Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 1 giugno 2016, n. 11440

L’efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, propria del giudicato esterno tra le stesse parti, presuppone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento.

Le controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non puo’ essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall’articolo 2909 cod. civ., e dalla eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove gli stessi impediscano – secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C-2108 – la realizzazione del principio di contrasto dell’abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza comunitaria come strumento teso a garantire la piena applicazione del sistema armonizzato di imposta

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 1 giugno 2016, n. 11440

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4774-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6586/12/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE, della Campania SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 9/6/2014, depositata il 02/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della (OMISSIS) srl (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno n. 6586/12/2014, depositata in data 2/07/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, per IVA dovuta in relazione all’anno d’imposta 2002, a seguito di recupero a tassazione di costi correlati a fatture emesse per operazioni, ritenute dall’Ufficio erariale, inesistenti e’ stata, in parte, riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere parzialmente il gravame della societa’ contribuente (limitato comunque alla contestazione dei soli rilievi attinenti ai rapporti commerciali con le societa’ ” (OMISSIS) srl e (OMISSIS) srl”), hanno sostenuto che, in relazione al recupero a tassazione dell’IVA correlata ai rapporti tra la contribuente e la (OMISSIS) srl, l’avviso era illegittimo, pur nell’inattendibilita’ della contabilita’ tenuta dalla contribuente, in quanto, con altra sentenza d’appello, n. “47/4/2008”, depositata il “28/04/2008”, non impugnata e passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dalla cancelleria della C.T.P. di Avellino, “e’ stato riconosciuto il credito li 14 relativo all’anno 2002”.
A seguito di deposito di relazione ex articolo 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

IN DIRITTO

1. L’unico motivo del ricorso, con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 2909 c.c., e’ fondato.
Il riconoscimento della capacita’ espansiva del giudicato tributario puo’ operare solo rispetto a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralita’ di periodi d’imposta (es. le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria, anche se pure esse ben possono variare di anno in anno, con conseguente necessita’, per ciascun anno, di accertarne la persistenza, cfr. Cass. 4832/2015), assumono carattere tendenzialmente permanente (in riferimento a tali elementi, cfr. Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006; Cass. 9512/2009; Cass. 24433/2013).
In generale, l’efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, propria del giudicato esterno tra le stesse parti, presuppone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento (Cass. 20257/2015; Cass.6953/2015).
Si e’ cosi’ precisato che la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l’entita’ degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d’imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore “condizionante” inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicche’, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d’imposta, essa non puo’ estendere i suoi effetti automaticamente ad un’altra annualita’, ancorche’ siano coinvolti tratti storici comuni (ex plurimis, Cass. nn. 22941 del 2013, 1837 del 2014).
Nella specie, come risulta dall’esame degli atti, la sentenza, indicata nella decisione impugnata come avente efficacia di giudicato esterno vincolante, aveva ad oggetto una cartella di pagamento emessa, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ex articolo 54 bis, per l’anno 2003, stante l’omesso versamento dell’IVA, conseguente ad errore formale commesso dalla contribuente nella compilazione della dichiarazione (mancata indicazione del credito IVA risultante dalla dichiarazione presentata per l’anno 2002), mentre il presente giudizio ha ad oggetto il disconoscimento sostanziale, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ex articolo 54, dell’IVA portata in detrazione, per contestata inesistenza delle operazioni che giustificavano l’IVA esposta a credito e portata in detrazione per l’anno 2002.
Peraltro, nella specie, si controverte di IVA ed occorre, al riguardo, richiamare la giurisprudenza comunitaria in ordine ai limiti del carattere vincolante del giudicato nazionale.
Questa Corte (Cass. 16996/2012; Cass. 12249/2010) ha cosi’ affermato che “le controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non puo’ essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall’articolo 2909 cod. civ., e dalla eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove gli stessi impediscano – secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C-2108 – la realizzazione del principio di contrasto dell’abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza comunitaria come strumento teso a garantire la piena applicazione del sistema armonizzato di imposta”.
La sentenza della C.T.R. non e’ pertanto in linea con i suddetti principi di diritto.
2. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. Campania, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.

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