Cassazione toga nera

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza  28 marzo 2014, n. 14647

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con sentenza del 9 aprile 2013 la Corte di assise di appello di Bari confermava quella pronunciata il 19 marzo 2012, all’esito di giudizio abbreviato, dal GUP del Tribunale di Trani, con la quale T.J. era stato condannato alla pena di anni trenta di reclusione perché giudicato colpevole del reato di tentata violenza sessuale a carico di D.M. e dell’omicidio, aggravato dalla crudeltà dell’azione, di Du.Vi.Co. , reati unificati ai sensi dell’art. 81 c.p..
La vicenda di causa veniva in tal guisa ricostruita dai giudici di merito: verso le ore venti dell'(omissis) D.M. , cittadina rumena, mentre si trovava nel cortile condominiale della sua abitazione, era stata pesantemente insultata da un connazionale, poi identificato nell’imputato, in quale le aveva rivolto frasi volgari con pretese di natura sessuale, cercando nel contempo di toccarla nelle parti intime; alle richieste di aiuto della donna era intervenuto un vicino di casa, tale F.I. , il quale era stato preso per il collo dall’imputato e scaraventato a terra; era quindi intervenuto in aiuto anche Du.Vi.Co. , altro vicino di casa, il quale, mentre la donna si era rifugiata in casa sua ed il F. si era allontanato per sfuggire alla furia dell’imputato, era stato da questi violentemente picchiato; l’azione violenta in danno della vittima si era protratta per circa un’ora, tempo questo nel corso del quale l’imputato, che a cagione dell’azione violentissima subita aveva perso i sensi cadendo a terra, aveva continuato a versargli acqua sulla faccia per svegliarla e riprendere ogni volta a colpirla violentemente alla testa ed al volto; il Du. , dopo l’allontanamento dell’aggressore, ebbe le cure dei vicini e venne ricoverato il giorno successivo in ospedale attesa la gravità delle sue condizioni, ricovero che si protrasse fino al (omissis) , giorno in cui decedeva; l’esame autoptico confermava che la causa della morte era da individuare nelle gravi lesioni cerebrali provocate dal pestaggio consumato dall’imputato, in particolare nella frattura della fossa cranica anteriore destra.
Sul piano strettamente processuale i giudici di merito fondavano la condanna sulle testimonianze della D. e del F. , acquisite con incidente probatorio, sullo stato dei luoghi accertato con le indagini, sugli esiti del ricovero ospedaliere e dell’esame autoptico del cadavere, sulle stesse ammissioni processuali dell’imputato.
Per quanto poi di interesse nel presente giudizio di legittimità, i giudici di merito confutavano la tesi difensiva della preterintenzionalità dell’evento morte, richiamando le testimonianze di cui innanzi della D. e del F. , i quali ebbero a riferire dell’azione violenta e prolungata dell’imputato, accompagnata da continue minacce di morte e dal sistematico getto di acqua sul viso della vittima per risvegliarla ogni volta dallo stordimento provocato dalla violenza dei sui colpi alla testa, zona vitale attinta da colpi devastanti, rivelatisi poi di efficacia mortale; i giudici di merito, inoltre, riscontravano le dichiarazioni dei testi sulla ricostruzione della condotta omicida valorizzando la pozza d’acqua ed il secchio rilevati al momento del soccorso prestato alla vittima, la quale aveva altresì tutti gli abiti bagnati, tanto che per prima cosa si provvide a cambiarla d’abito.
2. Con un unico ed articolato motivo denuncia la difesa ricorrente violazione dell’art. 546 co. 1 lett. e) in relazione agli artt. 575 e 584 c.p., 61 n. 4 c.p. e 62-bis c.p., in particolare osservando: i giudici di merito hanno escluso nella fattispecie l’ipotesi del reato preterintenzionale sul rilievo che l’imputato, con la sua azione lesiva in danno del Du. , non poteva non rappresentarsi l’evento esiziale poi verificatosi; la motivazione ha però trascurato due massime di esperienza; la prima, quella che un omicida non torna dopo il delitto nella sua abituale dimora quando sa che testimoni possono riferire sulla sua condotta; l’imputato, viceversa, fu immediatamente intercettato presso il luogo dove viveva e, nella immediatezza del fermo, fece presente di non ricordare nulla e che, sin dall’infanzia, soffriva di amnesie; soltanto una amnesia può giustificare peraltro il comportamento del prevenuto dopo il delitto; la sentenza impugnata non motiva sui punti appena evidenziarti né sulla regola di esperienza esposta; è significativo, e tale non è stato considerato dalla corte di merito, che l’imputato si allontanò senza cercare la donna che pure afferma di essere stata in precedenza provocata e minacciata; di qui una nuova regola di esperienza ignorata dai giudicanti e cioè che le minacce, anche di morte, solitamente vengono realizzate; di qui, altresì, la illogicità di ritenere che l’imputato abbia minacciato di morte la D. poi ignorandola ed abbia viceversa inteso uccidere Du. al quale nulla di particolare lo opponeva; da queste osservazioni discende altresì una forte ombra sulle dichiarazioni della donna, secondo la quale l’imputato aveva a più riprese gettato acqua sulla vittima per svegliarlo e continuare a picchiarlo; come rilevato nell’atto di appello, né la D. né il F. avevano visto alcunché perché fuggiti al cospetto dell’imputato e riparatisi altrove ed avevano, al più, soltanto sentito; di qui la illogicità della motivazione là dove ritiene che la vittima sia stata svegliata continuamente da secchiate di acqua versategli addosso dall’imputato; sono inoltre possibili altre letture dello stato dei luoghi valorizzato in sentenza: l’imputato può aver versato l’acqua una sola volta alla fine del pestaggio per fare rinvenire la vittima essendosi accorto di aver esagerato, e se ciò è vero, tanto rileva sia sulla preterintenzionalità che sull’aggravante di cui all’art. 61 n. 4 c.p.; sulle generiche negate anche per l’aggravante appena citata, in sede di appello si era rilevato che la vittima aveva rifiutato il ricovero ospedaliero al quale si provvide soltanto il giorno successivo; di qui l’ulteriore regola di esperienza, ignorata dai giudicanti, secondo cui il malato grave per traumi di tipo cranico “va immediatamente ricoverato al fine di evitare conseguenze fatali”; il ricovero immediato avrebbe potuto evitare la morte; di qui una circostanza della quale si deve tener conto per non addebitare all’imputato conseguenze a lui non del tutto riferibili.
3. Il ricorso è infondato.
Appare utile osservare, preliminarmente, che la difesa ricorrente limita le sue censure alla qualificazione giuridica della condotta accertata ed alla motivazione articolata dalla corte di merito al fine di negare ingresso alla tesi difensiva assertiva della ricorrenza, nella fattispecie, della ipotesi di cui all’art. 584 c.p..
Al riguardo, come correttamente argomentato dalla corte territoriale, giova rammentare che in tema di reati contro la persona, l’omicidio preterintenzionale si configura allorquando l’azione aggressiva dell’autore del reato sia diretta soltanto a percuotere la vittima o a causarle lesioni, così che la morte costituisca un evento non voluto, ancorché legato da nesso causale alla condotta dell’agente (Cass. Sez. V, 26/05/2011, n. 36135), di guisa che il criterio distintivo tra l’omicidio volontario e l’omicidio preterintenzionale risiede nel fatto che nel secondo caso la volontà dell’agente esclude ogni previsione dell’evento morte (Cass., Sez. I, 30/06/2009, n. 30304), mentre nell’omicidio volontario la volontà dell’agente è costituita dall'”animus necandi”, ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta (Cass., Sez. I, 04/07/2007, n. 35369).
Nel caso in esame, in coerenza col dettato normativo e con la lezione giurisprudenziale di legittimità, ha la corte territoriale ritenuto ricorrente l’omicidio volontario sostenuto dal dolo diretto alternativo nella condotta accertata nel processo: un prolungato pestaggio protrattosi drammaticamente per molti minuti (la teste D. ha parlato addirittura di poco meno di un’ora) consumato con pugni dapprima ed in seguito, dopo la perdita di sensi da parte della vittima, con continui e violenti calci al volto ed alla testa, cagione della frattura mortale della fossa cranica anteriore destra, colpi ripetuti e reiterati con pari violenza ogni qual volta la vittima riprendeva i sensi in seguito al getto d’acqua sul volto da parte del prevenuto.
La violenza dei colpi portati, la loro reiterazione e tragica continuità, la parte del corpo attinta, il cranio, si appalesano come dati sintomatici della volontà omicida espressasi nell’indifferenza circa gli esiti del pestaggio, se gravemente lesivi ovvero se, come poi in concreto accaduto, tragicamente esiziali per la vittima. A ciò oppone la difesa ricorrente generiche doglianze circa la non adeguata valutazione di circostanze fattuali favorevolmente significative per l’imputato, quali la mancata fuga dal luogo di abituale dimora, il non aver dato corso alle minacce in danno della donna, la insufficienza probatoria circa i reiterati getti di acqua sul volto della vittima per cagionarne il risveglio dallo stordimento. Su tale ultimo punto rivela ancora la difesa che i reiterati getti di acqua non sono stati direttamente notati dai testi, ma semplicemente dedotti dalla presenza in loco di una pozza d’acqua e dagli abiti bagnati della vittima, situazione quest’ultima coerente, sempre secondo opinare difensivo, anche con un solo gettito d’acqua. Orbene, palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacché volte le medesime, a fronte dell’ampia e lodevolmente esaustiva motivazione del giudice territoriale innanzi sintetizzata, a differentemente valutare gli elementi di prova puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente ritenuto con la sentenza impugnata.
4. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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