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Suprema Corte di Cassazione

szioni unite

sentenza n. 16307 del 28 giugno 2013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Primo Presidente f.f. –
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente di sez. –
Dott. RORDORF Renato – Presidente di sez. –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 4800/2012 proposto da:
F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL COLLE DI
SANT’AGATA 4, presso lo studio dell’avvocato SCANDALE GIANLUCA,
rappresentato e difeso dall’avvocato ZEPPOLA Fabio, per delega a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI DI ROMA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 6627/2011 del CONSIGLIO DI STATO, depositata
il 16/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/04/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito l’Avvocato Fabio ZEPPOLA;
udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. APICE Umberto,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. F.L. ha partecipato al concorso indetto per il reclutamento di 1552 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai volontari nelle Forze Armate in ferma prefissata annuale (VFP1) ovvero in rafferma annuale e il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 30 aprile 2010, 4^ Serie speciale.

Con provvedimento prot. n. 314716/1 dd. 14 luglio 2010 emesso dal Centro Nazionale di Selezione Carabinieri n. 314716/1 dd. 14 luglio 2010 il F. è stato escluso da tale concorso per inidoneità attitudinale.

Con ricorso proposto al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, iscritto sub RG. 4212 del 2011, il F. ha impugnato tale provvedimento unitamente a tutti gli atti presupposti e conseguenti, ivi compreso il verbale della Commissione esaminatrice prot. n. 314716/1 del 14 luglio 2010, deducendo al riguardo difetto di motivazione e dei presupposti, eccesso di potere, errata e falsa valutazione di elementi rilevanti ai fini della formulazione del giudizio finale espresso nel giudizio di non idoneità, sviamento e ingiustizia manifesta, nonchè violazione dell’art. 97 Cost., in relazione all’imparzialità e al buon andamento della Pubblica Amministrazione.

In particolare, il F. ha dedotto l’assoluta carenza di motivazione del provvedimento recante la sua esclusione dal concorso, nonchè l’intrinseca incongruità del provvedimento medesimo rispetto al giudizio di “eccellente” e alla trascrizione di due brevetti sul proprio documento di servizio, da lui ottenuti quale VFP1 nel servizio prestato sino al 27 maggio 2010 nell’Esercito, segnatamente presso il Distaccamento di Lecce del Raggruppamento Unità Difesa (RUD).

Il giudice adito ha disposto con ordinanza collegiale n. 1361 del 6 ottobre 2010 incombenti istruttori, all’esito dei quali la difesa del F. ha prodotto note di udienza con le quali è stato ulteriormente sviluppato il contenuto delle predette censure di eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, concludendo per la reiezione del ricorso.

2. Con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. il t.a.r. ha respinto il ricorso.

3. Con l’appello il F. ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, reiterando le censure già dedotte in primo grado e deducendo comunque la mancata acquisizione, da parte del giudice di primo grado, dei test e delle prove attitudinali sostenuti dal F. medesimo, nonchè del suo “Questionario informativo”.

Si è costituito anche nel presente grado di giudizio il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, concludendo per la reiezione dell’appello.

Con ordinanza collegiale n. 4212 del 13 luglio 2011 la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha disposto l’acquisizione agli atti di causa del fascicolo processuale di primo grado. Con susseguente ordinanza collegiale n. 4505 del 27 settembre 2011 la Sezione ha disposto l’acquisizione presso l’Amministrazione intimata di copia dei test somministrati al candidato, nonchè del questionario informativo.

Con sentenza del 6-16 dicembre 2011 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello compensando tra le parti le spese di giudizio.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il F. con un solo motivo.

Nessuna difesa ha svolto la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in un solo motivo con cui il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme sulla giurisdizione e in particolare degli artt. 63, 64 65 del codice del processo amministrativo. Segnatamente il ricorrente invoca le sentenze n. 19048 del 2010 e n. 30254 del 2008 di questa corte per affermare che il giudizio sulla giurisdizione attiene ormai alla realizzazione di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi.

Propone testualmente il seguente quesito di diritto: “La suprema corte di cassazione dica se e accerti e comunque dichiari che il Consiglio di Stato, nella sentenza impugnata, ha valicato i cosiddetti limiti della giurisdizione amministrativa nella misura in cui, valutando la probabilità di incorporamento del ricorrente nell’arma dei carabinieri oggetto del giudizio, ha violato gli artt. 63, 64 e 65 del codice del processo amministrativo, esercitando i suoi poteri giurisdizionali senza rispettarne il contenuto essenziale così da realizzare una regressione del effettività della tutela giurisdizionale attribuita alla giurisdizione amministrativa”.

2. Il ricorso è inammissibile.

Pacifica essendo la giurisdizione amministrativa nella materia oggetto del presente contenzioso (reclutamento di un allievo carabiniere in ferma quadriennale riservato al personale volontario delle Forze Armate), il ricorrente deduce un eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato limitandosi a citare le menzionate pronunce di questa corte, che però non sono conferenti perchè appartengono alla diversa questione della cosiddetta pregiudiziale amministrativa, e formulando, ancorchè non più necessario stante l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., il riportato quesito di diritto che, al di là del suo carattere perplesso ed in parte oscuro, non specifica in che cosa consisterebbe il lamentato eccesso di potere giurisdizionale.

In realtà il Consiglio di Stato ha svolto null’altro che una tipica valutazione di merito nell’ambito della sua giurisdizione amministrativa. Ha in particolare considerato – e valutato infondate – le censure mosse dall’appellante, oggi ricorrente, alla sentenza del Tar per il Lazio che aveva ritenuto che dalla documentazione raccolta del giudizio non emergevano elementi per ritenere l’eccesso di potere o la violazione di legge della commissione esaminatrice.

Il Consiglio di Stato ha ripercorso questa valutazione considerando in particolare l’esito degli accertamenti attitudinali, che, quanto all’area cosiddetta “comportamentale” e “di assunzione di ruolo”, era stato sfavorevole all’appellante; ciò in particolare risultava dalle relazioni dello psicologo e del perito settore. Questa documentazione è stata ritenuta dal Consiglio di Stato sufficiente anche in mancanza dei test e del questionario informatico richiesti e non ottenuti dall’amministrazione appellata. Di ciò in sostanza si duole il ricorrente; ma certo rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo ritenere la causa sufficientemente istruita e quindi non dare rilievo a documentazione ulteriore, ancorchè inizialmente richiesta all’amministrazione appellata con ordinanza istruttoria.

Il Consiglio di Stato poi, sempre rimanendo nell’ambito dell’esercizio della sua giurisdizione amministrativa, ha anche apprezzato i precedenti dell’appellante che era stato ritenuto invece idoneo al servizio militare ed aveva prestato servizio nell’esercito fino al maggio 2010. Tale circostanza però – secondo l’apprezzamento del Consiglio di Stato – non è valsa a contrastare l’esito negativo e il giudizio di non compatibilità espresso motivatamente dalla commissione esaminatrice.

Il Consiglio di Stato è quindi rimasto entro i confini della giurisdizione del giudice amministrativo senza che il ricorrente abbia in realtà neppure allegato alcuna circostanza che possa astrattamente essere qualificata come eccesso di potere giurisdizionale.

3. Il ricorso pertanto è inammissibile.

Nulla sulle spese processuali di questo giudizio di cassazione in mancanza di difesa della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2013

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