Suprema Corte di Cassazione
Sezioni Unite
sentenza n. 5991 del 17 aprile 2012
Svolgimento del processo
In data 24-7-2009 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Voghera notificava all’avvocato N.G. un atto di citazione contenente l’indicazione di determinati addebiti contestati al suddetto professionista in relazione ad alcune dichiarazioni rilasciate al periodico (omissis) con le quali imputava all’avvocato A. di aver chiesto in via monitoria nei confronti del Comune di Codevilla un compenso della attività professionale svolta in favore della predetta Pubblica Amministrazione spropositato rispetto a quello asseverato dal COA di Voghera; in particolare venivano contestati al suddetto professionista i seguenti addebiti:
a) la violazione dell’art. 5 del codice deontologico per aver compromesso “con le sopra riportate dichiarazioni l’immagine della classe forense a fronte dell’operato, avallato dalla decisione del Giudice di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, di un collega, l’avv. A., che agiva per il recupero delle sue spettanze, omettendo di affermare che l’Ordine degli Avvocati provvede istituzionalmente alla liquidazione delle parcelle dei propri iscritti limitatamente alla sola voce onorar, nulla decidendo in ordine a voci come i diritti e le spese, voci che l’avvocato ha diritto di richiedere al proprio cliente in base al tariffario professionale ed alle ricevute relative agli esborsi sostenuti e che hanno un consistente peso economico nellaformazione della parcella, strumentalizzando la logica differenza tra il chiesto ed il liquidato a danno di un collega e così fornendo ai lettori una falsa rappresentazione della realtà dei fatti a danno dell’immagine dell’Avvocatura e quindi della professione forense”;
b) la violazione del’art. 18, comma 1, del codice deontologico “in quanto, rilasciando le sopra riportate dichiarazioni durante un’intervista ad una testata giornalistica non rispettava i doveri di discrezione e riservatezza in quanto esprimeva giudizi negativi sull’operato di un collega che si era limitato ad azionare secondo i dettami di legge e di procedura un proprio diritto”;
c) la violazione dell’art. 29, comma 2, del codice deontologico “in quanto, facendo tali dichiarazioni alla stampa, in particolare dichiarando che il collega A. procedeva per il recupero di una parcella di quasi 30 mila Euro a fronte di una liquidazione dell’Ordine pari a soli 13.900,00 Euro, che lo stesso non ha mai formalizzato alcuna proposta diversa dall’integrale versamento dell’intera somma richiesta e che il tempismo dell’istanza di pignoramento presentata dal collega è certamente legato al prossimo svolgimento delle elezioni amministrative in Codevilla, esprimeva apprezzamenti denigratori sull’attività e l’immagine professionale di un collega”.
All’udienza del 1-10-2009, apportata una integrazione al capo a) di incolpazione, nel senso che la dicitura “l’art. 5, comma” veniva integrata in “l’art. 5, comma 2”, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Voghera con decisione del 21-1-2010 infliggeva all’incolpato la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività forense per mesi tre.
Proposto ricorso da parte dell’avvocato N.. Il Consiglio Nazionale Forense con decisione del 4-10-2011, in parziale riforma della decisione impugnata, ha applicato al ricorrente la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività forense per mesi due.
Per la cassazione di tale decisione l’avvocato N. ha proposto un ricorso affidato ad otto motivi; il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Voghera non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 653 c.p.p., e art. 295 c.p.c., rileva che la decisione impugnata del CNF, depositata il 4-10-2011, è intervenuta quando era già pendente presso il Tribunale di Bergamo un procedimento penale per i medesimi fatti (avendo il giudice penale emesso il 28-6-2011 un decreto di rinvio a giudizio) nel quale l’esponente era imputato e l’avvocato A. rivestiva la qualità di parte offesa; pertanto, attesa l’instaurazione del suddetto procedimento penale allorchè il procedimento disciplinare non era stato ancora definito, quest’ultimo avrebbe dovuto essere sospeso.
Il motivo è fondato.
Il ricorrente ha allegato al ricorso un decreto di rinvio a giudizio pronunciato da parte del giudice della udienza preliminare del Tribunale di Bergamo del 28-6-2011 nei confronti, tra l’altro, anche dell’avvocato N.G., imputato del reato di cui all’art. 110 c.p., e art. 595 c.p., commi 2 e 3, “perchè offendeva l’onore ed il decoro di A.A., rilasciando dichiarazioni a mezzo stampa sul settimanale (omissis)… portando ad intendere il lettore che l’Avvocato A. avrebbe fatto abusivamente lievitare una parcella da 13900,00 Euro. Con l’aggravante di aver attribuito fatti determinati e di aver agito a mezzo stampa. In Treviglio il 4-5-2009”.
Orbene, considerato che in tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell’art. 653 c.p.p., disposta dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 1, qualora l’addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (Cass. S.U. 1-2-2010 n. 2223; Cass. S.U. 25-7-2011 n. 16169), nella fattispecie occorre procedere da parte del CNF ad una delibazione in ordine alla effettiva identità esistente tra le condotte contestate al N. in sede penale e quelle per le quali egli era stato sottoposto dal COA di Voghera a procedimento disciplinare, onde verificare la sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria del procedimento stesso.
In definitiva quindi, all’esito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata, deve dichiararsi l’assorbimento degli altri motivi di ricorso, e la causa deve essere rimessa per le ragioni indicate al CNF. Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura peculiare della controversia, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata, e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
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