Costituisce responsabilità aggravata del ricorrente

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 febbraio 2021| n. 3016.


Costituisce responsabilità aggravata del ricorrente, ex articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., la redazione da parte del suo difensore di un ricorso per cassazione contenente motivi del tutto generici ed indeterminati, in violazione dell’articolo 366 cod. proc. civ., in quanto il ricorrente deve rispondere delle condotte del proprio avvocato, ex articolo 2049 cod. civ., ove questi agisca senza la diligenza esigibile in relazione ad una prestazione professionale particolarmente qualificata, quale è quella dell’avvocato cassazionista.

Ordinanza|9 febbraio 2021| n. 3016

Data udienza 12 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Spese processuali – Ricorso per cassazione in violazione dell’articolo 366 c.p.c. – Condotte del proprio avvocato ex articolo 2049 c.c. – Condanna della parte – Risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’articolo 96, comma 3, c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29777-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), personalmente e quale legale rappresentante pro tempore della (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3452/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. La societa’ (OMISSIS), creditore di (OMISSIS), nel 2015 inizio’ l’esecuzione forzata nei confronti di quest’ultimo.
Nella procedura intervenne (OMISSIS), altro creditore di (OMISSIS).
(OMISSIS) propose opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Monza, deducendo che la (OMISSIS) aveva ceduto a terzi il credito azionato in executivis.
Con sentenza n. 1424/17 il Tribunale rigetto’ l’opposizione, e condanno’ l’opponente alle spese ed al risarcimento del danno ex articolo 96 c.p.c..
La sentenza venne appellata dal soccombente.
2. Con sentenza 17 luglio 2018 n. 3452 la Corte d’appello di Milano rigetto’ il gravame e condanno’ l’appellante alle spese ed al risarcimento del danno ex articolo 96 c.p.c..
3. La sentenza d’appello e’ stata impugnata da (OMISSIS) per cassazione con ricorso fondato su quattro motivi.
Hanno resistito con controricorso (OMISSIS) e la (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile ex articolo 366 c.p.c., n. 3, a causa della totale mancanza di una chiara esposizione dei fatti di causa.
Il ricorrente infatti ha inteso assolvere all’onere di cui al citato articolo 366 n. 3 c.p.c. senza chiarire:
-) quale veste processuale avesse (OMISSIS);
-) quale credito fosse posto a fondamento dell’esecuzione;
-) perche’ mai la cessione del credito da parte della (OMISSIS)
avrebbe inibito il prosieguo dell’esecuzione da parte di (OMISSIS);
-) quali motivazioni spese il Tribunale per rigettare l’opposizione in primo grado;
-) quali motivi d’appello vennero formulati avverso quella decisione. In conclusione, il ricorso e’ totalmente privo degli elementi minimi essenziali per comprendere sia il thema decidendum posto a fondamento dell’opposizione esecutiva proposta dall’odierno ricorrente, sia il thema decidendum sottoposto al giudice d’appello.
2. Le spese del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
2.1. Alla condanna alle spese deve seguire, d’ufficio, la condanna del ricorrente ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3.
Questa Corte infatti ha gia’ ripetutamente affermato che costituisce responsabilita’ aggravata del ricorrente, ex articolo 96 c.p.c., comma 3, la redazione da parte del suo difensore di un ricorso per cassazione contenente motivi del tutto generici ed indeterminati, in violazione dell’articolo 366 c.p.c., in quanto il ricorrente deve rispondere delle condotte del proprio avvocato, ex articolo 2049 c.c., ove questi agisca senza la diligenza esigibile in relazione ad una prestazione professionale particolarmente qualificata, quale e’ quella dell’avvocato cassazionista (ex multis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15333 del 17/07/2020, Rv. 658367 – 01; Sez. 5 -, Sentenza n. 14035 del 23/05/2019, Rv. 654111 – 01).
Nel caso di specie il quantum della condanna puo’ essere equitativamente determinato in misura coincidente con le spese di lite, al netto delle spese vive, e dunque in Euro 4.000, oltre interessi legali dalla data della presente ordinanza.
2.2. L’inammissibilita’ del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.p.a., in solido, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 4.000, oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) condanna (OMISSIS) al pagamento in favore di (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.p.a., in solido, della somma di Euro 4.000, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente ordinanza;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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