Suprema Corte di Cassazione

Sezione Unite

sentenza del 1.3.2012, n. 3236

Svolgimento del processo

L’Azienda Servizi Pubblici (oggi: Ambiente Energia e Territorio) s.p.a. propose ricorso, innanzi al T.a.r. Lazio, avverso l’esclusione dalla gara indetta dal Comune di Rocca Priora nel 2008, per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, determinata dalla mancata produzione del certificato di versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 67.

Il giudice adito accolse il ricorso, sul presupposto che il pagamento del contributo era comunque tempestivamente avvenuto, cosicchè doveva reputarsi irrilevante il fatto della mancata allegazione della ricevuta. In esito all’appello del Comune, la decisione fu, tuttavia, riformata dal Consiglio di Stato, in base al rilievo che, dall’esame degli atti, emergeva che, in realtà, l’ordine di bonifico era stato impartito tre giorni dopo il termine di scadenza indicato nel bando.

Avverso la decisione del Consiglio di Stato, Ambiente Energia e Territorio ha proposto ricorso per cassazione “ex artt. 360 e ss. c.p.c.”, in cinque motivi.

Il Comune ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

Con i proposti cinque motivi di ricorso, la società contribuente, specificamente deduce: a) “violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 5, comma 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 2 e s.m.i. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; b) “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 6, comma 1, e delle successive deliberazioni dell’Autorità di vigilanza del 10/01/2007 e del 24.1.2008 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”) c) “violazione e falsa applicazione dell’art. 234 (ex art. 177) del Trattato istitutivo della Comunità Europea in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; d) “nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”; e) “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi attinenti alla giurisdizione, cioè ai suoi cosiddetti “limiti esterni” (art. 111 Cost., comma 3 e art. 362 c.p.c., comma 1), con esclusione, invece, di ogni sindacato sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale e, quindi, dei motivi di violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) o di norme che regolano il processo davanti al giudice amministrativo o ne disciplinano i poteri (art. 360, n. 4) nonchè dei motivi fondati su vizi motivazionali (v. Cass. s.u. 2285/08, 13178/06, 10828/06, 8882/05, 910/99, 7348/98).

Con il ricorso in esame, Ambiente Energia e Territorio, laddove non denunzia mere violazioni processuali e vizi di motivazione, prospetta (cfr. primo e terzo motivo) violazioni di norme comunitarie e dell’obbligo di rimetterne l’interpretazione, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 234 del Trattato.

Anche in tale specifica prospettiva, il ricorso è, tuttavia, inammissibile.

Difatti – come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare (cfr.

Cass. ss.uu. 26228/05 e 8882/05) – la Corte di Giustizia europea, nell’esercizio del potere di interpretazione di cui all’art. 234 del Trattato, non è giudice del caso concreto (come non lo è la Corte costituzionale in rapporto al suo sindacato di legittimità), ma opera quale interprete di disposizioni ritenute d’incerta lettura e rilevanti ai fini della decisione dal giudice nazionale, in capo al quale permane, in via esclusiva, la funzione giurisdizionale.

Ne deriva che il mancato accoglimento, da parte del Consiglio di Stato (organo di vertice nell’ordinamento giurisdizionale di appartenenza), di una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia del Lussemburgo ai sensi dell’art. 234 del Trattato, è determinazione, che, essendo espressione della potestas iudicandi devoluta a quel giudice, non esorbita i “limiti interni” alla sua giurisdizione e, conseguentemente, che il ricorso per Cassazione, teso ad accertare la ricorrenza, esclusa dal Consiglio di Stato, delle condizioni per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, è inammissibile, giacchè sì risolve in impugnativa diretta, non già a prospettare una questione attinente alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a denunciarne un (supposto) errore di giudizio.

Alla stregua delle considerazioni che precedono – ed atteso che la cd. “primazia” del diritto comunitario (anche nella sua più lata accezione) non sovverte gli assetti procedimentali degli ordinamenti nazionali (e la relativa funzione di garantire certezza e stabilità ai rapporti giuridici), inducendone la disapplicazione solo in presenza di fattori assolutamente eccezionali (cfr.: C.G. 3.9.2009, in causa C-2/08, Olimpiclub, C.G. 16.3.2006, in causa C – 234/04, Kapferer, C.G. 30.9.2003, in causa C-224/01, Kobler; Cass. 25320/10) qui non ricorrenti – s’impone la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.

Per la soccombenza, Ambiente Energia e Territorio va condannata alla refusione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la società ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 13.100,00 (di cui Euro 13.000,00 per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.

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