Le massime

1. L’insindacabilità del provvedimento giurisdizionale in sede disciplinare viene meno nei casi in cui il provvedimento sia abnorme, in quanto al di fuori di ogni schema processuale, ovvero sia stato adottato sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza. In questo caso, l’intervento disciplinare ha per oggetto, non già il risultato dell’attività giurisdizionale, ma il comportamento deontologicamente deviante posto in essere dal magistrato nell’esercizio della sua funzione.

2. La nozione disciplinare di abnormità non resta circoscritta alla fattispecie di illecito tipizzata dall’art. 2, comma 1, lett. ff), d.lgs. 23 febbraio 2006 n, 109 (adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza), e quindi non è riferita soltanto al compimento di un atto, ma esprime anche una qualità generale del comportamento del magistrato, evidenziando il grado di inescusabilità della negligenza in esso insita.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE

SENTENZA 3 luglio 2012, n.11069

Ritenuto in fatto

Su iniziativa del Ministro della Giustizia è stata promossa azione
disciplinare nei confronti del Dott. R..D.G. , al quale è stata contestato l’illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2 comma 1, lettere a) e g) del D.Lgs. 23.2.2006 n. 109, per avere, quale giudice addetto alla sezione esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Napoli, per ignoranza e negligenza inescusabile, gravemente violato la legge processuale, all’epoca vigente, nella trattazione della procedura esecutiva immobiliare n. 1673/1998.
All’esito dell’istruttoria disciplinare, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione orale, concludendo per la irrogazione della sanzione della perdita di anzianità.
La difesa ha chiesto l’assoluzione per insussistenza degli addebiti.
La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con sentenza (n. 125) pronunciata in data 20.1.2011 e depositata il 3.10.2010, riconosciuta la responsabilità per l’incolpazione ascritta, ha inflitto al magistrato la sanzione disciplinare della perdita di anzianità di mesi due.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’incolpato con atto affidato ad unico, complesso motivo.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con unico, complesso motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge – difetto di motivazione – incongruità, inadeguatezza, presenza di vizi logici ed errori di diritto nella motivazione – motivazione apparente – motivazione manifestamente illogica – motivazione internamente contraddittoria – motivazione logicamente incompatibile con gli atti del procedimento oggetto di addebito disciplinare.

Gli addebiti riguardano l’attività del magistrato, quale giudice addetto alla sezione esecuzioni immobiliari del tribunale di Napoli.

È stato addebitato al Dott. D.G. di avere – nella procedura n. 1673/1998 R.G.E. – successivamente al provvedimento con il quale era stata disposta la vendita senza incanto di un immobile sito in Ischia, aggiudicato lo stesso immobile a soggetto (S.V. ), ‘senza l’osservanza degli specifici adempimenti ed il rispetto delle rigorose forme di pubblicità previsti dagli artt. 570 e ss. c.p.c..

In particolare:

1) la vendita senza incanto è stata autorizzata in mancanza della previa fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c. e dell’audizione delle parti in ordine ai termini e alle modalità della vendita;

2) non si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso di vendita, contenente le indicazioni di cui all’art. 570 c.p.c., nella forma (ordinaria e straordinaria) prevista dall’art. 490 c.p.c. che doveva necessariamente precedere (e non seguire, come è avvenuto nella specie) le offerte di acquisto di cui all’art. 571 c.p.c.;

3) non vi è stata audizione delle parti, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., sull’offerta della S. , ricevuta dal custode giudiziario rag., G..M. il quale, benché non legittimato al reperimento di domande di acquisto, chiedeva di essere autorizzato alla vendita senza incanto;

4) meramente di stile e palesemente priva di fondamento appare l’affermazione contenuta nell’ordinanza del 14 gennaio 2003 con cui si autorizzava la vendita senza incanto, essendosi il Dott. D.G. limitato a ritenere non probabile ottenere dalla vendita con incanto un corrispettivo maggiore di quello offerto dalla S. , avuto riguardo alla situazione economica generale e locale e viste le caratteristiche del cespite.

A tal fine si fa presente, nella sentenza impugnata, che nel 2003 non vi era alcuna crisi del mercato immobiliare, che il bene era di ottima commerciabilità, e che non era stato svolto alcun esperimento di asta al prezzo di stima, con esito negativo, tale da autorizzare la prognosi di impossibilità di conseguire un prezzo maggiore.

Ed a riprova di ciò si rileva che gli eredi della S. , a seguito della revisione del prezzo di stima, avevano offerto di versare (ciò che poi era effettivamente avvenuto) un importo aggiuntivo (Euro 37.000,00), al fine di conseguire la definitiva aggiudicazione del bene.

5) Sono, inoltre, stati fissati un limite eccessivo ed inusitato ed un termine stringente per le offerte in aumento (1/4 del prezzo base, oltre al 30% del maggior prezzo a titolo di spese di giustizia, da versare entro un termine inferiore a un mese).

6) Non è stata curata la pubblicità straordinaria, disposta su due giornali nell’ordinanza autorizzativa della vendita, essendo stata la stessa limitata al solo quotidiano (omissis) del (omissis) .

Con tali condotte – si legge nell’atto di incolpazione – ‘il dottor D.G. ha violato la normativa vigente, non potendo il giudice dell’esecuzione nella vendita senza incanto determinare alcun margine di aumento alle offerte da apportare al prezzo di vendita. Ha, così, arbitrariamente e di fatto vanificato l’attivazione della gara di cui all’art. 573 c.p.c., ponendo eventuali altri soggetti interessati in posizione di svantaggio, in quanto tenuti a formulare un’offerta con un aumento di un quarto del prezzo base ed, inoltre, a versare integralmente il prezzo offerto entro un limitato arco temporale, anziché una semplice cauzione, come aveva invece fatto la S. avendo depositato, a titolo di cauzione, il 30% del prezzo offerto’.

Concludendo che, ‘Attraverso tali limitazioni non previste dal codice di rito il Dott. D.G. ha, invero, finito col favorire chi aveva presentato domanda di acquisto senza incanto, peraltro ad un prezzo non superiore a quello di stima, così disattendendo la ratio della norma che è quella di conseguire il miglior ricavato possibile’.

Il ricorrente contesta alla decisione impugnata di avere utilizzato – al fine di pervenire ad un giudizio di responsabilità in ordine alle contestazioni disciplinari avanzate – l’utilizzo di ‘un percorso motivazionale di mera inferenza logica, il quale valorizzando talune circostanze di fatto assolutamente neutre perviene alla dimostrazione della fondatezza della incolpazione in modo del tutto illegittimo e contraddicono’. In questo contesto in particolare ‘si valorizza il fatto per cui il bene oggetto di esecuzione (appartamento in (omissis) ) sia stato venduto, all’esito di procedura di vendita senza incanto, alla sig.ra W..S. la quale aveva presentato, tramite il custode designato nella procedura, una offerta di acquisto, per un prezzo pari a quello indicato nella perizia di stima, avanzata pochi giorni dopo il deposito della relazione del ctu (17 dicembre 2002), prima ancora che fosse eseguita alcuna forma di pubblicità della vendita del bene’.

Aggiungendo ‘la ulteriore circostanza per cui nel fascicolo relativo alla procedura non risulta l’originale del provvedimento ex art. 569 cpc da cui si fa discendere l’ulteriore assunto della omessa fissazione della udienza ex art. 569 cpc e, quindi, la assenza di audizione delle parti in ordine ai termini e alle modalità della vendita’.

Il ricorrente affronta, quindi, l’esame dei singoli capi di incolpazione fornendo dei fatti contestati – con riferimento alle singole fasi del procedimento esecutivo – una diversa lettura.

Il ricorso non è fondato.

In primo luogo, va precisato che la condotta disciplinarmente rilevante deve essere oggetto di una valutazione complessiva e non parcellizzata, al fine di coglierne o meno le indicazioni di un comportamento deontologico gravemente deficitario.

Vale sottolineare che l’insindacabilità del provvedimento giurisdizionale in sede disciplinare viene meno nei casi in cui il provvedimento sia abnorme, in quanto al di fuori di ogni schema processuale, ovvero sia stato adottato sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza. In questo caso, l’intervento disciplinare ha per oggetto, non già il risultato dell’attività giurisdizionale, ma il comportamento deontologicamente deviante posto in essere dal magistrato nell’esercizio della sua funzione ( S.U. 27.1.2010 n. 1628; S.U. 28.9.2009 n. 20730).

Inoltre, la nozione disciplinare di abnormità non resta circoscritta alla fattispecie di illecito tipizzata dall’art. 2, comma 1, lett. ff), d.lgs. 23 febbraio 2006 n, 109 (adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza), e quindi non è riferita soltanto al compimento di un atto, ma esprime anche una qualità generale del comportamento del magistrato, evidenziando il grado di inescusabilità della negligenza in esso insita (S.U. 24.9.2010 n. 20159).

Il procedimento in concreto seguito dal Dott. D.G. , nella conduzione della procedura esecutiva di cui si tratta, si allontana dallo schema procedimentale – che la legge scandisce in modo chiaro, e funzionale alla più larga apertura al mercato -, non in un solo punto, ma in più punti.

In particolare, il Dott. D.G. , nel procedimento di vendita adottato, non si è attenuto alle previsioni di legge.

Prevedeva, infatti, la norma dell’art. 569, primo comma c.p.c., nel testo vigente all’epoca dei fatti, che, a seguito della presentazione dell’istanza di vendita del bene immobile pignorato, il giudice dell’esecuzione dovesse fissare l’udienza per l’audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti.

Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha autorizzato la vendita senza incanto, senza la previa fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c..

Più precisamente, dopo avere nominato l’esperto per la stima degli immobili, ed avere rinviato il procedimento a successiva udienza, egli ha richiamato la norma dell’art. 591 bis c.p.c. (nel testo vigente all’epoca dei fatti, anteriore al 1 marzo 2006, che prevedeva la possibilità di delegare le operazioni di vendita soltanto nell’ipotesi di adozione dell’incanto quale forma di vendita).

Segno questo evidente che il giudice dell’esecuzione aveva optato per

l’ipotesi di vendita all’incanto.

Il che toglie pregio alla tesi del ricorrente (pag. 3 del ricorso), secondo cui il provvedimento autorizzativo della vendita sarebbe stato emesso il 12.7.2001, ma sarebbe stato sottratto dal fascicolo d’ufficio.

Anche se ciò fosse vero, infatti, il mutamento nella forma della vendita in itinere – successivamente, cioè all’adozione del provvedimento autorizzativo di una vendita all’incanto – avrebbe dovuto essere preceduto da una nuova audizione delle parti interessate che, di fatto, avevano già espresso il loro gradimento per la vendita all’incanto.

Invece, il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione disponeva la ‘vendita immobiliare senza incanto (come) da separato atto’ è stato emesso senza che le parti avessero potuto interloquire, neppure sulle ragioni del mutato indirizzo, in precedenza adottato (vendita con incanto) e condiviso.

Le modalità adottate sono al di fuori dello schema procedimentale tipico di questa fase della procedura esecutiva immobiliare.

Ulteriori profili di una condotta gravemente negligente ed inescusabile sono, poi, quelli evidenziati nello svolgimento ulteriore della procedura.

La pubblicità straordinaria – che l’ordinanza autorizzativa della vendita prevedeva doversi effettuare su (omissis) (supplemento campano del (omissis) ) e su (omissis) , alla data della aggiudicazione ((omissis)) – risulta essere stata effettuata sul solo quotidiano (omissis) .

L’offerta di acquisto (della S. ) ha preceduto, anziché seguire, l’ordinanza di vendita e l’avviso ex art. 570 c.p.c.: il che, se non determina di per sé l’invalidità dell’offerta – potendo la stessa essere formulata in vista di una vendita senza incanto, della quale è sollecitata l’effettuazione (così Cass. 6.12.1999, n. 13619) -, pur tuttavia contribuisce a connotare di ulteriore anomalia le concrete modalità di svolgimento del procedimento esecutivo.

Nell’ordinanza di vendita – diversamente da quel che prevedeva la norma dell’art. 571 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis – sono stati disposti rilevanti margini di aumento per le eventuali offerte successive alla prima (quella della S. ); ed è stato imposto un termine perentorio di versamento; con ciò frustrando la finalità di una più vasta partecipazione di offerenti alla gara, al fine di ottenere, dal procedimento di vendita, un più alto prezzo.

Finalità, questa, che mal si concilia con l’imposizione di oneri più pesanti di quelli previsti per il primo offerente.

Da ultimo, con riferimento alla circostanza della mancata audizione delle parti e dei creditori intervenuti, ai sensi dell’art. 572 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), in ordine all’offerta presentata dall’unica offerente risulta che l’audizione ha preceduto temporalmente – ma nella stessa udienza fissata per la vendita – le operazioni di vendita.

Le modalità di delibazione sull’offerta – concentrandosi nell’unica udienza già fissata per la vendita – si presentano atipiche rispetto alla finalità perseguita dalla norma che è quella di valutare le offerte al fine di individuare – con l’apporto degli interessati ed in considerazione delle offerte pervenute – le forme più vantaggiose di vendita.

La visione complessiva della vicenda procedurale, come ripercorsa, autorizza, in definitiva, la conclusione che il Dott. D.G. abbia tenuto un comportamento connotato da grave violazione di legge, dovuto, quantomeno ad incscusabile negligenza; idoneo, come tale, a compromettere la considerazione di cui il magistrato deve godere ed il prestigio dell’ordine giudiziario (S.U. 9.11.2000 n. 1161; v. anche S.U. 27.7.2007 n. 16626).

Corretta, quindi, la conclusione cui è pervenuto il giudice disciplinare. Il ricorso, quindi, è rigettato.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.

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