CASSAZIONE

Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 5 aprile 2013 n. 8354[1]

Che la rinuncia agli atti del giudizio di cui parla l’art. 75 Cpp non sì identifichi con l’istituto previsto dall’art. 306 cod, proc. civ. appare palese, sol che si consideri che l’effetto estintivo non può seguire all’accettazione della controparte, in quanto il trasferimento è espressamente definito dalla norma come una facoltà e la mancata accettazione si configurerebbe come un’opposizione a tale facoltà. È allora giocoforza ritenere che la norma regoli in realtà la litispendenza, al fine precipuo di evitare contrasti di giudicati. Con la differenza, rispetto alla disciplina civilistica, che non sarà il secondo giudice a doverla dichiarare, con effetto estintivo, ma il giudice civile, precedentemente adito.

L’estinzione operi si d’ufficio, nel senso che non è necessaria l’eccezione di parte, ma possa essere dichiarata solo in quanto, nel momento in cui il giudice trae consapevolezza della situazione processuale, per effetto della segnalazione della controparte o autonomamente, persista la ricordata situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull’azione civile in sede penale.


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/04/con-il-trasferimento-dellazione-in-sede-penale-se-ce-litispendenza-il-giudice-civile-dichiara-lestinzione.html

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