSIS) s.r.l. con unico articolato motivo, illustrato da memoria; (OMISSIS) s.p.a. ed Inps resistono con controricorso.
4. La causa e’ stata rimessa in pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria n. 5463/19 della sesta sezione di questa Corte.

 

Crediti contributivi e la sentenza passata in giudicato

 

CONSIDERATO

CHE:
5. Con unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2953 c.c. e della L. n. 335 del 1995, articolo 3 comma 9 e 10 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3: osserva che la Corte d’appello si e’ discostata da quanto statuito sul punto da Cass. SU 23397/2016; rileva che solo la sentenza irrevocabile di condanna conferisce un importante elemento di novita’ rappresentato da un comando giuridico, in forza del quale cio’ che era dovuto in base alla legge sostanziale propria della fattispecie originaria puo’ essere preteso per effetto di tale comando, con applicazione del termine di prescrizione decennale; aggiunge che tale non e’ la sentenza che contiene solo una statuizione dichiarativa, costitutiva del diritto dell’Inps alla riscossione dei contributi iscritti a ruolo ma non la condanna al pagamento delle corrispondenti somme.
6. Il motivo non e’ fondato.
7. L’articolo 2953 c.c. prevede che “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione piu’ breve di dieci anni, quando riguardo ad essi e’ intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
8. La norma, dunque, richiama espressamente solo le sentenze di condanna (passate in giudicato).
9. Cio’ posto, occorre considerare che, nella giurisprudenza di questa Corte, mentre si esclude che il termine decennale ex articolo 2953 c.c. si applichi a sentenze dichiarative o costitutive (tra le altre, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5121 del 31/05/1990, Rv. 467501 – 01), si e’ affermata l’applicabilita’ della norma a diverse ipotesi nelle quali venivano in rilievo atti pur diversi dalla “sentenza di condanna”, ritenendosi comunque ricollegabile al giudicato l’indiscutibilita’ del credito oggetto del giudizio.
10. Cio’ si e’ ammesso, in particolare, da un lato, nel caso di provvedimenti diversi dalla sentenza, e cosi’ ad esempio per:
il decreto ingiuntivo inopposto che sia esecutivo (Sez. L -, Ordinanza n. 1774 del 24/01/2018, Rv. 647239 – 01, nonche’ sentenza N. 25191 del 2017 Rv. 646245 01);
il decreto penale di condanna al pagamento, oltre che dell’ammenda, dei contributi non corrisposti e di una somma aggiuntiva uguale all’ammontare dei contributi stessi (sanzione avente carattere civile) (Cass. 1794/74, mass. n. 369983; Conf. 623/56);
il decreto penale di condanna al pagamento, oltre che dell’ammenda, dei diritti doganali evasi nel contrabbando (Cass. n. 1965 del 1996 e n. 5777/1989; Cass. 5195/83, mass. n. 430061; Conf. 1/70, mass. n. 344585).
11. Dall’altro lato, l’applicazione dell’articolo 2953 c.c. si e’ ammessa in ipotesi di giudizi definiti con sentenze, ma non recanti formalmente una condanna, bensi’ il rigetto della domanda introduttiva del giudizio.
12. Cio’ e’ avvenuto in casi relativi a:
– ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, confermata da sentenza passata in giudicato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009, Rv. 610561 – 01; Cass. 17 gennaio 2014, n. 842; Cass. 23 ottobre 2015, n. 21623, Cass. 13 giugno 2016, n. 12074);
– cartella esattoriale in materia tributaria, ove sia intervenuta sentenza passata in giudicato che abbia respinto l’opposizione del contribuente: (Cass., Sez. VI-5, ordinanza 15 maggio 2018, n. 11867; Sez. 5, Sentenza n. 16730 del 09/08/2016, Rv. 640965 – 01; N. 5837 del 2011 Rv. 617262 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 21623 del 23/10/2015, Rv. 636993 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 842 del 17/01/2014, Rv. 629226 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 9076 del 07/04/2017, Rv. 643623 – 01; altresi’ Sez. 5, Sentenza n. 11941 del 13/07/2012, Rv. 623336 – 01).
13. In tutte queste ipotesi, l’applicabilita’ dell’articolo 2953 c.c. si e’ giustificata in quanto con la regiudicata il diritto viene ad essere svincolato dall’atto o fatto che ne costituiva l’originario fondamento, e trova titolo unicamente nell’atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato.
14. La soluzione, dunque, si spiega per il fatto che non si discute piu’ del termine di prescrizione del diritto che e’ stato fatto valere in giudizio, ma di un nuovo e diverso diritto che e’ quello che nasce dal giudicato; infatti, con il passaggio in giudicato, il diritto viene ad essere svincolato dall’atto o fatto che costituiva l’originario fondamento e trova titolo unicamente nell’atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato. Conseguentemente ad esso non si applica il termine breve di prescrizione collegato al titolo da cui il diritto originariamente derivava, ma il termine di prescrizione decennale.
15. E’ utile riportare le argomentazioni sul punto di Cass., Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009 (Rv. 610561 – 01), che, se pure pronunciata in materia di irrogazione delle sanzioni tributarie, contiene un principio chiaramente estensibile a tutti i casi di riscossione a mezzo di cartelle di pagamento conseguenti ad atto impositivo confermato con sentenza passata in giudicato.
16. A giudizio delle Sezioni Unite, infatti, il provvedimento del giudice che definisce la lite, anche quando si limiti a riconoscere la legittimita’ dell’atto impositivo contestato, conferisce a questo il crisma della verifica giurisdizionale che e’ alla base dell’applicazione dell’articolo 2953 c.c.
17. In particolare, osserva la Corte, “gli effetti del giudicato non possono essere assimilati a quelli della mera acquiescenza amministrativa che si esaurisce nell’ambito di un rapporto giuridico amministrativo bilaterale, all’interno del quale, sostanzialmente, il contribuente riconosce la legittimita’ della pretesa fiscale; tale pretesa “condivisa” quindi va posta in esecuzione nei tempi piu’ rapidi previsti dalla disciplina amministrativa, precontenziosa, propri del rapporto tributario. Se il trasgressore contesta dinanzi all’autorita’ giudiziaria, un atto di irrogazione di sanzioni, in caso di sua soccombenza, eventualmente anche parziale, il titolo in base al quale l’Agenzia delle entrate fa valere la propria pretesa fiscale – sanzionatoria non e’ piu’ l’atto amministrativo, che non e’ mai divenuto definitivo ex se, bensi’ la sentenza di condanna alla sanzione, ritenuta giusta dal giudice tributario, che puo’ essere la stessa irrogata dall’autorita’ amministrativa, ma puo’ essere anche diversa, per tipo o entita’ (si pensi all’ipotesi in cui il destinatario di un provvedimento sanzionatorio risulti soccombente sull’an, ma ottenga una riduzione del quantum perche’ il giudice tributario accerti un errore dell’amministrazione finanziaria nella determinazione o nella scelta della sanzione irrogata)…. Ne’ rileva che poi il giudice abbia ritenuto l’atto legittimo, perche’ comunque non si e’ verificato il presupposto (mancata impugnazione) al quale e’ ricollegata la vis esecutiva, propria dell’atto autoritativo. Il titolo, in base al quale l’ufficio vittorioso agisce jure esecutionis non e’ piu’ l’atto che conteneva la domanda di imposta o di determinazione della sanzione applicata in conseguenza di una violazione fiscale, bensi’ la pronuncia del giudice, che, come gia’ e’ stato accennato, puo’ ben essere diversa dalla originaria pretesa fiscale, nel caso in cui il giudice tributario determini il quantum dell’obbligazione tributaria (vantata dal fisco o richiesta a rimborso dal contribuente) in misura diversa da quella indicata nell’atto impugnato, pur senza accogliere totalmente le istanze del contribuente. Per restare al tema delle sanzioni, la sentenza ben puo’ rideterminare il tipo o la misura della sanzione applicata dall’ufficio (fatto salvo il divieto della reformatio in peius), valutando diversamente la gravita’ delle violazioni contestate. Come e’ noto, e’ oramai un principio acquisito che il giudizio tributario per quanto debba essere introdotto mediante impugnazione di un atto impositivo, inteso in senso lato (c.d. giudizio impugnatorio), ha ad oggetto il rapporto tributario (principale e/o accessorio), contenuto nei limiti dei fatti dedotti in giudizio (Cass. 20516/2006, 15317/2002)…
18. Il contribuente che impugni un provvedimento impositivo o sanzionatorio e’ sostanzialmente un convenuto che resiste alla domanda dell’ufficio finanziario (attore in senso sostanziale). Pertanto, il contenuto del giudizio che rigetta il ricorso del contribuente non e’ limitato alla pronuncia della infondatezza delle eccezioni del contribuente, ma ha un contenuto decisorio positivo, eventualmente anche implicito, costituito dalla condanna al pagamento dell’imposta dovuta o della sanzione irrogata con l’atto impugnato…. Il fatto che l’atto impugnato sia dotato di per se’ di esecutivita’ (sempre che non venga impugnato), riguarda il profilo precontenzioso ed amministrativo dell’atto stesso, che non incide sugli effetti del giudicato, ne’ comporta una sorta di sterilizzazione degli effetti del giudicato. Non sembra che si possa sostenere che l’atto, suscettibile di acquisire il carattere dell’esecutivita’ se non contestato, quando poi viene impugnato produce un effetto “oscurante” del giudicato recuperando la potenziale vis originaria, che avrebbe potuto acquisire se condiviso dal destinatario. L’insorgere del contenzioso determina l’azzeramento della “posizioni di rendita” della parte pubblica, con la trasformazione del rapporto sostanziale potere soggezione in un rapporto processuale paritetico, nel quale la potestas appartiene soltanto al giudice terzo ed al suo decisivi. Dopo di che, nulla sara’ piu’ come prima, non i diritti ed i doveri delle parti, che sono concretamente e incontestabilmente definiti da comando del giudice terzo, non la disciplina del termine di prescrizione in relazione al quale fa stato, come dies a quo, il giorno del passaggio in giudicato della sentenza, che determina una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto tributario in contestazione.”
19. La sentenza ha dunque affermato in materia tributaria il principio generale secondo il quale, in tutti i casi in cui la legge stabilisce una prescrizione piu’ breve di dieci anni, una volta formatosi il giudicato, proprio perche’ non ha piu’ giuridico rilievo il titolo originario del credito riconosciuto, i relativi diritti si prescrivono con il decorso di dieci anni.
20. Analoghe argomentazioni possono essere affermate con riferimento alla sentenza passata in giudicato che rigetta l’opposizione alla cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, sottoposta a regole procedurali simili.
21. Anche nel giudizio previdenziale di opposizione a cartella, del resto, l’azione esercitata non e’ la domanda di mero accertamento negativo proposta dal contribuente, ma la domanda di condanna proposta dall’attore in senso sostanziale (che e’ il creditore opposto) (Cass. n. Sez. L, Ordinanza n. 21384 del 13/8/2019; v. pure Cass. sentenza n. 14149 del 6.8.2012; Cass. n. 3486 del 2016; Cass. n. 17858 del 2018), sicche’ il giudizio che accolga la domanda puo’ concludersi con il rigetto integrale dell’opposizione o con la condanna alle minori somme dovute, e in entrambi i casi il diritto che consegue in favore dell’INPS ha il fondamento nel giudicato formatosi e non piu’ solo nella cartella.
22. Ne’ tale applicazione si pone in contrasto con Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016 (Rv. 641632 – 01), atteso che questa sentenza, pur occupandosi della diversa ipotesi (e diversa proprio per le ragioni decisive evidenziate dalle sezioni unite del 2009 su richiamate) di cartella esattoriale inopposta ed escludendo per essa la conversione del termine prescrizionale ai sensi dell’articolo 2953 c.c., ha affermato che la norma ora detta si applica nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, e che per la riscossione coattiva dei crediti la norma e’ considerata applicabile quando il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non e’ piu’ l’atto amministrativo, ma un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo (vedi: Cass. 3 gennaio 1970, n. 1; Cass. 22 dicembre 1989, n. 5777; Cass. 10 marzo 1996, n. 1965; Cass. 11 marzo 1996, n. 1980).
23. Per quanto detto, come correttamente ritenuto dalla corte territoriale, nella specie non e’ decorso il termine di prescrizione, essendo questo quello decennale previsto dall’articolo 2953 c.c. applicabile nella specie, sicche’ il ricorso deve essere rigettato.
24. Spese secondo soccombenza.
25. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuno dei controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquidano in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6000 per compensi professionali, oltre spese al 15% ed accessori di legge
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

Crediti contributivi e la sentenza passata in giudicato

 

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